IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 91, istitutiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto l'art. 2, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la nomina dei commissari liquidatori; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ex ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse; Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari; Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertato in L. 13.319.503, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata; Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ul- timate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio; Visto il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i veterinari e' chiusa a tutti gli effetti.