Ai comuni
                                           Alle province
                                           Ai loro consorzi
                                           Alle comunita' montane
                                           All'A.N.C.I.
                                           All'U.P.I.
  Al  fine  di  agevolare  l'accesso  al  credito da parte degli enti
locali, vengono qui di seguito sinteticamente illustrate le modalita'
per la concessione dei mutui, i quali costituiscono, ai  sensi  della
normativa  in oggetto, una delle forme d'impiego delle disponibilita'
finanziarie delle casse pensioni  amministrate  da  questa  Direzione
generale.
  La  concessione  dei  mutui  rientra nella competenza esclusiva del
consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza che, a  tal
fine, ogni anno prevede un apposito stanziamento in bilancio.
  Tra  gli enti destinatari dei finanziamenti, previsti dalla vigente
normativa,   sono   compresi   le   amministrazioni   comunali,    le
amministrazioni provinciali, i loro consorzi e le comunita' montane.
  Sono   finanziabili   le   opere   costituenti  un  "investimento",
destinate, cioe',  a  conservare  ed  a  incrementare  il  patrimonio
dell'Ente.
  Cio' esclude, pertanto, la possibilita' di finanziamenti destinati,
direttamente o indirettamente, a coprire disavanzi di bilancio.
  Le predette opere, peraltro, devono essere finalizzate a soddisfare
interessi e bisogni pubblici rientranti nelle finalita' istituzionali
dell'ente  mutuatario  e  devono  rimanere  di  proprieta'  dell'ente
medesimo almeno per l'intero periodo di ammortamento del prestito.
  Al fine di soddisfare oggettive esigenze di differenziazione  degli
investimenti,  le  somme stanziate in bilancio per la concessione dei
mutui sono necessariamente limitate.
  Pertanto, in linea di principio, non potendo  accogliere  tutte  le
domande,  si  tiene  conto,  per  ciascun ente richiedente, dei mutui
precedentemente erogati e degli importi da finanziare.
  Si  puo'  accedere  al  mutuo,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal
consiglio di amministrazione, per le seguenti opere:
   opere  di  completamento  di  altre  per  le  quali sia stato gia'
concesso il prestito principale da questa Direzione  generale  (mutui
suppletivi);
   opere fognarie e di depurazione;
   acquedotti;
   impianti di illuminazione;
   gasdotti;
   strade e mercati;
   parcheggi e metropolitane;
   edilizia scolastica;
   opere cimiteriali;
   case di riposo per anziani;
   costruzione e acquisto immobili da destinare ad uso pubblico;
   acquisto  arredi  purche'  connessi  e  contestuali  all'opera  da
finanziare;
   acquisto automezzi speciali per la raccolta dei rifiuti;
   impianti sportivi;
   acquisto  di  complesse  apparecchiature  per  l'informazione e la
meccanizzazione dei servizi istituzionali dell'ente;
   altre opere meritevoli di finanziamento per  la  loro  particolare
utilita'.
  Con decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 29 aprile 1991, i saggi d'interesse praticati
sui mutui sono collegati in modo continuativo al tasso  ufficiale  di
sconto,  mantenendo  costante  la  differenza  in  meno  di due punti
percentuali per i mutui con durata decennale e di 1,75 per quelli  da
ammortizzare  in  quindici  anni;  conseguentemente gli attuali saggi
d'interesse sono pari, rispettivamente, al 9,50% e al 9,75%.
  La  vigente  normativa  dispone,  in  via  generale,   che   l'ente
mutuatario  per  ottenere  la effettiva erogazione del prestito, deve
rilasciare adeguate ed idonee  garanzie.  In  particolare,  ai  sensi
dell'art.  3  della  legge  21 dicembre 1978, n. 843, le province e i
comuni rilasciano delegazioni di pagamento  a  valere  sulle  entrate
afferenti  ai  primi  tre  titoli  di  bilancio,  mentre le comunita'
montane solo sui primi due titoli.
  Se per l'opera  da  realizzare  e'  stato  concesso  un  contributo
statale, regionale o provinciale e' possibile cedere detto contributo
agli  istituti  di  previdenza in maniera irrevocabile e per tutto il
periodo di ammortamento del mutuo.
  La richiesta di finanziamento, a firma  del  legale  rappresentante
dell'ente  e  corredata della dichiarazione del segretario attestante
la insussistenza di morosita', deve essere presentata alla  divisione
19a di questa Direzione generale, in conformita' dell'allegato 1.
  Intervenuta  la  deliberazione  di  concessione di questa Direzione
generale, si provvedera' a darne  tempestiva  comunicazione  a  mezzo
dell'allegato  mod. 2 - cat. V, contenente, tra l'altro, lo schema di
deliberazione che il comune o la provincia dovra' adottare, ai  sensi
dell'art.  9  della  legge  13 giugno 1962, n. 855, dell'art. 4, nono
comma, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e degli articoli  32  e  53
della  legge  4  giugno  1990,  n. 142, ovvero ai sensi della omologa
normativa prevista dall'ordinamento per altri tipi di enti.
  Dopo il controllo  della  ragioneria  centrale  e  dell'ufficio  di
riscontro  della  Corte  dei  conti sul provvedimento di concessione,
l'ente   mutuatario   potra'   presentare   apposita   richiesta   di
somministrazione, corredata dai documenti giustificativi di spesa, al
fine dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.
  Giova   rammentare,   infine,   che  le  operazioni  d'investimento
costituiscono attivita' strumentale rispetto a quella  previdenziale,
e  pertanto,  come  gia'  accennato  in  precedenza,  l'ente non deve
risultare  moroso  nei  confronti  delle  casse  pensioni,  ne'   per
contributi  previdenziali, ne' per rate di ammortamento di precedenti
mutui ne' per altre somme a qualsiasi titolo dovute.
  La presenza di morosita' comporta una duplice conseguenza:  la  non
finanziabilita'   di   nuove  richieste  e,  per  i  mutui  concessi,
l'applicazione  della  compensazione  amministrativa   sui   relativi
mandati di pagamento prescritta dall'art. 12 della legge n. 855/63.
                                        Il direttore generale: GRANDE