Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti PREMESSA 1. Com'e' noto, con la legge 10 luglio 1991 N. 201 e' stato disposto il differimento puro e semplice delle disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752, scaduta il 31 dicembre 1990, fino all'entrata in vigore del "nuovo programma di interventi in agricoltura" e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. 1.1. La proroga concessa per l'anzidetto biennio 1991/1992 non puo' indurre la Amministrazione ad un'applicazione meramente ripetitiva degli interventi sinora concessi a favore delle cooperative agricole e loro Consorzi di rilevanza nazionale nel quadro delle istruzioni diramate a livello nazionale con le circolari ministeriali succedutesi nel quinquennio di attuazione della citata legge 8 novembre 1986, n. 752. 1.2. L'esperienza acquisita nel suddetto quinquennio (1986-1990) ha impegnato l'Amministrazione in costanti azioni di innovazioni sia sul piano degli adempimenti richiesti agli organismi cooperativi interessati ad accedere alle provvidenze contributive e creditizie, sia sul piano della documentazione di base ed integrativa da trasmettere in allegato alle domande dei soggetti richiedenti o nella fase preventiva alla liquidazione e al pagamento dei contributi riconosciuti ammissibili, sia infine sul piano piu' strettamente procedimentale per contenere al massimo i tempi tecnici necessari alla conclusione delle operazioni istruttorie e degli accertamenti di rito. 1.3. Con il differimento puro e semplice delle disposizioni della legge 8 novembre 1986, n. 752 si e' ritenuto necessario introdurre con la presente circolare ulteriori innovazioni non soltanto in tema di tipologia degli interventi, ma anche in ordine ai criteri che debbono presiedere alla selezione delle richieste allo scopo di canalizzare gli aiuti verso quella attivita' di impresa proiettate a sicuri sviluppi nel mercato nazionale, comunitario ed internazionale. PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI PREGRESSI 2. Con l'entrata in vigore della citata legge 10 luglio 1991 n. 201 le richieste di contributo che, presentate da vari organismi cooperativi, non hanno trovato possibilita' di accoglimento nell'ambito degli stanziamenti relativi ai precedenti esercizi potranno essere prese in esame soltanto nel caso in cui le stesse richieste, in quanto relative all'ottenimento di contributi per l'attivita' di investimento e riequilibrio finanziario, saranno rappresentate con l'osservanza delle nuove procedure e dei nuovi criteri dettati con la presente circolare. 2.1. Correlativamente, tenuto conto dei ristretti tempi previsti per gli impegni di spesa dall'art. 6 - comma 5 - della legge 26 aprile 1989 n. 155, si ritiene di dare definizione anche a determinate pregresse situazioni, per le quali si stabilisce di non tener conto degli affidamenti di cui a precedenti lettere ministeriali nei seguenti casi: A. - per i programmi di investimento allorche' gli organismi interessati: a) hanno rinunciato agli investimenti mediante comunicazione formale; b) non hanno presentato il progetto ne' alcuna documentazione o non hanno completato la richiesta documentazione nei termini assegnati e comunque entro 12 mesi dalla data di affidamento; c) hanno presentato varianti al progetto originario dopo 6 mesi dalla data di affidamento e le varianti stesse pur essendo state approvate non sono state corredate dalla relativa perizia nei termini stabiliti con lettera ministeriale; d) hanno ottenuto l'autorizzazione provvisoria e nel termine di 6 mesi dalla concessione dell'autorizzazione non hanno presentato gli atti relativi all'acquisizione o all'avvenuto inizio dei lavori. Sono esclusi i casi in cui gli organismi autorizzati dimostrino che anteriormente alla data della presente circolare, l'acquisizione e' gia' avvenuta e la costruzione delle opere risulti avviata con il rilascio della concessione edilizia e la certificazione della Direzione lavori. Ai fini dell'esclusione delle conseguenze sopra previste dovra' essere prodotta a questo Ministero, entro 30 giorni dalla data della presente circolare, la relativa documentazione probatoria; e) nel termine di 12 mesi dalla data di affidamento non hanno rimosso le cause ostative al prosieguo della istruttoria. B. - Per le spese di gestione quando gli organismi destinatari del contributo dopo oltre 6 mesi dalla data dell'affidamento non hanno completato la prescritta documentazione, nonche' quando, avendo usufruito di contributi allo stesso titolo nei tre anni precedenti, non hanno prodotto alcuna documentazione giustificativa dell'ulteriore aiuto, come previsto dalla circolare n. 236 del 20 aprile 