Con circolare n. 14 del 6 luglio 1990, questa Azienda ha  informato
codesti   assessorati   regionali   sulle   modifiche  apportate  dal
regolamento n. 1650/90 del 19 giugno 1990 alla disciplina riguardante
l'ammasso privato del formaggio Provolone.
  Con la presente vengono illustrati i soli aspetti innovativi recati
dal citato regolamento, nonche' alcune procedure innovative  riguardo
alla certificazione antimafia.
Modalita' di ammasso.
  Le  nuove  modalita'  di  ammasso  inseriscono  il  concetto che la
manifestazione  dell'ammassatore,   se   espressa   correttamente   e
successivamente  convalidata  all'atto  del  controllo,  determina la
decorrenza dell'ammasso a partire  dal  giorno  successivo  a  quello
della conclusione delle operazioni di entrata.
  Tali  operazioni  devono  essere formalizzate da apposita richiesta
telegrafica - telex,  telegramma,  fax  -  (allegato  1)  da  inviare
all'IPA e al Consorzio al piu' tardi entro 48 ore.
  Copia  di tale documento deve essere inviata all'AIMA con l'atto di
sottomissione.
  Anteriormente alla formalizzazione del suddetto atto, l'ammassatore
deve rispettare scrupolosamente quanto appresso precisato:
    a) predisporre le forme da ammassare in maniera  contigua  in  un
unico  magazzino  esponendo  gli elementi identificativi, matricola e
data di produzione, verso l'esterno.
  Si precisa che tale ultimo elemento se limitato alla sola settimana
di   produzione,   preclude   la  possibilita'  che  venga  preso  in
considerazione ai fini del calcolo  dell'eta'  minima  del  formaggio
ammassabile.
  Infatti,  solo  ove  sia  possibile identificare anche il giorno di
fabbricazione,  il  calcolo  dell'eta'  minima  decorre   da   quello
successivo a tale data.
  Con  l'occasione  si  rammenta  che l'identificazione delle singole
forme e la relativa  data  di  fabbricazione  costituiscono  elementi
essenziali delle esigenze comunitarie al fine di evitare sostituzioni
del  prodotto  e consentire, altresi', il beneficio solo al formaggio
che ha raggiunto i necessari requisiti qualitativi per effetto  della
stagionatura.
  A  conclusione  delle  operazioni  fisiche di immagazzinaggio sara'
cura dell'ammassatore  indicare  le  partite  ammassate  in  apposita
planimetria del magazzino;
    b)  per  quanto  attiene  alla  documentazione amministrativa, da
esibire al momento del  controllo  degli  organi  regionali,  occorre
operare in coerenza con quanto prescritto dall'art. 1 del regolamento
n. 1650/9z0 predisponendo:
    documentazione  attestante la proprieta' delle forme ammassate o,
nel caso di strutture cooperative e consortili,  il  legale  possesso
del prodotto;
    registro di carico-scarico, debitamente vidimato, redatto secondo
l'allegato  2.  Tale registro deve essere obbligatoriamente compilato
ad eccezione dello spazio riservato alla data di immagazzinamento.
  Rispetto alla stesura originaria, il  nuovo  registro  prevede  una
articolazione  maggiore  per  quanto  attiene l'identificazione delle
forme ammassate  al  fine  di  impedirne  qualsiasi  possibilita'  di
sostituzione   se   non  per  motivi  di  deterioramento  qualitativo
(regolamento n. 2793/83).
