IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  in  materia  di  uso  razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
  Visto l'art. 14 della stessa legge che prevede  la  concessione  di
contributi in conto capitale per iniziative volte alla riattivazione,
costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici;
  Visto  l'art.  18  della  stessa  legge che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fissi  con  proprio
decreto  le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le
prescrizioni  tecniche  richieste  per  la  stesura  degli  studi  di
fattibilita'  e  dei  progetti  esecutivi,  le  prescrizioni circa le
garanzie di regolare  esercizio  e  di  corretta  manutenzione  degli
impianti  incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande
di finanziamento;
  Visto il decreto ministeriale n. 1529 del 25 marzo 1991;
                              Decreta:
  Il decreto ministeriale n. 1529 del 25 marzo  1991  e'  revocato  e
sostituito dal presente decreto.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Ai  soggetti  di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, nel rispetto dei vincoli  della  vigente  normativa  comunitaria,
possono  essere  concessi  contributi  per  lire 14,5 miliardi per il
1991, per gli anni successivi possono essere concessi contributi  nei
limiti   dei   relativi   stanziamenti   disponibili.  Le  iniziative
incentivabili sono quelle che rientrano nelle seguenti categorie:
   a)  riattivazione  di  impianti   idroelettrici   che   utilizzino
concessioni  rinunciate  o  il  cui esercizio e' stato dismesso prima
dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
   b) costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonche'  interventi
su  impianti  idroelettrici  esistenti  che  recano  nuovi apporti di
potenza e/o energia.
  2. Possono concorrere alla concessione dei contributi le iniziative
con inizio lavori successivo alla data di  entrata  in  vigore  della
legge  9  gennaio 1991, n. 10, salvo le iniziative di cui all'art. 10
del presente decreto.
  3. Sono escluse dai contributi della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
le  iniziative  per le quali e' stato concesso un contributo ai sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 308,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  4.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel sottoporre  al  CIPE  per  l'approvazione  le  direttive  di  cui
all'art.   2  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  proporra'  la
regolamentazione,  per  i  casi   non   gia'   regolamentati,   della
cumulabilita'  dei  contributi  di  cui alla predetta legge con altre
incentivazioni eventualmente previste da altre  leggi  a  carico  del
bilancio dello Stato.