1990. Sono esclusi gli organismi che, pur avendo ottenuto nei tre anni precedenti siffatti contributi hanno dimostrato che i soci hanno gia' provveduto, alla data della presente circolare; ai versamenti a capitale sociale, superando in tal modo le condizioni poste con la sopra citata circolare n. 236. Si ritiene, inoltre, di stabilire, allo scopo di accelerare i tempi di erogazione del contributo, senza ulteriori ritardi, qualora non siano stati effettuati gli accertamenti in loco delle commissioni ministeriali, che, previ riscontri amministrativi e contabili sull'ammissibilita' delle spese, la relativa liquidazione sara' disposta in tutti i casi in cui risultera' comprovato che i soci hanno gia' adempiuto ai previsti versamenti a capitale sociale, considerata sia la finalita' di detto versamento che l'effetto positivo da esso prodotto sulle condizioni economiche e finanziarie della cooperativa unitamente al particolare rilievo che la partecipazione finanziaria dei soci assume per essere dimensionata al complesso delle spese di gestione su cui e' stato rapportato il contributo dello Stato. C. - per le operazioni di risanamento, allorche' dopo l'emissione del nulla osta ministeriale sono state infruttuosamente concesse piu' di due proroghe senza pervenire alla stipula del contratto definitivo di mutuo, nonche' quando dalla data di affidamento sono decorsi inutilmente oltre sei mesi senza la presentazione delle certificazioni bancarie per la emissione del prescritto nulla osta. 2.2. Si ritiene, poi, di stabilire che nuove richieste di trasferimenti di contributi, sia tra diversi soggetti beneficiari che tra le diverse tipologie di aiuto, anche nell'ambito dello stesso soggetto, non saranno accolte e gli affidamenti concessi al soggetto richiedente il trasferimento non potranno sortire alcun effetto. 2.3. Con l'occasione si ritiene di precisare, in riferimento a quesiti formulati da soggetti interessati, che nei casi di acquisizione di uno stesso impianto da parte di piu' organismi cooperativi mediante il rilevamento di singole partecipazioni azionarie o quote societarie, questo Ministero considera rispondente alle finalita' di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1983, n. 72 la circostanza che l'insieme dei soggetti acquirenti assicurino il possesso della maggioranza del pacchetto azionario o delle quote societarie, sottoscrivendo un apposito accordo per la gestione unitaria dell'impianto da sottoporre ad approvazione di questa Amministrazione. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI SELEZIONE 3. Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera CIPE e ferma restando la concedibilita' di contributi alle sole spese di informazione, formazione e di aggiornamento dei quadri dirigenti, nei limiti del 2% dello stanziamento previsto per il settore della cooperazione, saranno ammessi al finanziamento progetti di sviluppo che consentano alle cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditivita' tali da renderle competitive sul mercato nazionale, comunitario ed internazionale. 3.1. I progetti, per essere presi in esame, devono essere presentati da organismi cooperativi che: a) si caratterizzano per la loro rilevanza nazionale, da documentare con la consistenza della base sociale, la strategicita' del prodotto e la sua tipicita', le specializzazioni acquisite e l'ampiezza della rete di commercializzazione (interregionale, nazionale, estera); b) possiedono tutti i requisiti dell'impresa cooperativa, da documentare idoneamente, in particolare per quanto riguarda la finalita' mutualistica e la percentuale del prodotto conferito dai soci rispetto al totale del prodotto lavorato, trasformato, conservato e commercializzato. 3.2. Particolare preferenza sara' riservata agli organismi cooperativi che utilizzano per la loro attivita' di trasformazione e di commercializzazione oltre il 75% dei prodotti conferiti dai soci e dei servizi resi a questi, fermo restando che il 50% costituisce la soglia minima per poter accedere ai benefici. Si ribadisce che, in relazione alla disposizione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 752/86, la percentuale di conferimento inferiore al 50% non e' causa di esclusione delle provvidenze, allorche' il minore conferimento dei soci sia da correlare: a) alla eccezionalita' di eventi calamitosi naturali; b) a cause comunque di carattere eccezionale da documentare adeguatamente, ivi compresi i casi di acquisizione di nuovi impianti, purche' risulti comprovato, nell'arco temporale di un triennio dall'inizio dell'attivita', il tendenziale, effettivo aumento dei conferimenti. 