IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati
riconosciuti al  personale  civile  e  militare  dello  Stato,  della
regione  siciliana,  delle  amministrazioni  provinciali di Siracusa,
Catania e Ragusa e dei comuni interessati dal sisma, impegnato  nelle
operazioni  di  soccorso  e  assistenza  alle popolazioni colpite dal
sisma  del  13  e  16  dicembre  1990,   compensi   per   prestazioni
straordinarie   di  lavoro  nella  misura  massima  corrispondente  a
centocinquanta ore mensili, con una media  pro-capite  di  centoventi
ore  mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 e
nella misura massima corrispondente e cento ore mensili, con una  me-
dia  pro-capite  di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio
al 28 febbraio 1991;
  Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  72  del 26 marzo 1991, con la quale e' stato
prorogato al 15 marzo 1991  il  termine  per  la  corresponsione  dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza n.  2074/FPC del 12 gennaio 1991;
  Vista  l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1991, con la  quale  e'  stato
prorogato  al  30  aprile  1991  il termine per la corresponsione dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1
dell'ordinanza n.  2104/FPC del 14 marzo 1991,  limitatamente  ad  un
contingente  di  venti  unita'  della  prefettura di Siracusa e nella
misura massima corrispondente a ottanta ore mensili,  con  una  media
pro-capite di sessanta ore mensili;
  Vista  l'ordinanza  n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale  e'  stato
prorogato  al  30  giugno  1991  il termine per la corresponsione dei
compensi per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad  un
contingente di dodici unita' della prefettura di Siracusa;
  Vista  la  nota  n.  2260 Uff. Comm. in data 19 luglio 1991, con la
quale il commissario  coordinatore  per  gli  interventi  nelle  zone
terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al
30  settembre  1991, limitatamente ad un contingente di dodici unita'
in  servizio  presso  la  prefettura  di  Siracusa,  i  compensi  per
prestazioni    straordinarie   di   lavoro   nella   misura   massima
corrispondente a ottanta ore mensili, con  una  media  pro-capite  di
sessanta ore mensili;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  in  merito  dal  servizio
emergenze con nota n. 4956/010 del 19 luglio 1991;
  Tenuto  conto  che  sussistono  tuttora  le  esigenze   che   hanno
determinato l'emanazione delle ordinanze sopraindicate, perche' nella
provincia di Siracusa sono ancora in atto le operazioni connesse agli
eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il termine  del  30  giugno  1991  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza  n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, citata nelle premesse,
e' prorogato fino al 30 settembre 1991.