IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  6  febbraio  1987,   n.   16,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che
ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;
  Visto  l'art.  1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4
luglio 1985, con il quale e' stato stabilito che fino al 31  dicembre
1985  non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui
ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2  del
decreto  ministeriale  18  novembre 1982, escluse quelle indicate nel
successivo terzo comma del medesimo art. 1;
  Visto l'art. 9, primo comma,  del  decreto  ministeriale  4  luglio
1985,  con  il  quale  sono  state  sospese  fino  all'emanazione dei
provvedimenti di ristrutturazione del mercato  dell'autotrasporto  le
disposizioni  sulla  trasferibilita'  delle singole autorizzazioni di
cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni  in-
dicate al secondo comma dello stesso art. 9;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  la  normativa  predetta  e' stata
prorogata al 31 luglio  1991  (ultimo  decreto  ministeriale  del  24
aprile 1991) che vengono qui integralmente richiamati;
  Ritenuta    l'opportunita'    -    in   attesa   della   definitiva
ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto  -  di  mantenere  in
vigore, fino al 31 ottobre 1991, le disposizioni di cui agli articoli
1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985
e' prorogato al 31 ottobre 1991.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma terzo, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si  trascrive  il  testo dell'intero art. 1 del D.M. 4
          luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          22 agosto  1985,  concernente,  fra  l'altro,  disposizioni
          transitorie  in  materia  di  rilascio di autorizzazioni al
          trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e  limiti,
          nonche' di autorizzazioni speciali:
             "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e
          sino  alla  fine  dell'anno  1985,  entro  il quale saranno
          emanati  i  provvedimenti  concernenti  il  riassetto   del
          mercato  dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non
          si  procede  all'incremento  delle   autorizzazioni   senza
          vincoli  e  limiti  in  atto  per  veicoli di portata utile
          superiore  a  70  quintali  ovvero  di   peso   complessivo
          superiore a 115 quintali.
             Inoltre  si  sospende  il  rilascio delle autorizzazioni
          speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),  11),
          12)  e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del
          18 novembre 1982,  salvo  quelle  indicate  nel  successivo
          comma.
             In  attesa  della ristrutturazione di cui al primo comma
          continua ad essere ammesso, oltre  che  nei  casi  previsti
          dall'art.  12,  paragrafo  2,  comma primo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n.  783,  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  speciali  per  i  seguenti
          veicoli:
              veicoli per trasporti  eccezionali,  come  definiti  al
          secondo  comma,  lettere  a)  e  b), dell'art. 10 del testo
          unico delle norme sulla circolazione  stradale,  15  giugno
          1959, n. 393;
              veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
              veicoli  adibiti  al  trasporto  di  liquami per spurgo
          pozzi neri, autobetoniere, anche se non  eccedenti  i  pesi
          legali".
             -  Il  testo  dell'intero  art. 9 del gia' citato D.M. 4
          luglio 1985, e' il seguente:
             "Art. 9. - Dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto   vengono   sospese,   in  via  temporanea  e  sino
          all'emanazione dei provvedimenti  di  ristrutturazione  del
          mercato,   le   disposizioni  sulla  trasferibilita'  delle
          singole autorizzazioni di cui al  decreto  ministeriale  n.
          475  del  16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12
          marzo 1984).
             Tali disposizioni saranno applicate  solo  nei  seguenti
          casi:
               a)   procedura  concorsuale  o  esecuzione  giudiziale
          individuale riguardante l'impresa;
               b)   trasferimento   dell'attivita'    del    titolare
          dell'impresa  individuale  ad  eredi  in  linea  diretta  o
          collaterali;
               c)  trasferimento  ad  altra  impresa  gia'   iscritta
          all'albo  degli  autotrasportatori  alla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto   e   gia'   munita    di
          autorizzazione;
               d)  ristrutturazione  di  azienda  in  corso alla data
          della pubblicazione del presente decreto.
             In tal caso l'impresa interessata deve presentare  entro
          trenta  giorni dalla data stessa, una relazione documentata
          sul processo di  ristrutturazione,  con  l'indicazione  dei
          termini  entro  i  quali  sono  ceduti gli autoveicoli, con
          rinuncia alle autorizzazioni.
             Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno
          1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto".
             - Il D.M. 24  aprile  1991  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile
          1991.