Agli  uffici regionali del lavoro e
                                  della massima occupazione
                                  Agli uffici provinciali del  lavoro
                                  e della massima occupazione
                                  Agli   ispettorati   regionali  del
                                  lavoro
                                  Agli  ispettorati  provinciali  del
                                  lavoro
  1.  Com'e'  noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968,
n. 482, stabilisce che le aziende  private,  che  svolgono  attivita'
lavorativa  in  piu'  di  una provincia possono essere autorizzate ad
assumere in una o piu' province  un  numero  di  lavoratori  protetti
superiore  a  quello  prescritto, portando l'eccedenza a compenso del
minor numero di lavoratori assunti nelle altre.
  2. In sede di applicazione della norma  suddetta  la  scrivente  ha
avuto  modo  di  rilevare  che  molto spesso i tempi necessari per il
procedimento  amministrativo  si  protraggono  a  causa  di  domande,
inoltrate  dalle  ditte interessate all'autorizzazione, non compilate
chiaramente o mancanti di alcuni dati che, se  acquisiti  al  momento
della  presentazione  della  domanda  stessa,  potrebbero  dare  piu'
speditezza all'iter burocratico.
  Pertanto si ritiene utile riportare  qui  di  seguito  i  dati  che
dovranno essere indicati nelle domande:
    a)  la  domanda,  redatta  in carta legale, deve essere trasmessa
direttamente al Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  -
Direzione  generale  per l'impiego - Div. III - Via Flavia, 6 - 00187
Roma;
    b) contemporaneamente la ditta deve trasmettere  copia  in  carta
semplice  della domanda all'ufficio provinciale del lavoro dove ha la
sede legale e a tutti gli uffici provinciali del  lavoro  interessati
alla compensazione;
    c) deve essere riportata l'esatta ragione sociale della ditta;
    d) devono essere indicati sia l'attivita' svolta dall'azienda sia
i motivi che giustificano l'autorizzazione;
    e) devono essere chiaramente indicate le province presso le quali
la  ditta  intende  assumere  piu' lavoratori e le province presso le
quali intende assumerne di meno;
    f) per ciascuna provincia  interessata  alla  compensazione  deve
essere indicato il numero dei dipendenti.
  Qualora  nella  stessa  provincia  la ditta abbia piu' sedi, dovra'
indicare per ciascuna sede la localita' in cui si trova ed il  numero
dei dipendenti;
    g)  alla  domanda  indirizzata  al  Ministero  va  allegata copia
dell'ultima denuncia semestrale complessiva, di cui all'art. 21 della
legge n. 482/68.
  3.   Com'e'   noto   l'autorizzazione   alla   compensazione   deve
contemperare  da  un  lato  l'interesse  dei  lavoratori  protetti ad
usufruire dei posti di lavoro riservati presenti  nella  provincia  e
dall'altro  l'interesse  delle  aziende  a  non  assumere  lavoratori
protetti nelle sedi nelle quali troverebbero eccessiva difficolta' ad
adempiere agli obblighi occupazionali.
  In  tale  quadro si ritiene che una minore assunzione di lavoratori
protetti possa essere giustificata in generale nelle  sedi  aziendali
con un esiguo numero di dipendenti o in cui si svolgono attivita' del
tutto o in gran parte inadatte ai lavoratori invalidi.
  4.  In  base  ai criteri sopra esposti, la particolare procedura di
cui al punto  6  della  circolare  n.  101  del  1980  potra'  essere
consentita  soltanto  se  in  ciascuna  sede  interessata alle minori
assunzioni non vi siano piu' di  quindici  dipendenti.  In  tal  caso
l'azienda  puo' provvedere alle maggiori assunzioni in qualsiasi sede
aziendale, sempre tramite l'ufficio provinciale del  lavoro  e  della
massima  occupazione  dove  l'azienda  ha  la sede legale, cosi' come
previsto dalla circolare citata.
                                                  Il Ministro: MARINI