Il  consiglio  di  amministrazione  dell'A.I.M.A.  ha  adottato la
delibera allegata concernente le condizioni e modalita'  di  acquisto
da  parte  dell'A.I.M.A.  dei  prodotti  ricavati dalla distillazione
obbligatoria dei vini da tavola di cui all'art.  39  del  regolamento
CEE n. 822/87 per la campagna vitivinicola 1990-91.
Condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei
   prodotti  ricavati  dalla  distillazione  obbligatoria dei vini da
   tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE  n.  822/87  per  la
   campagna vitivinicola 1990-91.
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
   Vista  la  legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'A.I.M.A.;
   Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, e successive
modificazioni,  relativo  all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo, e in particolare l'art. 39;
   Visto  il  regolamento  CEE  n.  2046/89  del  19 giugno 1989, che
stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini  e
dei sottoprodotti della vinificazione;
   Visto  il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988 e succes-
sive modifiche, che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del
citato art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;
   Visto  il  decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 novembre 1987,  n.  460,  recante  nuove
norme  in  materia  di  produzione e commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli, nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di  regolamenti
comunitari in materia agricola;
   Vista  la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
n. 3 del 1› marzo 1991;
   Visto il regolamento CEE n. 2270/90 del 1› agosto 1990 allegato  1
che  fissa  i  prezzi di acquisto dell'alcole e gli aiuti applicabili
alla misura di cui trattasi per la campagna 1990-91,  nonche'  talune
limitazioni  quantitative  alla  consegna dei prodotti ottenuti dalla
distillazione all'organismo di intervento;
   Visto il regolamento CEE n. 1179/90 del 7 maggio 1990 relativo  al
tasso  di  cambio  da  applicare  nel  settore  agricolo  per la lira
italiana;
   Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e  modalita'  di
acquisto  da  parte  dell'A.I.M.A.  dei  prodotti della distillazione
consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;
   Nell'adunanza del 28 giugno 1991;
                           Ha deliberato:
                               Art. 1.
   I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto  ministeriale  26
ottobre  1989,  iscritti all'albo degli assuntori A.I.M.A. secondo la
recente normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  27  del  1›
febbraio  1991,  che  intendano  consegnare all'A.I.M.A., a norma del
regolamento  CEE  n.  441/88  del  17  febbraio  1988,  e  successive
modifiche,  i  prodotti ricavati dalla distillazione obbligatoria dei
vini da tavola di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 nella
campagna 1990-91, devono presentare offerta  di  vendita  secondo  le
modalita' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.