IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il proprio decreto del 28 giugno 1991, con il quale e' stato
fissato, per il periodo 1› luglio-31 dicembre 1991,  il  costo  della
provvista  da utilizzarsi per le operazioni di mutuo effettuate dagli
enti locali e regolate a tasso variabile;
  Vista la nota con la quale la Banca d'Italia, a parziale  rettifica
di  quanto  in  precedenza comunicato, ha fatto presente che il costo
della provvista per le operazioni di mutuo agli enti locali di cui ai
decreti-legge n. 318/86 e n. 359/87 e' pari al  12,30%,  anziche'  al
12,60%,  e che il parametro di cui al decreto-legge n. 66/89, secondo
quanto stabilito dal decreto ministeriale  28  giugno  1989,  risulta
pari al 12,25%, anziche' al 12,55%;
  Dovendosi,  in conseguenza, procedere alla rettifica del richiamato
decreto ministeriale del 28 giugno 1991;
                              Decreta:
  Il dispositivo del decreto ministeriale n.  318119  del  28  giugno
1991, citato in premessa, e' cosi' sostituito:
  "Per  il  periodo  1›  luglio-31  dicembre  1991,  il  costo  della
provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a  tasso
variabile e' pari:
    a)  al 12,30% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1› luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) al 12,25% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
    c) al 12,60% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
    d) al 12,55% per le operazioni di cui al  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.
  Al  costo  della  provvista  come  sopra  stabilito  va aggiunta la
commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo  in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI