LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395; Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 19 e 17/1987, 4 e 30/1990 e 10/1991; Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati; Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990; Preso atto della nota 8 marzo 1991 trasmessa dal Ministero della sanita' per la determinazione del prezzo di talune confezioni di specialita' medicinali indicate nella cura della mucoviscidosi; Tenuto conto delle disposizioni finali di cui al punto 9 del citato provvedimento C.I.P. n. 29/1990; Vista la relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 2 agosto 1991; Considerata l'urgenza; Delibera: A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, i prezzi di vendita al pubblico delle specialita' medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti, per le specialita' medicinali comprese nell'allegato A, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialita'. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA. Roma, 2 agosto 1991 Il Ministro-Presidente delegato BODRATO