IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli  8,  10, 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, nei quali sono previsti contributi in conto capitale per
la realizzazione di progetti e  opere  che  consentono  il  risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
  Considerata  la  necessita' di emanare norme di attuazione ai sensi
del terzo comma dell'art. 18 della  suddetta  legge  nella  quale  e'
previsto   che   il   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato stabilisca di concerto con il Ministero  del  tesoro
le  modalita'  ed  i  limiti  entro  i  quali  si  possono  concedere
anticipazioni in corso d'opera garantite da fidejussioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Ammontare delle anticipazioni
  1. Con lo stesso atto di concessione del  contributo  di  cui  agli
articoli  8, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o
con  atto  successivo  puo'  essere  disposta   la   concessione   di
anticipazioni  in  corso d'opera, nella misura del 30% del contributo
concesso.