LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali  19  ottobre  1944,  n.
347,   e   23   aprile  1946,  n.  363,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale e'
stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione  delle
tariffe  del  gas  distribuito  a  mezzo  rete  urbana,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n.  24  del  9  dicembre  1988   che
costituisce  l'ultima applicazione della metodologia citata operata a
mezzo dei comitati provinciali dei prezzi;
  Visti i provvedimenti CIP n. 7  e  n.  37  rispettivamente  del  16
gennaio  e del 16 novembre 1990 che, nell'anticipare forfettariamente
adeguamenti tariffari, stabilivano doversi  procedere,  tra  l'altro,
alla centralizzazione del sistema formativo delle tariffe;
  Vista  la richiesta della SNAM di adeguamento della quota fissa del
prezzo del metano di cui al punto  3.1.1  del  provvedimento  CIP  n.
24/88;
  Vista  la  richiesta  di  aggiornamento  dei costi di distribuzione
presentata dalle associazioni dei distributori  e  la  documentazione
trasmessa dalle aziende;
  Considerato   che   la  banca-dati  disponibile  ha  raggiunto  una
consistenza adeguata per una prima applicazione centralizzata di  una
metodologia di aggiornamento a carattere perequativo ed automatizzato
delle tariffe del gas dei singoli esercizi;
  Considerata  l'opportunita' di continuare a garantire al settore le
necessarie fonti di finanziamento per  l'ampliamento  delle  reti  di
trasporto   e   di  distribuzione  urbana  del  gas  nonche'  per  la
realizzazione di nuove iniziative di  investimento,  con  particolare
riferimento  al  Mezzogiorno,  in linea con gli indirizzi di politica
energetica nazionale;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) Con l'applicazione del criterio stabilito  al  punto  3.1.6  del
provvedimento  CIP  del  24  dicembre  1988, tutte le tariffe dei gas
provenienti  da  metano  (escluso  quelle  da  carro   bombolaio)   e
distribuito a mezzo rete urbana, escluse le tariffe per usi domestici
T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), aumentano di L./Mcal 1,23
(L./Kwh  1,06)  pari  a  L./m(Elevato  al Cubo) 11,3 per gas metano a
9.200 Kcal/m(Elevato al Cubo)st.  per  tener  conto  dell'adeguamento
della  quota  fissa  del  prezzo  del metano di pari entita' a carico
delle aziende distributrici.
  2) Fermo restando quanto indicato al punto 1), per le distribuzioni
di metano tal quale relative ai comuni riportati negli allegati A,  B
e  C  tutte  le tariffe, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura
cibi e produzione acqua calda), variano  ulteriormente  nella  misura
indicata negli allegati stessi.
  3) Fermo restando, ove necessario, quanto indicato al punto 1), per
le  distribuzioni  di  gas  diversi  dal metano tal quale relative ai
comuni riportati nell'allegato D, tutte le  tariffe,  escluse  quelle
per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), variano
nella misura indicata nell'allegato stesso.
  Il  Presidente  delegato  del CIP, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15  settembre  1947,  n.
896,  e'  delegato  ad  emanare  entro  novanta giorni dalla data del
presente  provvedimento,   sulla   base   della   attuale   procedura
automatizzata,   i  necessari  provvedimenti  recanti  le  variazioni
tariffarie di competenza dei comuni non indicati negli allegati A, B,
C e D della presente delibera.
  Il Presidente delegato del CIP  e'  altresi'  delegato  ad  emanare
eventuali provvedimenti di rettifica conseguenti all'avviamento della
procedura.
  Entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le
aziende  distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati
provinciali prezzi  competenti  i  valori  aggiornati  delle  tariffe
conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
  I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta
applicazione delle soprarichiamate disposizioni.
  Entro   un   anno   si   provvedera'   alla   organica  e  completa
formalizzazione  della  metodologia  adottata  ed  in  tale  sede  si
procedera'  al riesame del parametro sulle ore di utilizzazione annua
delle portate, del parametro sulle perdite di distribuzione dei  vari
esercizi,  del  parametro  sul  recupero  di  produttivita',  nonche'
dell'attuale articolazione dei livelli tariffari.
   Roma, 5 luglio 1991
              Il Ministro dell'industria, del commercio
            e dell'artigianato - Presidente della giunta
                               BODRATO