3.3. L'esame di detti progetti, ai fini della concedibilita' delle provvidenze contributive, sara' effettuato sulla base di parametri di riferimento economici e patrimoniali - finanziari della situazione delle cooperative o dei consorzi interessati al finanziamento, compresi gli organismi operanti nel settore zootecnico che non beneficiano degli interventi previsti dalla legge n. 87/90 e successiva di modifica. Cio' al fine di verificare la sussistenza delle condizioni indispensabili all'effettivo potenziamento e valorizzazione di imprese che gia' posseggono il minimo dei requisiti di efficienza economico-finanziaria e che, nel riquadro programmatico di sviluppo del settore dell'agroalimentare italiano, possono fronteggiare il peso della concorrenza interna ed internazionale. 3.4. I principali parametri, che saranno valutati singolarmente nel contesto dell'attivita' aziendale e del comparto di appartenenza, sono: a) il rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attivita' immobilizzate nette. Alla data dell'ultimo bilancio approvato, tale rapporto deve essere superiore a 1. Per mezzi propri s'intende il patrimonio netto risultante dalla somma delle seguenti voci: - capitale sociale versato; - riserve di utili; - riserve di rivalutazione monetaria; - contributi a fondo perduto per investimenti incassati o deliberati (esclusi i contributi su spese di gestione); - utili o perdite di esercizi precedenti. Per indebitamento a medio e lungo termine, si intendono i prestiti da soci nonche' i mutui e i finanziamenti da Istituti di credito con scadenza oltre l'anno. Per attivita' immobilizzate si intendono le seguenti voci: - immobilizzazioni tecniche, al netto dei fondi di ammortamento; - immobilizzazioni finanziarie nette (partecipazione, crediti finanziari a medio e lungo termine). b) L'utile operativo desumibile dal modello 885 per i consuntivi degli ultimi due esercizi ed i preventivi dei tre successivi non deve tendenzialmente essere inferiore al 3% dei ricavi netti, ivi inclusi i premi AIMA, in quanto si presume che tale livello di redditivita' sia il minimo indispensabile per assicurare l'economicita' della gestione caratteristica dell'impresa. Dall'utile operativo sono esclusi: - gli oneri e proventi finanziari ed i proventi diversi tra i quali i proventi degli immobili civili; i dividendi delle partecipazioni, le plusvalenze derivanti da alienazione dei cespiti e da alienazione dei titoli; - gli oneri diversi, tra i quali l'ammortamento degli immobili civili, le spese di gestione degli immobili civili, le minusvalenze derivanti da realizzo e/o svalutazione titoli, da perdite da realizzo e/o svalutazione partecipazioni, da perdite da realizzo e/o svalutazione cespiti patrimoniali; - i contributi su spese di gestione. Per le cooperative che non raggiungono tale minima percentuale del 3%, il parametro dell'utile operativo puo' essere calcolato valutando l'andamento tendenziale dei cinque anni, esposti nel modello 885, da cui trarre il convincimento di una ripresa sostanzialmente crescente e comunque il medesimo parametro dovra' essere confrontato con quelli di cui alla lettera a) e alla lettera c) cosi' che si dimostri la capacita' delle cooperative di far fronte agli oneri finanziari. Nel caso in cui la cooperativa determini la remunerazione del prodotto o dei servizi conferiti dai soci sulla base della differenza tra i costi e i ricavi, i bilanci approvati ed attesi dovranno, con tutta evidenza, presentarsi in pareggio. c) Il rapporto tra indebitamento oneroso a breve successivo all'eventuale riequilibrio finanziario di cui al punto 4 ovvero alla data dell'ultimo bilancio approvato e il fatturato. Tale indebitamento deve essere inferiore al 30% del fatturato. Qualora il rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento a medio e lungo termine, nonche' la percentuale dell'indebitamento a breve sul fatturato si avvicinino ai lavori limite il beneficio sara' concesso a condizione che: - la percentuale dell'utile operativo sul fatturato attesa per i tre esercizi successivi all'ultimo bilancio approvato sia tale da coprire gli oneri finanziari; - l'impegno finanziario dei soci di cui al successivo punto 4.1. lettera a) non sia inferiore al 30%. AZIONI FINANZIABILI MISURA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI 4. Le azioni finanziabili comprendono, in linea indicativa: a) gli investimenti materiali, quali gli impianti tecnologici e le strutture a corollario; b) gli investimenti immateriali, esclusa l'attivita' promozionale e la pubblicita'; c) il riequilibrio della struttura finanziaria, in misura non superiore al 40% degli importi di cui alle lett. a) e b). L'intervento dello Stato puo' riguardare: - la concessione di contributi a fondo perduto e/o il concorso attualizzato sugli interessi, comunque commisurati all'impegno dei soci delle societa' beneficiarie nel finanziamento del progetto; - la concessione del concorso negli interessi sui mutui integrativi. 