IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste le domande in data 3 agosto 1989 e 19 aprile 1990  presentate
dalla  Euravie - Compagnie Europe'enne d'Assurances sul la vie S.A. -
Rappresentanza generale per l'Italia, ora Alico S.A. - Rappresentanza
generale per  l'Italia,  con  sede  in  Milano,  intese  ad  ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
speciali  di  polizza,  in  sostituzione  delle  analoghe  in vigore,
nonche' di condizioni speciali di polizza per particolari contratti;
  Vista la lettera in data 18 giugno 1990 con la quale la  Euravie  -
Compagnie  Europe'enne  d'Assurances sur la vie S.A. - Rappresentanza
generale  per  l'Italia,  ha  comunicato  che  l'assemblea  mista  ha
deliberato  il  cambiamento  di  denominazione  sociale  da Euravie -
Compagnie Europe'enne d'Assurances sur la vie S.A.  -  Rappresentanza
generale  per  l'Italia,  in Alico S.A. - Rappresentanza generale per
l'Italia;
  Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990,  n.  924267  del  20
novembre  1989 e n. 022505 del 19 luglio 1990 con le quali l'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi
alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  in  sostituzione  delle  analoghe in vigore,
presentate dalla Alico S.A. - Rappresentanza generale  per  l'Italia,
gia'  Euravie  - Compagnie Europe'enne d'Assurances sur la vie S.A. -
Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:
    1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
    2)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
    3)  tariffe  di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli  stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
    4)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
    5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso  tecnico
0%, 3%, 4%;
    6)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
    7)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
    8)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
    9)   condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
   10)  condizioni  speciali di polizza regolanti l'assunzione, senza
visita medica e senza carenza, di rischi  rientranti  nell'ambito  di
convenzioni  stipulate  per  la copertura di prestiti a breve e medio
termine erogati da banche o societa' finanziarie  ai  propri  clienti
oppure da enti o organismi per i propri appartenenti e/o dipendenti.