IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 46, secondo comma e 51, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333; Visti gli articoli 43, secondo comma, 113 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384; Visti gli articoli 10 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Visti gli articoli 5, secondo comma e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399; Vista la legge n. 4/1991 di conversione del decreto-legge n. 326/1990; Visti gli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, 7 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990, 13 e 27, comma primo, punto 2, della legge n. 93/1983; Riconosciuta la necessita' di emanare disposizioni per il recupero da parte delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei citati decreti del Presidente della Repubblica agli iscritti alle Casse stesse cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale; Viste le note n. 56539-400-2.3 del 20 ottobre 1990 e n. 71998-400-2.3 del 25 febbraio 1991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con le quali si precisa che per vigenza contrattuale deve intendersi quella giuridica e, quindi, decorrente dal 1 gennaio 1988; Visto il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538; Visto il proprio decreto ministeriale 7 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987 relativo alle modalita' di capitalizzazione degli oneri a carico degli enti datori di lavoro; Decreta: Art. 1. 1. I maggiori oneri derivanti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza dall'applicazione degli articoli 46, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, 43, secondo comma e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sono recuperati da parte delle Casse stesse con il sistema delle pensioni ad onere ripartito con gli enti.