IL MINISTRO DEI TRASPORTI
   Visto  il  decreto  18  aprile  1977,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977;
   Visto il decreto 14 gennaio 1983, attinente gli autobus snodati ed
autotreni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1›  febbraio
1983;
   Visto  il  decreto  13  giugno  1985,  attinente gli autobus a due
piani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 13 giugno 1985;
   Visto il  decreto  29  aprile  1986,  attinente  gli  autobus  per
servizio   pubblico  di  linea  interurbano  a  concessione  statale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1986;
   Visto il decreto 21 luglio 1989, attinente  la  colorazione  degli
autobus  per  servizio  pubblico  di linea, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989;
   Considerata la necessita' di provvedere all'allestimento  ed  alla
messa  in  esercizio  di autobus attrezzati al trasporto di persone a
ridotta capacita' motoria anche non deambulanti contemporaneamente al
trasporto degli altri passeggeri;
   Sentite le associazioni  delle  aziende  sia  di  costruzione  dei
veicoli, che di esercizio delle linee;
   Sentita  la  rappresentanza  delle  associazioni  delle  persone a
ridotta capacita' motoria anche non deambulanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone,  sia  ad  uso
pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto, oltre il
conducente,  e destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo
di passeggeri a ridotta capacita' motoria ancorche' non  deambulanti,
debbono rispondere, oltre che alle norme in vigore per essere ammessi
alla  circolazione  stradale,  anche alle caratteristiche costruttive
precisate nell'allegato al presente decreto.