IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di questa Universita', approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 22 giugno 1968, n. 1200, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto  rettorale  n.  1184  del  7  novembre 1990 e la
delibera del senato accademico n. 1 del 9 novembre 1990  con  cui  si
approvava   l'inserimento   in   statuto   della  normativa  generale
riguardante le scuole di specializzazione;
  Visto il decreto rettorale n. 317  in  data  29  marzo  1991  e  la
delibera  del senato accademico n. 79 in data 16 aprile 1991, con cui
si esprimeva parere favorevole alla modifica di statuto  relativa  al
riordinamento della scuola di specializzazione in archeologia;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica in data 6 aprile 1991, prot. n.  1129,  con
cui  si  comunica  che  il  Consiglio  universitario nazionale, nella
seduta del 16 febbraio  1991,  ha  espresso  parere  favorevole  alla
modifica di cui trattasi;
  Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Lecce e' ulteriormente
modificato:
                               Art. 1.
  Dopo l'art.  90,  sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli  con
l'intitolazione "Normativa generale - Scuole di specializzazione":
                              CAPO VII
                         NORMATIVA GENERALE
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
  Art.  91.  -  Nell'Universita' degli studi di Lecce e' istituita la
scuola di specializzazione in archeologia.
  Art. 92. - I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con
specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto
rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.
  I candidati  alle  specializzazioni,  per  le  quali  e'  requisito
indispensabile  il  possesso dell'abilitazione professionale, possono
partecipare "sub conditione" all'esame  di  ammissione;  all'atto  di
regolare  la  iscrizione  debbono  depositare  anche  il  diploma  di
abilitazione.
  L'eventuale differenza, fra il totale  degli  iscrivibili  previsto
per   ciascuna   scuola   ed   il  corrispondente  numero  dei  posti
effettivamente banditi, potra'  essere  destinata  a  concorrenti  di
cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non e'
prevista l'esistenza di un albo professionale.
  Il   numero   complessivo   degli  specializzandi  di  cittadinanza
straniera non potra' essere comunque superiore al venti per cento  di
quelli di cittadinanza italiana.
  Limitazione e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri
sono  incluse  negli  statuti  specifici  e  riportati  nel  bando di
concorso.
  Art.  93.  -  Il  concorso  di  ammissione, secondo quanto previsto
dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.  162/1982
e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a)  in  una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale
dell'area di specializzazione;
    b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche,
integrate, se del caso da una prova pratica.
  Il bando di concorso di ammissione  a  ciascuna  scuola  indichera'
eventuali  modalita'  diverse,  come  le  prove attraverso risposta a
quesiti multipli; ed i programmi di esame.
  Il candidato dovra' dare  prova  di  buona  conoscenza  strumentale
della  lingua  o  delle  lingue straniere secondo quanto indicato nel
bando.
  La valutazione  dei  titoli  integrera'  il  punteggio,  conseguito
nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30%
dello stesso.
  Costituiscono titolo:
    a) la tesi di laurea;
    b) il voto di laurea;
    c)  il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea
in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando  di
concorso per ciascuno dei C.d.l. che danno accesso alla scuola;
    d) le pubblicazioni scientifiche.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai  sensi  dell'art.  13,
quinto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
162/1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275  del  6  ottobre
1982.
  Art.  94.  - La commissione per l'esame di ammissione e' costituita
da cinque professori di ruolo designati dal consiglio  della  scuola.
Nel  caso  di convenzioni con enti pubblici o privati, che preveda, a
carico di questi ultimi, la concessione di borse per  frequentare  la
scuola, la commissione puo' essere integrata da uno docente o cultore
di  materie  attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola
entro una terna designata dagli enti erogatori.
  Art. 95. - La commissione giudicatrice  dell'esame  finale  per  il
conseguimento  del  diploma  di  specialista  e'  composta  da cinque
professori di  ruolo  della  scuola  designati  dal  consiglio  della
scuola, di cui all'art. 9.
  Eventuali  allargamenti che comportino integrazioni non superiori a
due membri e le modalita'  relative  sono  definiti  dalle  normative
specifiche di ciascuna scuola.
  Art.  96.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge; i contributi sono stabiliti anno per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita'.
  Art.  97.  - Sono organi della scuola: il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art. 98. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola.  E'  un
professore  di  ruolo  che  insegni  nella  scuola, di norma di prima
fascia. In caso di  motivato  impedimento  dei  professori  di  prima
fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto,  con  voto  segreto, dal consiglio della
scuola, di cui al successivo articolo;  convoca  il  consiglio  della
scuola  e  lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola,
le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il direttore promuove, per la stipula attraverso  il  consiglio  di
amministrazione  ed  il  rettore,  le  convenzioni per lo svolgimento
delle attivita' di formazione.
  Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si  applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  Art. 99. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
della  scuola  compresi  gli  eventuali docenti a contratto, e da una
rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto  previsto
dall'art.   99   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
382/1980.
  Art. 100. - Il consiglio della scuola  ne  conduce  e  coordina  le
attivita'   con   i   consigli  dei  dipartimenti  e  delle  facolta'
interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento  degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare   con   apposita   delibera   dei  consigli  delle  facolta'
interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 101. - Lo specializzando e' tenuto a seguire tutti i corsi  di
lezioni  ed  a  partecipare  a  tutte  le  attivita' pratiche ed alle
esercitazioni previste, per ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto
degli studi nel quadro delle norme piu' sotto indicate.
  La  frequenza  della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
Modalita'  di  accertamento  della  frequenza  sono  determinate  dal
consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi,
ovvero attraverso altre idonee forme.
  Art.  102.  -  Alla  fine  di  ciascun anno, lo specializzando deve
superare un esame  teorico  pratico  sulle  attivita'  di  formazione
svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata
e presieduta dal direttore della scuola, costituita dai docenti della
scuola  delle  discipline interessate dal programma di formazione dei
candidati.
  Coloro che non superano  l'esame  non  possono  essere  ammessi  al
successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.
  E' ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.
  Art.  103.  -  Il  calendario dei corsi di studio e delle attivita'
pratiche e' stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola,  nel
monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.
  I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli
di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
  Art.  104.  -  Il  corso  si  conclude con un esame di diploma, che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la preparazione scientifica e le capacita' operative  collegate  alla
specifica professionalita'.
  Art.  105.  -  Nel  caso di scuole di specializzazione istituite in
base a convenzioni con altre universita', per i docenti  che  debbano
esplicare  previste  attivita'  didattiche  in sede diversa da quella
ordinaria di servizio, e  che  abbiano  incluso  tali  attivita'  nel
proprio   piano   didattico   annuale  approvato  dalla  facolta'  di
appartenenza e' prevista la corresponsione di un rimborso spese rela-
tive al trasporto e all'eventuale pernottamento.
  Art. 106 (Norma transitoria). - Le scuole gia'  funzionanti  presso
le  universita'  con  il  vecchio  ordinamento  sono progressivamente
disattivate; le  scuole  di  cui  all'art.  1  sono  progressivamente
attivate  a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il
riordinamento di ciascuna scuola.