IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di  monopolio  di  Stato,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati;
  Visto il decreto-legge 29 maggio  1989,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 luglio 1989, n. 263, che all'art. 1,
comma 1, ha elevato dal 18 al 19 per  cento  l'aliquota  dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  al  comma  2  ha modificato la misura delle
aliquote di base stabilite dall'art. 5 della legge 7 marzo  1985,  n.
76;
  Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1988, 28 aprile e 14 febbraio
1990,  che  fissano le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati;
  Considerato  che  in  base  ai  dati   risultanti   dalle   vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo  piu'
richiesta  nel  corso  del  1990  e'  stata  quella di L. 102.500 per
chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe  di  prezzo
di  sigarette  si  applica  l'aliquota  di  base del 56,28 per cento,
prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio  1989,  n.
202;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica in base ai due  elementi,  fisso  e  proporzionale,  previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di  consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base) e dell'ammontare dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7  marzo  1985, n. 76, nella
allegata  tabella  A,  che  sostituisce  la  corrispondente   tabella
allegato  A  al  decreto ministeriale 14 febbraio 1990, e' fissata, a
decorrere dal 1› gennaio 1991, la ripartizione dei prezzi di  vendita
al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 16 maggio 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 384