IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; Visto l'art. 14 della stessa legge che prevede la concessione di contributi in conto capitale per iniziative volte alla riattivazione, costruzione e potenziamento di impianti idroelettrici; Visto l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento; Visto il decreto ministeriale n. 1529 del 25 marzo 1991; Decreta: Il decreto ministeriale n. 1529 del 25 marzo 1991 e' revocato e sostituito dal presente decreto. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nel rispetto dei vincoli della vigente normativa comunitaria, possono essere concessi contributi per lire 14,5 miliardi per il 1991, per gli anni successivi possono essere concessi contributi nei limiti dei relativi stanziamenti disponibili. Le iniziative incentivabili sono quelle che rientrano nelle seguenti categorie: a) riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio e' stato dismesso prima dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonche' interventi su impianti idroelettrici esistenti che recano nuovi apporti di potenza e/o energia. 2. Possono concorrere alla concessione dei contributi le iniziative con inizio lavori successivo alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 10, salvo le iniziative di cui all'art. 10 del presente decreto. 3. Sono escluse dai contributi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le iniziative per le quali e' stato concesso un contributo ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel sottoporre al CIPE per l'approvazione le direttive di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, proporra' la regolamentazione, per i casi non gia' regolamentati, della cumulabilita' dei contributi di cui alla predetta legge con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.