IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede, fra l'altro, la possibilita' di diminuire, ogni due anni, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri di cui all'art. 10, primo comma, lettere a) e b), della stessa legge, nonche' la percentuale del contributo di solidarieta' di cui allo stesso art. 10, sesto comma, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate; Visto il proprio decreto 11 marzo 1988, n. 125, con il quale e' stata diminuita, con effetto dal 1 gennaio dello stesso anno, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettera a), della legge n. 773/82 dal 10 al 7 per cento, nonche' la percentuale del contributo di solidarieta' di cui allo stesso art. 10, sesto comma, dal 3 al 2,10 per cento; Esaminata la delibera n. 650/90 del 5/6 dicembre 1990 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri ha chiesto la ulteriore diminuzione, rispettivamente al 5 e al 2 per cento, delle percentuali di cui al predetto decreto nonche' la diminuzione dal 3 al 2 per cento della percentuale di cui all'art. 10, primo comma, lettera b); Considerato che l'esercizio finanziario 1989 si sono entrambi verificati i due presupposti alternativamente previsti dall'art. 13, primo comma, della legge n. 773/82 per la diminuzione delle percentuali sopraindicate; Viste le condizioni tecnico-finanziare della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri; Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della Cassa stessa; Decreta: Con effetto dal 1 gennaio 1991, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere a) e b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri sono diminuite rispettivamente dal 7 al 5 per cento e dal 3 al 2 per cento. Con effetto dalla stessa data la percentuale del contributo di solidarieta' di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e' diminuita dal 2,10 al 2 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1991 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro del tesoro CARLI