IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
6, lettera a), che riserva  allo  Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia;
  Vista  la  legge  27  aprile  1982,  n.  288, con la quale e' stata
ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana
ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza, firmata a Stoccolma il
25 settembre 1979;
  Visti gli  articoli  10  e  11  della  richiamata  convenzione  che
prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati
in  Svezia  e  i  titolari  di  una  sola pensione o rendita svedese,
iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere
una quota annua pro-capite  determinata  dalla  competente  autorita'
italiana;
  Visto  l'art.  34  della  stessa convenzione che indica l'Autorita'
competente a fissare la predetta quota;
  Ritenuto di fissare le quote capitarie distinte per i familiari dei
lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;
  Ritenuto di prendere a base per la determinazione delle quote  pro-
capite  gli  ultimi  costi  medi  dell'assistenza sanitaria in Italia
(1988) con i dovuti adattamente relativi ai tassi di incremento della
spesa sanitaria e di inflazione;
  Visti i  propri  decreti  con  i  quali  sono  state  stabilite  le
modalita'  di  riscossione  per  l'assicurazione  presso  il Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63  della  legge  n.  833  del
1978, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalita'
per l'erogazione dell'assistenza sanitaria  con  oneri  a  carico  di
istituzioni estere;
  Considerato  che  le  spese sostenute per le prestazioni erogate in
base alla convenzione italo-svedese di  sicurezza  sociale  non  sono
oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  familiari,  residenti  in  Italia,  dei  lavoratori  occupati in
Svezia, che, ai sensi della convenzione  italo-svedese  di  sicurezza
sociale  ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto
di fruire dell'assistenza  sanitaria  erogata  a  tutti  i  cittadini
residenti,  sono  tenuti per l'anno 1991 al versamento del contributo
annuo pro-capite di L. 1.019.000.
  Il predetto contributo e' ridotto a L. 509.500 per i  soggetti  che
chiedono  di  fruire  dell'assistenza in data successiva al 30 giugno
1991.
  I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani  aventi  la
qualifica  di  emigrante  sono  esentati dal pagamento del contributo
previsto dal presente articolo.