IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge  15  febbraio  1958,  n.  91,  istitutiva  dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con
il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.
12-bis  della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di
assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto l'art. 2, primo comma, della legge 29 giugno  1977,  n.  349,
concernente la nomina dei commissari liquidatori;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista la legge 4  dicembre  1956,  n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  in  base  al
quale  lo  speciale  ex  ufficio liquidazioni presso il Ministero del
tesoro, di cui alla citata  legge  n.  1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la  gestione del patrimonio degli enti
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle
liquidazioni delle gestioni non chiuse;
  Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente  nazionale  di
previdenza e di assistenza per i veterinari;
  Considerato  che  per  la copertura del disavanzo di tale gestione,
accertato  in  L.  13.319.503,  si  sono  resi  necessari  interventi
finanziari  a  carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n.
21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge  n.  833
citata;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ul-
timate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n.
1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione   del   patrimonio
dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
  Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di
cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i veterinari e' chiusa a tutti gli effetti.