LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto l'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395;
  Visto l'art. 19, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visti  i  provvedimenti  C.I.P.  numeri 19 e 17/1987, 4 e 30/1990 e
10/1991;
  Visto l'esito dell'esame delle  istanze  presentate  dalle  aziende
interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 29/1990 del 2 ottobre 1990;
  Preso  atto  della  nota 8 marzo 1991 trasmessa dal Ministero della
sanita' per la determinazione del  prezzo  di  talune  confezioni  di
specialita' medicinali indicate nella cura della mucoviscidosi;
  Tenuto conto delle disposizioni finali di cui al punto 9 del citato
provvedimento C.I.P. n. 29/1990;
  Vista  la  relazione predisposta dal Servizio prodotti farmaceutici
del C.I.P. in data 2 agosto 1991;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione  del
presente  provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, i prezzi di vendita
al pubblico delle specialita' medicinali risultanti dall'etichetta di
cui all'art. 125 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  sono
sostituiti,  per  le specialita' medicinali comprese nell'allegato A,
con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialita'.
  Tali prezzi fissi ed unici su tutto il  territorio  nazionale  sono
comprensivi di IVA.
   Roma, 2 agosto 1991
                                      Il Ministro-Presidente delegato
                                                  BODRATO