IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto l'art. 12 della stessa legge che prevede  la  concessione  di
contributi  in conto capitale per la progettazione e realizzazione di
impianti con  caratteristiche  innovative  per  aspetti  tecnici  e/o
gestionali e/o organizzativi;
  Visto  l'art.  18  della  stessa  legge che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fissi  con  proprio
decreto  le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio  e  di  corretta
manutenzione  degli  impianti  incentivati,  nonche'  il  criteri  di
valutazione delle domande di finanziamento;
  Visto il decreto ministeriale n. 1527 del 25 marzo 1991;
                              Decreta:
  Il decreto ministeriale n. 1527 del 25 marzo 1991  e'  revocato  e'
sostituito dal presente decreto.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Per gli obiettivi di cui all'art. 1, della legge 9 gennaio 1991,
n.  10, ai soggetti di cui all'art. 12 della legge stessa, nei casi e
per le iniziative  ive  previste,  nel  rispetto  dei  vincoli  della
vigente  normativa comunitaria possono essere concessi contributi per
lire 33 miliardi per il 1991; per gli anni successivi possono  essere
concessi contributi nei limiti dei relativi stanziamenti disponibili.
  2.  Possono concorrere alla concessione dei contributi le inizitive
con inizio lavori successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
legge  9  gennaio 1991, n. 10, salvo le iniziative di cui all'art. 10
del presente decreto.
  3. Sono escluse dai contributi della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
le  iniziative  per le quali e' stato concesso un contributo ai sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 308,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  4.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel sottoporre  al  CIPE  per  l'approvazione  le  direttive  di  cui
all'art.   2  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  proporra'  la
regolamentazione,  per  i  casi   non   gia'   regolamentati,   della
cumulabilita'  dei  contributi  di  cui alla predetta legge con altre
incentivazioni eventualmente previste da altre  leggi  a  carico  del
bilancio dello Stato.