Ai comuni Alle province Ai loro consorzi Alle comunita' montane All'A.N.C.I. All'U.P.I. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte degli enti locali, vengono qui di seguito sinteticamente illustrate le modalita' per la concessione dei mutui, i quali costituiscono, ai sensi della normativa in oggetto, una delle forme d'impiego delle disponibilita' finanziarie delle casse pensioni amministrate da questa Direzione generale. La concessione dei mutui rientra nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza che, a tal fine, ogni anno prevede un apposito stanziamento in bilancio. Tra gli enti destinatari dei finanziamenti, previsti dalla vigente normativa, sono compresi le amministrazioni comunali, le amministrazioni provinciali, i loro consorzi e le comunita' montane. Sono finanziabili le opere costituenti un "investimento", destinate, cioe', a conservare ed a incrementare il patrimonio dell'Ente. Cio' esclude, pertanto, la possibilita' di finanziamenti destinati, direttamente o indirettamente, a coprire disavanzi di bilancio. Le predette opere, peraltro, devono essere finalizzate a soddisfare interessi e bisogni pubblici rientranti nelle finalita' istituzionali dell'ente mutuatario e devono rimanere di proprieta' dell'ente medesimo almeno per l'intero periodo di ammortamento del prestito. Al fine di soddisfare oggettive esigenze di differenziazione degli investimenti, le somme stanziate in bilancio per la concessione dei mutui sono necessariamente limitate. Pertanto, in linea di principio, non potendo accogliere tutte le domande, si tiene conto, per ciascun ente richiedente, dei mutui precedentemente erogati e degli importi da finanziare. Si puo' accedere al mutuo, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, per le seguenti opere: opere di completamento di altre per le quali sia stato gia' concesso il prestito principale da questa Direzione generale (mutui suppletivi); opere fognarie e di depurazione; acquedotti; impianti di illuminazione; gasdotti; strade e mercati; parcheggi e metropolitane; edilizia scolastica; opere cimiteriali; case di riposo per anziani; costruzione e acquisto immobili da destinare ad uso pubblico; acquisto arredi purche' connessi e contestuali all'opera da finanziare; acquisto automezzi speciali per la raccolta dei rifiuti; impianti sportivi; acquisto di complesse apparecchiature per l'informazione e la meccanizzazione dei servizi istituzionali dell'ente; altre opere meritevoli di finanziamento per la loro particolare utilita'. Con decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1991, i saggi d'interesse praticati sui mutui sono collegati in modo continuativo al tasso ufficiale di sconto, mantenendo costante la differenza in meno di due punti percentuali per i mutui con durata decennale e di 1,75 per quelli da ammortizzare in quindici anni; conseguentemente gli attuali saggi d'interesse sono pari, rispettivamente, al 9,50% e al 9,75%. La vigente normativa dispone, in via generale, che l'ente mutuatario per ottenere la effettiva erogazione del prestito, deve rilasciare adeguate ed idonee garanzie. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, le province e i comuni rilasciano delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, mentre le comunita' montane solo sui primi due titoli. Se per l'opera da realizzare e' stato concesso un contributo statale, regionale o provinciale e' possibile cedere detto contributo agli istituti di previdenza in maniera irrevocabile e per tutto il periodo di ammortamento del mutuo. La richiesta di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'ente e corredata della dichiarazione del segretario attestante la insussistenza di morosita', deve essere presentata alla divisione 19a di questa Direzione generale, in conformita' dell'allegato 1. Intervenuta la deliberazione di concessione di questa Direzione generale, si provvedera' a darne tempestiva comunicazione a mezzo dell'allegato mod. 2 - cat. V, contenente, tra l'altro, lo schema di deliberazione che il comune o la provincia dovra' adottare, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1962, n. 855, dell'art. 4, nono comma, della legge 26 aprile 1989, n. 155 e degli articoli 32 e 53 della legge 4 giugno 1990, n. 142, ovvero ai sensi della omologa normativa prevista dall'ordinamento per altri tipi di enti. Dopo il controllo della ragioneria centrale e dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti sul provvedimento di concessione, l'ente mutuatario potra' presentare apposita richiesta di somministrazione, corredata dai documenti giustificativi di spesa, al fine dell'emissione dei relativi mandati di pagamento. Giova rammentare, infine, che le operazioni d'investimento costituiscono attivita' strumentale rispetto a quella previdenziale, e pertanto, come gia' accennato in precedenza, l'ente non deve risultare moroso nei confronti delle casse pensioni, ne' per contributi previdenziali, ne' per rate di ammortamento di precedenti mutui ne' per altre somme a qualsiasi titolo dovute. La presenza di morosita' comporta una duplice conseguenza: la non finanziabilita' di nuove richieste e, per i mutui concessi, l'applicazione della compensazione amministrativa sui relativi mandati di pagamento prescritta dall'art. 12 della legge n. 855/63. Il direttore generale: GRANDE