IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 31 maggio, 25 luglio, 15 settembre e 17 ottobre 1989 e 18 dicembre 1990, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e di clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento del fondo Ambrofund, da applicare a tariffe gia' approvate, in sostituzione di prodotti analoghi in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 924217 del 16 novembre 1989, n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 121270 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni di polizza e le clausole di rivalutazione delle prestazioni garantite in base al rendimento del fondo Ambrofund, da applicare a tariffe gia' approvate, in sostituzione di prodotti analoghi in vigore, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazione sulla vita, con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tariffa a tasso tecnico 4%; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottato sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3); 5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%); 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5); 7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5); 8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7); 9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3% e 4%); 10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9); 11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000; 12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000; 13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000. Le tariffe e le condizioni speciali di polizza approvate ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) e quelle ai precedenti punti 9) e 10), queste ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0% e 3%, dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione; 14) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 52CA0 - 52CA3 - 52CA4 - Assicurazioni di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 15) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 52RA0 - 52RA3 - 52RA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 16) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 52UA0 - 52UA3 - 52UA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile con controassicurazione a premio unico rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 17) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 53CA0 - 53CA3 - 53CA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio unico costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 18) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 53RA0 - 53RA3 - 53RA4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 19) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 53RU0 - 53RU3 - 53RU4 - Assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile senza controassicurazione a premio unico (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 20) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 32CA0 - 52CA3 - 52CA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 21) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 32RA0 - 32RA3 - 32RA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 22) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 32UA0 - 32UA3 - 32UA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio unico (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 23) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 33CA0 - 33CA3 - 33CA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo costante (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 24) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe numeri 33RA0 - 33RA3 - 33RA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio annuo rivalutabile (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 25) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe nn. 33UA0 - 33UA3 - 33UA4 - Assicurazione di capitale differito rivalutabile senza controassicurazione a premio unico (rispettivamente al tasso tecnico dello 0%, del 3%, del 4%); 26) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54CA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile in modo certo per i primi cinque anni - testa singola; 27) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54CA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile in modo certo per i primi dieci anni - testa ringola; 28) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54RA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico - testa singola; 29) clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffa n. 54TA4 - Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico - gruppo di teste. Le clausole di rivalutazione relative alle tariffe approvate ai punti da 14) a 29) sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale 21 novembre 1988.