  Ne consegue che la colonna "carico" comprende una  nuova  fincatura
con  la  dicitura  "ubicazione  locale  magazzino"  in  modo che tale
riferimento permetta l'individuazione, in ogni momento, della partita
sia nel luogo fisico di stoccaggio sia sulla planimetria,  mentre  la
colonna  "scarico" prevede un'altra fincatura con la dicitura "codice
- sett./mese" che consente, nei casi di svincolo parziale  -  laddove
le   partite   siano  costituite  da  piu'  codici  sett./mese  -  di
riscontrare   esattamente   il   prodotto   uscito   dall'ammasso   e
conseguentemente  l'immediata  identificazione  delle forme ancora in
giacenza;
    domanda per  la  concessione  dell'aiuto  comunitario,  provvista
della autentica della firma, in tre originali (allegato 3):
     1) copia IPA;
     2) copia ammassatore;
     3) copia consorzio;
    c)  invio  all'ispettorato  e  al  consorzio  della  segnalazione
telegrafica di avvenuto ammasso come gia' precisato.
Controlli in entrata.
  L'organo  di  controllo,  ricevuta  la  segnalazione   telegrafica,
provvede   entro   quindici   giorni  dalla  data  di  ammasso,  agli
accertamenti  in  loco  congiuntamente  all'esperto   designato   dal
consorzio di tutela.
  A  conclusione  delle  operazioni  di ammasso il controllore redige
apposito verbale in tre esemplari (allegato 4):
   1) copia IPA;
   2) copia ammassatore;
   3) copia consorzio,
recante  gli  esiti  degli  accertamenti  fisici  e  delle  verifiche
amministrativo-contabili.
  Come gia' precisato, ove sussista coincidenza con quanto dichiarato
dall'ammassatore, la data dell'ammasso da apporre sia sul verbale sia
sul registro di carico-scarico sara' quella indicata dall'ammassatore
sulla domanda e la decorrenza a partire dal giorno successivo.
  In  caso  contrario  l'organo  di controllo indichera' sui suddetti
documenti  la  data  di  conclusione  delle  operazioni  di  verifica
provvedendo  a  correggere  in  rosso, con pari data, quella indicata
sulla domanda; l'eventuale rettifica riguardera'  anche  la  data  di
decorrenza.
  Di   quanto   accertato  dall'organo  di  controllo,  limitatamente
all'attestazione della qualita' e  dell'eta'  minima  del  formaggio,
l'esperto designato dal Consorzio sottoscrivera' in calce al predetto
verbale formale dichiarazione di conformita' (allegato 4).
  A conclusione delle operazioni indicate:
   l'IPA  provvedera'  a  ritirare  un  esemplare  della domanda, che
trattiene ai propri atti;
   l'ammassatore, che ha  gia'  provveduto  a  predisporre  tutta  la
documentazione  inerente  l'ammasso  e  quella  prevista dall'art. 1,
punto 2) e 3), avra' cura di detenere gli atti presso i magazzini  di
stoccaggio  e  ad  aggiornare  il  registro  di  carico-scarico  onde
consentire le  visite  ispettive  disposte  dagli  organi  regionali,
dall'AIMA e dal FEOGA.
Controlli intermedi.
  Poiche'  la  circolare  n. 14 del 6 luglio 1990, e' stata trasmessa
anche alla CEE, per l'esame di competenza, e quest'ultima ha espresso
formale assenso  salvo  una  attenta  verifica  delle  condizioni  di
ammasso  nel  corso  degli  annuali  controlli  esperiti  in  sede di
chiusura della  contabilita',  si  provvedera'  a  fornire  ulteriori
chiarimenti   operativi   dopo  aver  valutato  le  osservazioni  dei
funzionari regionali e comunitari.
  Si ritiene, al  momento,  che  la  trasmissione  di  un  fac-simile
(allegato  5 - 5- bis) possa essere esaustivo delle problematiche in-
site in tale fase.
Controlli finali.
  Premesso che  la  richiesta  di  svincolo  puo'  essere  presentata
dall'ammassatore  a  mezzo  telegramma,  telex  o  fax, come nel caso
precedente le operazioni di controllo nella fase  di  uscita  restano
sostanzialmente  invariate  fatto  salvo, tuttavia, voler considerare
che l'accertamento  deve  essere  ricondotto  ai  necessari  supporti
amministrativo-contabili   predisposti  al  momento  dell'entrata  in
ammasso.
