IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto l'art. 11 della stessa legge che prevede  la  concessione  di
contributi  in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio
energetico e all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o  as-
similate;
  Visto  l'art.  18  della  stessa  legge che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fissi  con  proprio
decreto  le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le
prescrizioni  tecniche  richieste  per  la  stesura  degli  studi  di
fattibilita'  e  dei  progetti  esecutivi,  le  prescrizioni circa le
garanzie di regolare  esercizio  e  di  corretta  manutenzione  degli
impianti incentivati, nonche' il criteri di valutazione delle domande
di finanziamento;
  Visto il decreto ministeriale n. 1528 del 25 marzo 1991;
                              Decreta:
  Il  decreto  ministeriale  n.  1528 del 25 marzo 1991 e' revocato e
sostituito dal presente decreto.
                               Art. 1.
           Ambito di applicazione e ripartizione dei fondi
  1. Per gli obiettivi di cui all'art. 1, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, ai soggetti di cui all'art. 11 della legge stessa, nei casi  e
per  le  iniziative  ivi  previste,  nel  rispetto  dei vincoli della
vigente normativa comunitaria, possono essere concessi contributi per
lire 220 miliardi per il 1991; per gli anni successivi possono essere
concessi contributi nei limiti dei relativi stanziamenti disponibili.
  2. La ripartizione dei fondi, ai sensi del  comma  7  dell'art.  38
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' fissata per gli anni successivi
al  1991  con  decreti  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  della
relativa legge finanziaria.
  3. Possono concorrere alla concessione dei contributi le iniziative
con  inizio  lavori  successivo  alla data di entrata in vigore della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, salvo le iniziative di cui  all'art.  10
del presente decreto.
  4.  Sono  escluse dai contributi della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
le iniziative per le quali e' stato concesso un contributo  ai  sensi
della  legge  29  maggio  1982, n. 308, e successive modificazioni ed
integrazioni.
  5. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
nel  sottoporre  al  CIPE  per  l'approvazione  le  direttive  di cui
all'art.  2  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  proporra'   la
regolamentazione,   per   i   casi   non  gia'  regolamentati,  della
cumulabilita' dei contributi di cui alla  predetta  legge  con  altre
incentivazioni  eventualmente  previste  da  altre leggi a carico del
bilancio dello Stato.