IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede,
fra  l'altro,  la  possibilita'  di  diminuire,  ogni  due  anni,  le
percentuali  di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a
carico  degli  iscritti  alla  Cassa  nazionale  di   previdenza   ed
assistenza  a  favore  dei  geometri di cui all'art. 10, primo comma,
lettere a) e b), della  stessa  legge,  nonche'  la  percentuale  del
contributo  di  solidarieta' di cui allo stesso art. 10, sesto comma,
quando le entrate complessive superano del  10  per  cento  la  somma
delle  uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure
quando  il  fondo  di  garanzia  ha  raggiunto  l'ammontare  di   tre
annualita' delle pensioni erogate;
  Visto  il  proprio  decreto  11 marzo 1988, n. 125, con il quale e'
stata diminuita, con effetto dal 1› gennaio  dello  stesso  anno,  la
percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di
cui  all'art.  10, primo comma, lettera a), della legge n. 773/82 dal
10  al  7  per  cento,  nonche'  la  percentuale  del  contributo  di
solidarieta'  di  cui allo stesso art. 10, sesto comma, dal 3 al 2,10
per cento;
  Esaminata la delibera n. 650/90 del 5/6 dicembre 1990 con la  quale
il  consiglio  di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza
ed  assistenza  a  favore  dei  geometri  ha  chiesto  la   ulteriore
diminuzione, rispettivamente al 5 e al 2 per cento, delle percentuali
di  cui  al  predetto  decreto  nonche' la diminuzione dal 3 al 2 per
cento della percentuale di cui all'art. 10, primo comma, lettera b);
  Considerato che  l'esercizio  finanziario  1989  si  sono  entrambi
verificati  i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13,
primo  comma,  della  legge  n.  773/82  per  la  diminuzione   delle
percentuali sopraindicate;
  Viste  le  condizioni  tecnico-finanziare  della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
  Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della Cassa stessa;
                              Decreta:
  Con effetto dal 1› gennaio 1991, le percentuali  di  commisurazione
al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma,
lettere  a)  e  b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli
iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore
dei  geometri  sono  diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e
dal 3 al 2 per cento.
  Con effetto dalla stessa data  la  percentuale  del  contributo  di
solidarieta'  di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre
1982, n. 773, e' diminuita dal 2,10 al 2 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 1991
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                     MARINI
Il Ministro del tesoro
        CARLI