IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista l'ordinanza n. 2108/FPC del 14 marzo 1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del 23 marzo 1991, con la quale e' stata
disposta  la  concessione  di  un  finanziamento   straordinario   al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato per il
parziale potenziamento ed ammodernamento della  rete  di  rilevamento
della radioattivita' ambientale sul territorio nazionale;
  Considerato  che l'assegnazione della somma di lire tre miliardi al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  disposta
ai  sensi  dell'art.  2  della  predetta ordinanza n. 2108/FPC del 14
marzo  1991,  comporta  tempi  tecnici  lunghi  non  compatibili  con
l'urgenza richiesta per l'attuazione del progamma di cui trattasi;
  Considerato,  altresi', che l'urgenza di provvedere all'adeguamento
dell'attuale sistema di  rilevamento  della  radioattivita'  per  far
fronte   alle   effettive   esigenze   di  allarme  e  di  tempestiva
segnalazione rende  opportuna  una  modifica  del  predetto  articolo
finalizzata   all'individuazione   di   procedure   piu'   celeri  di
attuazione;
  Ritenuta, pertanto, la necessita'  di  modificare  l'art.  2  della
citata  ordinanza  n.  2108/FPC  del  14  marzo  1991,  nel  senso di
prevedere  l'assegnazione  della   somma   di   lire   tre   miliardi
direttamente   a   favore   dell'ENEA/DISP,   ente  incaricato  della
realizzazione del programma sopra indicato;
  Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  con  telex  n.
691158/EN.4 (91) del 21 giugno 1991;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
  L'art.  2  dell'ordinanza  n.  2108/FPC del 14 marzo 1991, e' cosi'
modificato:
  "Per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di  cui
all'art.   1,  e'  assegnata  all'ENEA/DISP  la  somma  di  lire  tre
miliardi".
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA