Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ha adottato la delibera allegata concernente le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1990-91. Condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1990-91. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.; Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare l'art. 39; Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988 e succes- sive modifiche, che stabilisce le modalita' di applicazione del citato art. 39 del regolamento CEE n. 822/87; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola; Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3 del 1 marzo 1991; Visto il regolamento CEE n. 2270/90 del 1 agosto 1990 allegato 1 che fissa i prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili alla misura di cui trattasi per la campagna 1990-91, nonche' talune limitazioni quantitative alla consegna dei prodotti ottenuti dalla distillazione all'organismo di intervento; Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana; Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie; Nell'adunanza del 28 giugno 1991; Ha deliberato: Art. 1. I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, iscritti all'albo degli assuntori A.I.M.A. secondo la recente normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 1991, che intendano consegnare all'A.I.M.A., a norma del regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988, e successive modifiche, i prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 nella campagna 1990-91, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.