IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto 18 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977; Visto il decreto 14 gennaio 1983, attinente gli autobus snodati ed autotreni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1 febbraio 1983; Visto il decreto 13 giugno 1985, attinente gli autobus a due piani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 13 giugno 1985; Visto il decreto 29 aprile 1986, attinente gli autobus per servizio pubblico di linea interurbano a concessione statale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986; Visto il decreto 21 luglio 1989, attinente la colorazione degli autobus per servizio pubblico di linea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989; Considerata la necessita' di provvedere all'allestimento ed alla messa in esercizio di autobus attrezzati al trasporto di persone a ridotta capacita' motoria anche non deambulanti contemporaneamente al trasporto degli altri passeggeri; Sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli, che di esercizio delle linee; Sentita la rappresentanza delle associazioni delle persone a ridotta capacita' motoria anche non deambulanti; Decreta: Art. 1. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto, oltre il conducente, e destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacita' motoria ancorche' non deambulanti, debbono rispondere, oltre che alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, anche alle caratteristiche costruttive precisate nell'allegato al presente decreto.