IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto in particolare l'art. 38, comma 7, di detta legge, che prevede che alla ripartizione degli stanziamenti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo tra gli interventi previsti dall'art. 11 della stessa legge si provveda con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerata la necessita' di ripartire le somme in questione oltre che fra i contributi rispettivamente previsti ai commi 1 e 3 dell'art. 11 della legge, anche fra le diverse tipologie di intervento cui sono riferiti detti contributi; Tenuto conto che il comma 7 del medesimo art. 11 gia' individua come specifica tipologia di intervento sia come specificita' dei soggetti proponenti sia come beneficiario di diversa misura contributiva gli impianti di teleriscaldamento; Ritenuto di rinviare a successivi decreti, sulla base dell'esperienza del primo anno di applicazione, eventuali ulteriori ripartizioni fra diverse tipologie di intervento nonche' le modifiche che si rendessero opportune alle ripartizioni stesse; Decreta: Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38, comma 2, lettera a), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per l'anno 1991 e' cosi' ripartita: a) 5% per contributi per studi di fattibilita' e progetti esecutivi ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 10/1991; b) 10% per contributi per realizzazione e modifica di impianti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 10/1991, limitatamente agli impianti dei teleriscaldamento; c) 85% per contributi per realizzazione e modifica di impianti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge n. 10/1991, per i restanti impianti. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che risultino eventualmente eccedenti rispetto alle iniziative ammissibili per la specifica ripartizione, sono destinate nelle medesime proporzioni risultanti dalle percentuali di cui al comma 1, alle iniziative delle altre ripartizioni. 3. Le iniziative ammissibili di cui alla lettera b) del comma 1, che risultino eventualmente eccedenti rispetto agli specifici fondi alle stesse destinate, concorrono con le altre iniziative destinatarie dei fondi di cui alla lettera c) alla concessione dei relativi contributi, sulla base dei medesimi criteri di valutazione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1991 Il Ministro: BATTAGLIA Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1991 Registro n. 11 Industria, foglio n. 181