IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada; Visto il regolamento CEE n. 3914/90 del Consiglio del 21 dicembre 1990 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 375 del 31 dicembre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 18 del 4 marzo 1991), che modifica il regolamento CEE n. 3164/76 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 357 del 29 dicembre 1976) relativo all'accesso al mercato di trasporti internazionali di merci su strada, che ha aumentato il contingente comunitario per il corrente anno del 40% rispetto al 1990, portandolo a cinquemilacinquecentocinquanta autorizzazioni per l'Italia, per cui millecinquecentottantasei sono da attribuire mediante graduatoria; Visto il regolamento CEE n. 3915/90 del Consiglio del 21 dicembre 1990 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 375 del 31 dicembre 1990 e nella Gazzetta Ufficiale - 2a secie speciale - n. 18 del 4 marzo 1991), che modifica il regolamento CEE n. 3164/76, il quale in conseguenza dell'unificazione tedesca ha stabilito per il 1991 un supplemento di autorizzazioni comunitarie attribuendone altre sessantaquattro all'Italia; Considerato che risultano disponibili da assegnare anche centouno autorizzazioni CEE derivanti dal mancato rinnovo delle stesse per il 1991 a ditte gia' titolari, che, sommate all'aumento complessivo del contingente disposto dal Consiglio delle Comunita' europee, portano a millesettecentocinquantuno il numero delle autorizzazioni CEE assegnabili mediante graduatoria per l'anno 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 23 aprile 1970), recante norme relative alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della CEE., il quale, all'art. 2, comma 2, richiede quale requisito minimo per l'inclusione in graduatoria per l'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEE., che le imprese abbiano svolto da almeno un anno attivita' di trasporto verso uno o piu' Paesi membri della Comunita' economica europea; Considerato che il rilevante aumento del contingente e' dettato dall'esigenza di consentire un accesso sempre piu' ampio al mercato europeo dei trasporti su strada, in previsione della eliminazione dello stesso contingente con decorrenza 1 gennaio 1993; Ritenuto pertanto di consentire l'inserimento nella graduatoria A) di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 82/1988 alle imprese che abbiano effettuato almeno ventiquattro viaggi all'anno a carico nell'area C.E.M.T. negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda; Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite in ragione del 50% fra le graduatorie previste alle lettere A) e B) dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82; Visto il disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 82/1988 in base al quale, nel caso di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente spetta alla graduatoria B); Esaminate le milleduecentoventicinque domande presentate dalle imprese gia' titolari di autorizzazioni multilaterali e da quelle aspiranti a conseguirne per la prima volta; Considerato che, essendo le autorizzazioni disponibili eccedenti rispetto al numero delle domande presentate, le autorizzazioni ancora disponibili dopo la prima assegnazione saranno attribuite alle imprese che gia' ne abbiano ottenuta una, ripartendole nelle due graduatorie, come previsto dal suddetto art. 2 e cosi' successivamente; Considerato che per l'anno 1991 non risultano disponibili per l'assegnazione mediante graduatoria autorizzazioni multilaterali C.E.M.T., in quanto le stesse sono state integralmente rinnovate ai titolari e non vi e' stato aumento del contingente; Sentito il parere favorevole della commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale di merci, costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981), e successive modificazioni ed integrazioni, espresso nella riunione del 28 maggio 1991; Decreta: Art. 1. Sono approvate le graduatorie di merito, relative all'anno 1991, per il rilascio delle autorizzazioni disponibili CEE e C.E.M.T., per trasporti di merci su strada, sia alle imprese che aspirano a conseguirne per la prima volta, che abbiano effettuato almeno ventiquattro viaggi a carico nell'area C.E.M.T. negli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sia alle imprese gia' titolari di autorizzazioni multilaterali, rispettivamente riportate negli elenchi n. 1 e n. 3, da ripartire in ragione del 50% fra le graduatorie previste alle lettere A) e B) dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.