IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 46, secondo comma e 51, primo e  secondo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
  Visti  gli  articoli  43,  secondo comma, 113 e 137 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
  Visti gli articoli  10  e  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
  Visti gli articoli 5, secondo comma e 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
  Vista  la  legge  n.  4/1991  di  conversione  del decreto-legge n.
326/1990;
  Visti gli articoli 32 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  333/1990,  7  e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.
384/1990, 13 e 27, comma primo, punto 2, della legge n. 93/1983;
  Riconosciuta la necessita' di emanare disposizioni per il  recupero
da  parte  delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale
degli istituti di  previdenza  dei  maggiori  oneri  derivanti  dalla
applicazione  dei citati decreti del Presidente della Repubblica agli
iscritti alle Casse  stesse  cessati  dal  servizio  nel  periodo  di
vigenza contrattuale;
  Viste   le   note  n.  56539-400-2.3  del  20  ottobre  1990  e  n.
71998-400-2.3 del 25 febbraio 1991 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,  con  le  quali  si
precisa che per vigenza contrattuale deve intendersi quella giuridica
e, quindi, decorrente dal 1› gennaio 1988;
  Visto  il  terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;
  Visto il proprio decreto  ministeriale  7  marzo  1987,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  22 aprile 1987 relativo alle
modalita' di capitalizzazione degli oneri a carico degli enti  datori
di lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  maggiori  oneri  derivanti alle Casse pensioni facenti parte
degli istituti di previdenza  dall'applicazione  degli  articoli  46,
secondo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1990, n. 333, 43, secondo comma e  113  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  novembre  1990, n. 384, 10, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44  e  5,
secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n.  399, sono recuperati da parte delle  Casse  stesse  con  il
sistema delle pensioni ad onere ripartito con gli enti.