  Un ulteriore aspetto da salvaguardare  nei  riguardi  del  regolare
arrivo  dei verbali di svincolo il cui smarrimento determina, in casi
seppur limitati, il superamento dei  termini  di  pagamento  previsti
dalla  CEE,  richiede  che  gli  ispettorati,  analogamente  a quanto
descritto nella  fase  di  immissione  all'ammasso,  preannuncino  le
quantita'  di  formaggio  svincolata  nella  settimana precisando per
ciascuna partita o lotto di essa il numero delle forme, il loro  peso
e il numero di posizione.
  Com'e'  noto,  infatti,  il  mancato arrivo del verbale di svincolo
all'AIMA  comporta,  nell'impossibilita'  di  determinarlo  in  tempi
congrui, l'esigenza di instaurare una procedura di pagamento motivata
nella  quale devono essere acclarati i motivi della mancata ricezione
dell'atto suddetto al fine di individuare  ogni  responsabilita'  per
danno erariale (circ. prot. 3460/lc del 4 aprile 1986).
  Pertanto  l'esigenza  sopra menzionata di preannunciare l'invio dei
verbali  mediante  telex  o  fax   settimanali   cosituisce   l'unica
possibilita'  di  salvaguardare il corretto operato dell'AIMA e degli
ispettorati preposti al controllo.
Certificati antimafia.
  Attesi i problemi insorti conseguentemente  all'introduzione  della
legge n. 55 del 19 marzo 1990 relativa alla certificazione antimafia,
il  consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella seduta del 3 aprile
1991, verificata  l'incompatibilita'  del  rispetto  dei  termini  di
pagamento  previsti dalla CEE con gli obblighi derivanti dalla citata
legge, ha individuato il momento generatore dell'aiuto, che determina
il diritto soggettivo del beneficiario, nella  verbalizzazione  delle
operazioni di uscita del formaggio dall'ammasso.
  Conseguentemente l'ammassatore dovra' trasmettere la certificazione
antimafia  all'ispettorato  nei  tempi  prescritti dall'art. 7, sesto
comma, della legge citata o  presentare  il  certificato  all'ufficio
predetto al momento dello svincolo.
  Tale   prassi   innovativa  richiede  l'inserimento  nella  domanda
d'ammasso  di  una  clausola  vincolante  in  base  alla   quale   il
richiedente si impegna a presentare, secondo le modalita' prescritte,
il certificato antimafia all'ispettorato.
  La  mancata  acquisizione  da  parte  dell'organismo  regionale del
predetto  certificato  determina  l'impossibilita'  per   l'AIMA   di
effettuare la liquidazione dei contributi CEE.
  Conseguentemente  l'ispettorato,  oltre  all'acquisizione materiale
del certificato, che  non  deve  essere  trasmesso  all'AIMA,  dovra'
attestare  nel  proprio  verbale  (allegato  6) di aver verificato la
validita' dell'atto e la data del suo rilascio.
  Le difficolta' insite nella fase di avvio delle procedure descritte
richiedono un congruo spostamento dei  termini  di  trasmissione  dei
verbali  all'AIMA,  gia'  fissati  in sette giorni dalla circolare n.
3460/LC del 4 aprile 1986.
  Tale termine non  deve  comunque  essere  superiore  a  venticinque
giorni   dalla   data  dello  svincolo  per  consentire  all'AIMA  di
effettuare il pagamento nel prescritto termine di novanta giorni.
  Anche nel caso di mancata attestazione  della  presentazione  della
certificazione  antimafia da parte del beneficiario, l'ispettorato ha
l'obbligo di trasmettere all'AIMA il verbale di svincolo nei predetti
termini.
  In relazione alle procedure, le domande d'ammasso e il  verbale  di
svincolo   allegati   alla   presente   vengono   integrati  in  modo
conseguente.
                                                 Il Presidente: GORIA