4.1. Il progetto deve contenere tutti gli elementi che assicurino la copertura totale del fabbisogno finanziario (azioni a + b + c) necessario per la sua realizzazione. Con chiarezza dovra' essere messo in debita evidenza il fabbisogno finanziario legato alle azioni, ovvero la quantita' di risorse necessariamente da fornirsi da parte dei soci o dei terzi. In particolare, si stabilisce che: a) l'impegno finanziario dei soci non potra' essere inferiore al 20% del fabbisogno finanziario espresso nel progetto; b) il contributo dello Stato potra' essere pari fino a 2,5 volte l'impegno finanziario dei soci (3,25 volte nel Mezzogiorno). In ogni caso il contributo dello stato non potra' eccedere il 50% del fabbisogno finanziario (65% nel Mezzogiorno); c) l'impegno da parte di una banca a coprire il fabbisogno finanziario non coperto dall'intervento dei soci e dal contributo dello Stato con un finanziamento almeno di durata quinquennale, vincolato alla finalita' per la quale e' stato richiesto il sostegno pubblico. Analogamente nel caso che il contributo dello Stato si concretizza nel concorso attualizzato sugli interessi di mutui bancari e' richiesto l'impegno da parte di una banca all'erogazione del mutuo. 4.2. La partecipazione finanziaria dei soci deve, preferibilmente, consistere in versamenti di capitale sociale, non computandosi, ovviamente, quelli effettuati da enti pubblici (Regioni, Enti di sviluppo regionale, altri). Tuttavia, considerata la particolare natura giuridica delle cooper- ative, i vincoli legislativi alla sottoscrizione di capitale sociale e le limitazioni alla remunerazione del capitale ed alla distribuzione di riserve ed utili, l'intervento finanziario dei soci potra' effettuarsi, in tutto o in parte, con il metodo del prestito dai soci alla cooperativa, di durata decennale, prevedendosi per i primi cinque anni di preammortamento una remunerazione del prestito non superiore al tasso legale e per i successivi cinque anni di ammortamento fino al tasso di mercato, tenendo tuttavia presente la normativa fiscale prevista per i finanziamenti dei soci - persone fisiche. 4.3. Qualora l'impegno finanziario dei soci sia incrementativo del minimo precedentemente fissato il relativo progetto potra' costituire titolo di priorita' sia per l'ammissibilita' a contributo per il finanziamento. PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 5. I contributi saranno impegnati, previa presentazione della documentazione dell'avvenuto incasso da parte delle cooperative del capitale o dei prestiti da parte dei soci nonche' previa presentazione del contratto stipulato con l'Istituto di Credito. I contributi relativi al riequilibrio finanziario saranno, invece, impegnati e liquidati previa presentazione della documentazione innanzi richiesta. 5.1. La dimostrazione dell'avvenuto versamento dovra' essere data attraverso la presentazione di apposite quietanze nonche', nel caso di prestito dai soci, dei contratti di finanziamento. La cooperativa dovra', inoltre, presentare apposita polizza fidejussoria, come da fac-simile allegato a garanzia che il progetto di sviluppo venga realizzato nei termini e in esso previsti e che il capitale versato o il prestito da soci non venga rimborsato prima di 5 anni. Questo Ministero si riserva da richiedere ogni utile notizia in ordine all'osservanza delle disposizioni innanzi riportate, nonche' di disporre opportune indagini, con la conseguenza che, nei casi di accertato rimborso anticipato, il contributo sara' revocato e la relativa fidejussione escussa. 5.2. Restano ferme le disposizioni impartite con le precedenti circolari circa la liquidazione dei contributi sugli investimenti che sara' disposta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, e cioe' mediante provvedimenti di liquidazione parziale che consentiranno di ridurre proporzionalmente e gradualmente l'importo garantito con la polizza fidejussoria sino alla totale liberazione ad intervenuta ed accertata esecuzione dell'opera e decorsi i termini relativi al capitale e ai prestiti (v. punto 5.1.) INNOVAZIONI PROCEDURALI 6. I progetti di sviluppo, corredati dalle relazioni tecnico- estimatorie e di compatibilita' ambientale ed igienico-sanitaria, nonche' dalle certificazioni di coerenza con i programmi regionali di sviluppo, saranno esaminati dall'apposita Commissione ministeriale per il parere di fattibilita' dell'iniziativa e di ammissibilita' all'agevolazione contributiva, previ riscontri che gli organismi presentatori siano in possesso dei requisiti richiesti di ordine soggettivo ed oggettivo, da documentarsi a cura degli stessi organismi sulla base degli atti elencati negli allegati A) e B) - parte investimenti - alla circolare n. 236 del 20 aprile 1990. 