IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del  21  marzo  1988,  concernente  la
disciplina  relativa  al  rilascio  delle autorizzazioni al trasporto
internazionale di merci su strada;
  Visto il regolamento CEE n. 3914/90 del Consiglio del  21  dicembre
1990  (pubblicato  nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee
n. L 375 del 31 dicembre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale -  2a  serie
speciale  -  n. 18 del 4 marzo 1991), che modifica il regolamento CEE
n. 3164/76 (pubblicato nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
europee  n.  L.  357  del  29  dicembre 1976) relativo all'accesso al
mercato di trasporti  internazionali  di  merci  su  strada,  che  ha
aumentato  il  contingente  comunitario  per il corrente anno del 40%
rispetto  al  1990,   portandolo   a   cinquemilacinquecentocinquanta
autorizzazioni  per  l'Italia, per cui millecinquecentottantasei sono
da attribuire mediante graduatoria;
  Visto il regolamento CEE n. 3915/90 del Consiglio del  21  dicembre
1990  (pubblicato  nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee
n. L 375 del 31 dicembre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale -  2a  secie
speciale  -  n. 18 del 4 marzo 1991), che modifica il regolamento CEE
n. 3164/76, il quale  in  conseguenza  dell'unificazione  tedesca  ha
stabilito  per  il  1991 un supplemento di autorizzazioni comunitarie
attribuendone altre sessantaquattro all'Italia;
  Considerato che risultano disponibili da assegnare  anche  centouno
autorizzazioni  CEE derivanti dal mancato rinnovo delle stesse per il
1991 a ditte gia' titolari, che, sommate all'aumento complessivo  del
contingente disposto dal Consiglio delle Comunita' europee, portano a
millesettecentocinquantuno   il   numero   delle  autorizzazioni  CEE
assegnabili mediante graduatoria per l'anno 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1969,
n.  1280  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 103 del 23 aprile
1970), recante norme relative alla  costituzione  di  un  contingente
comunitario  per  i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri
della CEE., il quale, all'art. 2, comma 2, richiede  quale  requisito
minimo   per   l'inclusione  in  graduatoria  per  l'assegnazione  di
autorizzazioni multilaterali CEE., che le imprese abbiano  svolto  da
almeno  un  anno attivita' di trasporto verso uno o piu' Paesi membri
della Comunita' economica europea;
  Considerato che il rilevante aumento  del  contingente  e'  dettato
dall'esigenza  di  consentire un accesso sempre piu' ampio al mercato
europeo dei trasporti su strada,  in  previsione  della  eliminazione
dello stesso contingente con decorrenza 1› gennaio 1993;
 Ritenuto  pertanto  di consentire l'inserimento nella graduatoria A)
di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n.  82/1988  alle  imprese
che  abbiano  effettuato almeno ventiquattro viaggi all'anno a carico
nell'area C.E.M.T. negli  ultimi  due  anni  precedenti  la  data  di
presentazione della domanda;
  Considerato  che le predette autorizzazioni devono essere ripartite
in ragione del 50% fra le graduatorie previste alle lettere A)  e  B)
dell'art.  2,  comma  1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n.
82;
  Visto il disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n.
82/1988  in  base  al  quale,  nel  caso  di autorizzazioni in numero
dispari, l'assegnazione  dell'autorizzazione  eccedente  spetta  alla
graduatoria B);
  Esaminate  le  milleduecentoventicinque  domande  presentate  dalle
imprese gia' titolari di autorizzazioni  multilaterali  e  da  quelle
aspiranti a conseguirne per la prima volta;
  Considerato  che,  essendo  le autorizzazioni disponibili eccedenti
rispetto al numero delle domande presentate, le autorizzazioni ancora
disponibili  dopo  la  prima  assegnazione  saranno  attribuite  alle
imprese  che  gia'  ne  abbiano  ottenuta una, ripartendole nelle due
graduatorie,  come   previsto   dal   suddetto   art.   2   e   cosi'
successivamente;
  Considerato  che  per  l'anno  1991  non  risultano disponibili per
l'assegnazione  mediante  graduatoria  autorizzazioni   multilaterali
C.E.M.T.,  in  quanto le stesse sono state integralmente rinnovate ai
titolari e non vi e' stato aumento del contingente;
  Sentito  il  parere   favorevole   della   commissione   consultiva
sull'autotrasporto  internazionale  di  merci, costituita con decreto
ministeriale 4 dicembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
344   del   16   dicembre   1981),   e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, espresso nella riunione del 28 maggio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le graduatorie di merito,  relative  all'anno  1991,
per  il rilascio delle autorizzazioni disponibili CEE e C.E.M.T., per
trasporti di merci  su  strada,  sia  alle  imprese  che  aspirano  a
conseguirne  per  la  prima  volta,  che  abbiano  effettuato  almeno
ventiquattro viaggi a carico nell'area C.E.M.T. negli ultimi due anni
precedenti la data di presentazione della domanda, sia  alle  imprese
gia'   titolari   di  autorizzazioni  multilaterali,  rispettivamente
riportate negli elenchi n. 1 e n. 3, da ripartire in ragione del  50%
fra  le  graduatorie previste alle lettere A) e B) dell'art. 2, comma
1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.