IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in data 31 maggio, 25 luglio, 15 settembre e 17
ottobre 1989 e 18 dicembre 1990,  presentate  dalla  Ambrosiana  vita
S.p.a.  - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, con sede in
Milano,  intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  nuove  tariffe  di
assicurazione  sulla  vita, di condizioni di polizza e di clausole di
rivalutazione delle prestazioni garantite in base al  rendimento  del
fondo   Ambrofund,   da   applicare  a  tariffe  gia'  approvate,  in
sostituzione di prodotti analoghi in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere n. 924217 del 16 novembre 1989, n. 021968  del  29
maggio 1990 e n. 121270 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP,  ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi   alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione  sulla vita, le
condizioni  di  polizza  e  le  clausole   di   rivalutazione   delle
prestazioni  garantite  in base al rendimento del fondo Ambrofund, da
applicare a tariffe  gia'  approvate,  in  sostituzione  di  prodotti
analoghi  in  vigore,  presentate  dalla  Ambrosiana  vita  S.p.a.  -
Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, con sede in Milano:
   1) tariffe di  assicurazione  mista  a  premio  annuo  costante  -
tariffa a tasso tecnico 4%;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di  premio  adottato  sono  gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 0% e 3%);
   6) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 5);
   7) tariffe di assicurazione  mista  a  premio  annuo  rivalutabile
(tariffa  a  tasso  tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);
   8) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 7);
   9)  tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso
tecnico 0%, 3% e 4%);
   10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 9);
   11)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  1) e 5) allorquando il premio corrisposto
superi l'importo di L. 1.000.000;
   12)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  ai  precedenti  punti  3) e 7) allorquando il premio corrisposto
superi l'importo di L. 700.000;
   13)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare a contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  al  precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi
l'importo di L. 5.000.000.
  Le tariffe  e  le  condizioni  speciali  di  polizza  approvate  ai
precedenti  punti  5),  6), 7) e 8) e quelle ai precedenti punti 9) e
10), queste ultime limitatamente ai  soli  tassi  tecnici  0%  e  3%,
dovranno   essere   utilizzate   esclusivamente  per  l'emissione  di
contratti assunti in coassicurazione;
   14) clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
tariffe  numeri  52CA0  -  52CA3  -  52CA4 - Assicurazioni di rendita
vitalizia differita rivalutabile  con  controassicurazione  a  premio
annuo  costante  (rispettivamente  al tasso tecnico dello 0%, del 3%,
del 4%);
   15) clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
tariffe  numeri  52RA0  -  52RA3  -  52RA4 - Assicurazione di rendita
vitalizia differita rivalutabile  con  controassicurazione  a  premio
annuo  rivalutabile  (rispettivamente  al tasso tecnico dello 0%, del
3%, del 4%);
   16) clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
tariffe  numeri  52UA0  -  52UA3  -  52UA4 - Assicurazione di rendita
vitalizia differita rivalutabile  con  controassicurazione  a  premio
unico  rivalutabile  (rispettivamente  al tasso tecnico dello 0%, del
3%, del 4%);
   17)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffe numeri 53CA0 - 53CA3  -  53CA4  -  Assicurazione  di  rendita
vitalizia  differita  rivalutabile senza controassicurazione a premio
unico costante (rispettivamente al tasso tecnico dello  0%,  del  3%,
del 4%);
   18)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffe numeri 53RA0 - 53RA3  -  53RA4  -  Assicurazione  di  rendita
vitalizia  differita  rivalutabile senza controassicurazione a premio
annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico  dello  0%,  del
3%, del 4%);
   19)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffe numeri 53RU0 - 53RU3  -  53RU4  -  Assicurazione  di  rendita
vitalizia  differita  rivalutabile senza controassicurazione a premio
unico (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);
   20) clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
tariffe  numeri  32CA0  -  52CA3  - 52CA4 - Assicurazione di capitale
differito  rivalutabile  con  controassicurazione  a   premio   annuo
costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);
   21)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffe numeri 32RA0 - 32RA3 -  32RA4  -  Assicurazione  di  capitale
differito   rivalutabile   con  controassicurazione  a  premio  annuo
rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%,  del
4%);
   22)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffe numeri 32UA0 - 32UA3 -  32UA4  -  Assicurazione  di  capitale
differito   rivalutabile   con  controassicurazione  a  premio  unico
(rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);
   23) clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
tariffe  numeri  33CA0  -  33CA3  - 33CA4 - Assicurazione di capitale
differito  rivalutabile  senza  controassicurazione  a  premio  annuo
costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);
   24)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffe numeri 33RA0 - 33RA3 -  33RA4  -  Assicurazione  di  capitale
differito  rivalutabile  senza  controassicurazione  a  premio  annuo
rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%,  del
4%);
   25)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffe nn. 33UA0  -  33UA3  -  33UA4  -  Assicurazione  di  capitale
differito  rivalutabile  senza  controassicurazione  a  premio  unico
(rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%);
   26) clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
tariffa  n.  54CA4  -  Assicurazione  di  rendita vitalizia immediata
rivalutabile a premio unico pagabile in modo certo per i primi cinque
anni - testa singola;
   27) clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite  in
tariffa  n.  54CA4  -  Assicurazione  di  rendita vitalizia immediata
rivalutabile a premio unico pagabile in modo certo per i primi  dieci
anni - testa ringola;
   28)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffa n. 54RA4  -  Assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata
rivalutabile a premio unico - testa singola;
   29)  clausola  di  rivalutazione  delle  prestazioni  garantite in
tariffa n. 54TA4  -  Assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata
rivalutabile a premio unico - gruppo di teste.
   Le  clausole  di  rivalutazione relative alle tariffe approvate ai
punti da 14) a 29) sostituiscono le analoghe  approvate  con  decreto
ministeriale 21 novembre 1988.