IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
  Visto   l'art.   7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
  Ritenuto che ai sensi del comma 5 dell'art. 7 sopra citato, occorre
stabilire i termini e le modalita' di  pagamento  delle  integrazioni
delle  tasse  automobilistiche  erariali  per i motocicli con potenza
fiscale superiore a 6 CV e degli importi di tassa  speciale  erariale
dovuta per le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo
di  persone  e  cose  idonei  all'impiego  fuori  strada  e  per  gli
autocaravan;
                              Decreta:
  Per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV per i quali la
tassa automobilistica e'  stata  pagata  con  scadenza  luglio  1991,
l'integrazione  per  i  mesi  da maggio a luglio compresi deve essere
corrisposta all'atto del rinnovo del pagamento della stessa  tassa  e
congiuntamente  alla  medesima,  da effettuarsi, in base alle vigenti
disposizioni, entro il mese di agosto 1991.
  Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose idonei all'impiego fuoristrada, come  definiti  dal
comma  3- bis del piu' volte citato art. 7 e per gli autocaravan, per
i quali le tasse automobilistiche sono state pagate  fino  ad  agosto
1991 per i primi e fino a settembre per gli autocaravan, i dodicesimi
di  tassa  speciale  erariali  relativi  al  periodo  da maggio 1991,
compreso,  fino  ai  suindicati  mesi  di  scadenza  debbono   essere
corrisposti   all'atto   del   rinnovo   del  pagamento  delle  tasse
automobilistiche, congiuntamente a queste, rispettivamente  nei  mesi
di  settembre e di ottobre 1991. Gli importi anzidetti e quelli delle
tasse speciali dovuti per il periodo  per  il  quale  si  procede  al
rinnovo   vanno   indicati   negli   appositi  spazi  riservati  alla
soprattassa  speciale  e  alla  tassa  speciale  per  i  veicoli  con
alimentazione anche a gas, eventualmente sommandoli agli ammontari di
tali tributi.
  Per  i  veicoli  per  i  quali le tasse automobilistiche non devono
essere rinnovate nei termini innanzi specificati, il pagamento  della
integrazione  della  tassa automobilistica erariale per i motocicli e
dei dodicesimi dovuti da maggio 1991 e fino al mese di scadenza delle
tasse  automobilistiche,  della  tassa   annuale   speciale   per   i
fuoristrada  e  gli  autocaravan vanno versati il 31 ottobre 1991, in
ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi  che  intercorrono  da
maggio  1991  a  quello  di  scadenza  delle  tasse automobilistiche,
compresi. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul
conto  corrente  postale  n.  GU  1008,  intestato  a:   "ACI   Tasse
automobilistiche",  utilizzando  i  normali  mod.  CH8 a tre sezioni;
nella causale  di  versamento  e  nel  retro  della  ricevuta  devono
specificarsi il tipo ed i dati di individuazione del veicolo, nonche'
il  periodo,  espresso  in  mesi,  per  il  quale  l'integrazione o i
dodicesimi vengono corrisposti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA