LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale e' stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 che costituisce l'ultima applicazione della metodologia citata operata a mezzo dei comitati provinciali dei prezzi; Visti i provvedimenti CIP n. 7 e n. 37 rispettivamente del 16 gennaio e del 16 novembre 1990 che, nell'anticipare forfettariamente adeguamenti tariffari, stabilivano doversi procedere, tra l'altro, alla centralizzazione del sistema formativo delle tariffe; Vista la richiesta della SNAM di adeguamento della quota fissa del prezzo del metano di cui al punto 3.1.1 del provvedimento CIP n. 24/88; Vista la richiesta di aggiornamento dei costi di distribuzione presentata dalle associazioni dei distributori e la documentazione trasmessa dalle aziende; Considerato che la banca-dati disponibile ha raggiunto una consistenza adeguata per una prima applicazione centralizzata di una metodologia di aggiornamento a carattere perequativo ed automatizzato delle tariffe del gas dei singoli esercizi; Considerata l'opportunita' di continuare a garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonche' per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno, in linea con gli indirizzi di politica energetica nazionale; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Con l'applicazione del criterio stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento CIP del 24 dicembre 1988, tutte le tariffe dei gas provenienti da metano (escluso quelle da carro bombolaio) e distribuito a mezzo rete urbana, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), aumentano di L./Mcal 1,23 (L./Kwh 1,06) pari a L./m(Elevato al Cubo) 11,3 per gas metano a 9.200 Kcal/m(Elevato al Cubo)st. per tener conto dell'adeguamento della quota fissa del prezzo del metano di pari entita' a carico delle aziende distributrici. 2) Fermo restando quanto indicato al punto 1), per le distribuzioni di metano tal quale relative ai comuni riportati negli allegati A, B e C tutte le tariffe, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), variano ulteriormente nella misura indicata negli allegati stessi. 3) Fermo restando, ove necessario, quanto indicato al punto 1), per le distribuzioni di gas diversi dal metano tal quale relative ai comuni riportati nell'allegato D, tutte le tariffe, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), variano nella misura indicata nell'allegato stesso. Il Presidente delegato del CIP, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e' delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento, sulla base della attuale procedura automatizzata, i necessari provvedimenti recanti le variazioni tariffarie di competenza dei comuni non indicati negli allegati A, B, C e D della presente delibera. Il Presidente delegato del CIP e' altresi' delegato ad emanare eventuali provvedimenti di rettifica conseguenti all'avviamento della procedura. Entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento. I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni. Entro un anno si provvedera' alla organica e completa formalizzazione della metodologia adottata ed in tale sede si procedera' al riesame del parametro sulle ore di utilizzazione annua delle portate, del parametro sulle perdite di distribuzione dei vari esercizi, del parametro sul recupero di produttivita', nonche' dell'attuale articolazione dei livelli tariffari. Roma, 5 luglio 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO