Agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione Agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione Agli ispettorati regionali del lavoro Agli ispettorati provinciali del lavoro 1. Com'e' noto l'art. 21, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce che le aziende private, che svolgono attivita' lavorativa in piu' di una provincia possono essere autorizzate ad assumere in una o piu' province un numero di lavoratori protetti superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre. 2. In sede di applicazione della norma suddetta la scrivente ha avuto modo di rilevare che molto spesso i tempi necessari per il procedimento amministrativo si protraggono a causa di domande, inoltrate dalle ditte interessate all'autorizzazione, non compilate chiaramente o mancanti di alcuni dati che, se acquisiti al momento della presentazione della domanda stessa, potrebbero dare piu' speditezza all'iter burocratico. Pertanto si ritiene utile riportare qui di seguito i dati che dovranno essere indicati nelle domande: a) la domanda, redatta in carta legale, deve essere trasmessa direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. III - Via Flavia, 6 - 00187 Roma; b) contemporaneamente la ditta deve trasmettere copia in carta semplice della domanda all'ufficio provinciale del lavoro dove ha la sede legale e a tutti gli uffici provinciali del lavoro interessati alla compensazione; c) deve essere riportata l'esatta ragione sociale della ditta; d) devono essere indicati sia l'attivita' svolta dall'azienda sia i motivi che giustificano l'autorizzazione; e) devono essere chiaramente indicate le province presso le quali la ditta intende assumere piu' lavoratori e le province presso le quali intende assumerne di meno; f) per ciascuna provincia interessata alla compensazione deve essere indicato il numero dei dipendenti. Qualora nella stessa provincia la ditta abbia piu' sedi, dovra' indicare per ciascuna sede la localita' in cui si trova ed il numero dei dipendenti; g) alla domanda indirizzata al Ministero va allegata copia dell'ultima denuncia semestrale complessiva, di cui all'art. 21 della legge n. 482/68. 3. Com'e' noto l'autorizzazione alla compensazione deve contemperare da un lato l'interesse dei lavoratori protetti ad usufruire dei posti di lavoro riservati presenti nella provincia e dall'altro l'interesse delle aziende a non assumere lavoratori protetti nelle sedi nelle quali troverebbero eccessiva difficolta' ad adempiere agli obblighi occupazionali. In tale quadro si ritiene che una minore assunzione di lavoratori protetti possa essere giustificata in generale nelle sedi aziendali con un esiguo numero di dipendenti o in cui si svolgono attivita' del tutto o in gran parte inadatte ai lavoratori invalidi. 4. In base ai criteri sopra esposti, la particolare procedura di cui al punto 6 della circolare n. 101 del 1980 potra' essere consentita soltanto se in ciascuna sede interessata alle minori assunzioni non vi siano piu' di quindici dipendenti. In tal caso l'azienda puo' provvedere alle maggiori assunzioni in qualsiasi sede aziendale, sempre tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dove l'azienda ha la sede legale, cosi' come previsto dalla circolare citata. Il Ministro: MARINI