IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto l'art. 11 della stessa legge che prevede la concessione di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o as- similate; Visto l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' il criteri di valutazione delle domande di finanziamento; Visto il decreto ministeriale n. 1528 del 25 marzo 1991; Decreta: Il decreto ministeriale n. 1528 del 25 marzo 1991 e' revocato e sostituito dal presente decreto. Art. 1. Ambito di applicazione e ripartizione dei fondi 1. Per gli obiettivi di cui all'art. 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai soggetti di cui all'art. 11 della legge stessa, nei casi e per le iniziative ivi previste, nel rispetto dei vincoli della vigente normativa comunitaria, possono essere concessi contributi per lire 220 miliardi per il 1991; per gli anni successivi possono essere concessi contributi nei limiti dei relativi stanziamenti disponibili. 2. La ripartizione dei fondi, ai sensi del comma 7 dell'art. 38 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' fissata per gli anni successivi al 1991 con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della relativa legge finanziaria. 3. Possono concorrere alla concessione dei contributi le iniziative con inizio lavori successivo alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, salvo le iniziative di cui all'art. 10 del presente decreto. 4. Sono escluse dai contributi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le iniziative per le quali e' stato concesso un contributo ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel sottoporre al CIPE per l'approvazione le direttive di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, proporra' la regolamentazione, per i casi non gia' regolamentati, della cumulabilita' dei contributi di cui alla predetta legge con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.