Con circolare n. 14 del 6 luglio 1990, questa Azienda ha informato codesti assessorati regionali sulle modifiche apportate dal regolamento n. 1650/90 del 19 giugno 1990 alla disciplina riguardante l'ammasso privato del formaggio Provolone. Con la presente vengono illustrati i soli aspetti innovativi recati dal citato regolamento, nonche' alcune procedure innovative riguardo alla certificazione antimafia. Modalita' di ammasso. Le nuove modalita' di ammasso inseriscono il concetto che la manifestazione dell'ammassatore, se espressa correttamente e successivamente convalidata all'atto del controllo, determina la decorrenza dell'ammasso a partire dal giorno successivo a quello della conclusione delle operazioni di entrata. Tali operazioni devono essere formalizzate da apposita richiesta telegrafica - telex, telegramma, fax - (allegato 1) da inviare all'IPA e al Consorzio al piu' tardi entro 48 ore. Copia di tale documento deve essere inviata all'AIMA con l'atto di sottomissione. Anteriormente alla formalizzazione del suddetto atto, l'ammassatore deve rispettare scrupolosamente quanto appresso precisato: a) predisporre le forme da ammassare in maniera contigua in un unico magazzino esponendo gli elementi identificativi, matricola e data di produzione, verso l'esterno. Si precisa che tale ultimo elemento se limitato alla sola settimana di produzione, preclude la possibilita' che venga preso in considerazione ai fini del calcolo dell'eta' minima del formaggio ammassabile. Infatti, solo ove sia possibile identificare anche il giorno di fabbricazione, il calcolo dell'eta' minima decorre da quello successivo a tale data. Con l'occasione si rammenta che l'identificazione delle singole forme e la relativa data di fabbricazione costituiscono elementi essenziali delle esigenze comunitarie al fine di evitare sostituzioni del prodotto e consentire, altresi', il beneficio solo al formaggio che ha raggiunto i necessari requisiti qualitativi per effetto della stagionatura. A conclusione delle operazioni fisiche di immagazzinaggio sara' cura dell'ammassatore indicare le partite ammassate in apposita planimetria del magazzino; b) per quanto attiene alla documentazione amministrativa, da esibire al momento del controllo degli organi regionali, occorre operare in coerenza con quanto prescritto dall'art. 1 del regolamento n. 1650/9z0 predisponendo: documentazione attestante la proprieta' delle forme ammassate o, nel caso di strutture cooperative e consortili, il legale possesso del prodotto; registro di carico-scarico, debitamente vidimato, redatto secondo l'allegato 2. Tale registro deve essere obbligatoriamente compilato ad eccezione dello spazio riservato alla data di immagazzinamento. Rispetto alla stesura originaria, il nuovo registro prevede una articolazione maggiore per quanto attiene l'identificazione delle forme ammassate al fine di impedirne qualsiasi possibilita' di sostituzione se non per motivi di deterioramento qualitativo (regolamento n. 2793/83). Ne consegue che la colonna "carico" comprende una nuova fincatura con la dicitura "ubicazione locale magazzino" in modo che tale riferimento permetta l'individuazione, in ogni momento, della partita sia nel luogo fisico di stoccaggio sia sulla planimetria, mentre la colonna "scarico" prevede un'altra fincatura con la dicitura "codice - sett./mese" che consente, nei casi di svincolo parziale - laddove le partite siano costituite da piu' codici sett./mese - di riscontrare esattamente il prodotto uscito dall'ammasso e conseguentemente l'immediata identificazione delle forme ancora in giacenza; domanda per la concessione dell'aiuto comunitario, provvista della autentica della firma, in tre originali (allegato 3): 1) copia IPA; 2) copia ammassatore; 3) copia consorzio; c) invio all'ispettorato e al consorzio della segnalazione telegrafica di avvenuto ammasso come gia' precisato. Controlli in entrata. L'organo di controllo, ricevuta la segnalazione telegrafica, provvede entro quindici giorni dalla data di ammasso, agli accertamenti in loco congiuntamente all'esperto designato dal consorzio di tutela. A conclusione delle operazioni di ammasso il controllore redige apposito verbale in tre esemplari (allegato 4): 1) copia IPA; 2) copia ammassatore; 3) copia consorzio, recante gli esiti degli accertamenti fisici e delle verifiche amministrativo-contabili. Come gia' precisato, ove sussista coincidenza con quanto dichiarato dall'ammassatore, la data dell'ammasso da apporre sia sul verbale sia sul registro di carico-scarico sara' quella indicata dall'ammassatore sulla domanda e la decorrenza a partire dal giorno successivo. In caso contrario l'organo di controllo indichera' sui suddetti documenti la data di conclusione delle operazioni di verifica provvedendo a correggere in rosso, con pari data, quella indicata sulla domanda; l'eventuale rettifica riguardera' anche la data di decorrenza. Di quanto accertato dall'organo di controllo, limitatamente all'attestazione della