IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nei quali sono previsti contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti e opere che consentono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Considerata la necessita' di emanare norme di attuazione ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della suddetta legge nella quale e' previsto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisca di concerto con il Ministero del tesoro le modalita' ed i limiti entro i quali si possono concedere anticipazioni in corso d'opera garantite da fidejussioni; Decreta: Art. 1. Ammontare delle anticipazioni 1. Con lo stesso atto di concessione del contributo di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o con atto successivo puo' essere disposta la concessione di anticipazioni in corso d'opera, nella misura del 30% del contributo concesso.