qualita' e dell'eta' minima del formaggio, l'esperto designato dal Consorzio sottoscrivera' in calce al predetto verbale formale dichiarazione di conformita' (allegato 4). A conclusione delle operazioni indicate: l'IPA provvedera' a ritirare un esemplare della domanda, che trattiene ai propri atti; l'ammassatore, che ha gia' provveduto a predisporre tutta la documentazione inerente l'ammasso e quella prevista dall'art. 1, punto 2) e 3), avra' cura di detenere gli atti presso i magazzini di stoccaggio e ad aggiornare il registro di carico-scarico onde consentire le visite ispettive disposte dagli organi regionali, dall'AIMA e dal FEOGA. Controlli intermedi. Poiche' la circolare n. 14 del 6 luglio 1990, e' stata trasmessa anche alla CEE, per l'esame di competenza, e quest'ultima ha espresso formale assenso salvo una attenta verifica delle condizioni di ammasso nel corso degli annuali controlli esperiti in sede di chiusura della contabilita', si provvedera' a fornire ulteriori chiarimenti operativi dopo aver valutato le osservazioni dei funzionari regionali e comunitari. Si ritiene, al momento, che la trasmissione di un fac-simile (allegato 5 - 5- bis) possa essere esaustivo delle problematiche in- site in tale fase. Controlli finali. Premesso che la richiesta di svincolo puo' essere presentata dall'ammassatore a mezzo telegramma, telex o fax, come nel caso precedente le operazioni di controllo nella fase di uscita restano sostanzialmente invariate fatto salvo, tuttavia, voler considerare che l'accertamento deve essere ricondotto ai necessari supporti amministrativo-contabili predisposti al momento dell'entrata in ammasso. Un ulteriore aspetto da salvaguardare nei riguardi del regolare arrivo dei verbali di svincolo il cui smarrimento determina, in casi seppur limitati, il superamento dei termini di pagamento previsti dalla CEE, richiede che gli ispettorati, analogamente a quanto descritto nella fase di immissione all'ammasso, preannuncino le quantita' di formaggio svincolata nella settimana precisando per ciascuna partita o lotto di essa il numero delle forme, il loro peso e il numero di posizione. Com'e' noto, infatti, il mancato arrivo del verbale di svincolo all'AIMA comporta, nell'impossibilita' di determinarlo in tempi congrui, l'esigenza di instaurare una procedura di pagamento motivata nella quale devono essere acclarati i motivi della mancata ricezione dell'atto suddetto al fine di individuare ogni responsabilita' per danno erariale (circ. prot. 3460/lc del 4 aprile 1986). Pertanto l'esigenza sopra menzionata di preannunciare l'invio dei verbali mediante telex o fax settimanali cosituisce l'unica possibilita' di salvaguardare il corretto operato dell'AIMA e degli ispettorati preposti al controllo. Certificati antimafia. Attesi i problemi insorti conseguentemente all'introduzione della legge n. 55 del 19 marzo 1990 relativa alla certificazione antimafia, il consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella seduta del 3 aprile 1991, verificata l'incompatibilita' del rispetto dei termini di pagamento previsti dalla CEE con gli obblighi derivanti dalla citata legge, ha individuato il momento generatore dell'aiuto, che determina il diritto soggettivo del beneficiario, nella verbalizzazione delle operazioni di uscita del formaggio dall'ammasso. Conseguentemente l'ammassatore dovra' trasmettere la certificazione antimafia all'ispettorato nei tempi prescritti dall'art. 7, sesto comma, della legge citata o presentare il certificato all'ufficio predetto al momento dello svincolo. Tale prassi innovativa richiede l'inserimento nella domanda d'ammasso di una clausola vincolante in base alla quale il richiedente si impegna a presentare, secondo le modalita' prescritte, il certificato antimafia all'ispettorato. La mancata acquisizione da parte dell'organismo regionale del predetto certificato determina l'impossibilita' per l'AIMA di effettuare la liquidazione dei contributi CEE. Conseguentemente l'ispettorato, oltre all'acquisizione materiale del certificato, che non deve essere trasmesso all'AIMA, dovra' attestare nel proprio verbale (allegato 6) di aver verificato la validita' dell'atto e la data del suo rilascio. Le difficolta' insite nella fase di avvio delle procedure descritte richiedono un congruo spostamento dei termini di trasmissione dei verbali all'AIMA, gia' fissati in sette giorni dalla circolare n. 3460/LC del 4 aprile 1986. Tale termine non deve comunque essere superiore a venticinque giorni dalla data dello svincolo per consentire all'AIMA di effettuare il pagamento nel prescritto termine di novanta giorni. Anche nel caso di mancata attestazione della presentazione della certificazione antimafia da parte del beneficiario, l'ispettorato ha l'obbligo di trasmettere all'AIMA il verbale di svincolo nei predetti termini. In relazione alle procedure, le domande d'ammasso e il verbale di svincolo allegati alla presente vengono integrati in modo conseguente. Il Presidente: GORIA