6.1. La fase istruttoria comprende anche l'acquisizione del parere delle Regioni, territorialmente competenti, sia per il rilievo che la realizzazione del progetto puo' assumere nell'economia regionale sia per l'accertamento della compatibilita' dell'iniziativa con i piani di sviluppo regionali. Pertanto le domande sfornite del parere delle Regioni o delle Prov- ince autonome competenti non potranno essere prese in considerazione e non potranno comunque formare oggetto di affidamento. Inoltre questo Ministero, al fine di superare eventuali, motivati ritardi che incidono, a volte notevolmente, sui tempi occorrenti alla conclusione della fase istruttoria preliminare all'adozione del provvedimento di erogazione del contributo, ritiene che vengano acquisiti, successivamente al provvedimento di impegno del contributo, e quindi, nella fase di chiusura degli accertamenti definitivi per la liquidazione ed il pagamento del contributo, i seguenti pareri e autorizzazioni: 1) concessione edilizia rilasciata dal Comune sul cui territorio viene localizzata l'opera finanziata; 2) parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (definitivo); 3) parere dell'Ufficio del Genio Civile Regionale concernente in particolare la congruita' dei prezzi esposti negli elaborati riguardanti le opere civili ed affini; 4) parere dell'Ufficio Tecnico Erariale sulla congruita' dei prezzi dei preventivi di spesa, ovvero delle fatture di acquisto di macchinari ed attrezzature mobili previsti in progetto, nonche' sulla congruita' del valore da attribuirsi agli impianti oggetto di acquisizione descritti nell'apposita perizia giurata di stima; 5) certificato di agibilita' ed uso degli impianti, oggetto di finanziamento, rilasciato dal Comune territorialmente competente, dal quale possa rilevarsi, tra l'altro, il rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria; 6) parere conclusivo da parte di apposita Commissione che all'uopo sara' incaricata dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere finanziate in conformita' al progetto approvato ed alle eventuali varianti ammesse, nonche' della verifica e della acquisizione della prescritta documentazione amministrativa e di spesa. 6.2. Le disposizioni innanzi riportate per i pareri demandati ai competenti organi territoriali e per le parti procedimentali che non risultano gia' esaurite, si applicano anche agli affidamenti concessi in forza delle precedenti circolari. 6.3. Questo Ministero si riserva, comunque, di poter disporre interventi di monitoraggio, sia preventivi e/o succesivi all'accoglimento delle domande, che per verificare il rispetto o meno nelle condizioni previste per quanto attiene al rimborso del capitale sociale e/o dei prestiti dei soci. 6.4. Per tutto quanto non innovato con le presenti istruzioni valgono i criteri e le procedure descritti nelle precedenti circolari. VINCOLI DI DESTINAZIONE E DI NON ALIENAZIONE 7. In riferimento a quesiti posti circa il dies a quo di decorrenza dei termini di 5 o 10 anni dei vincoli di destinazione rispettivamente per i beni mobili ed immobili per i quali la cooperativa o il consorzio di cooperative ha beneficiato di interventi agevolati, si precisa che i relativi termini decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo dello Stato, tenuto conto che con detto provvedimento si chiude il ciclo della procedura istruttoria e degli accertamenti di verifica delle compiute operazioni d'investimento. 7.1. Fermo restando quanto stabilito in precedenti disposizioni ministeriali a proposito della revoca dei benefici in caso di dimissioni effettuate nel periodo vincolativo, salvo i casi di espressa autorizzazione ministeriale, questo Ministero, nell'intento di favorire le operazioni di ristrutturazione aziendale aventi l'obiettivo di assicurare all'impresa cooperativa le dimensioni ed i partners adeguati per il suo sviluppo, ritiene di stabilire che, nei casi di fusioni, concentrazioni, scorpori, etc. i vincoli gravanti sui cespiti e/o azioni o quote di societa' di capitale possano essere rimossi solo sulla parte del patrimonio che, oggetto di operazioni di ristrutturazione non abbia incidenza direttamente sull'impianto di trasformazione di prodotti agricoli conferiti da soci. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SVILUPPO E DI RIEQULIBRIO FINANZIARIO 8. La domanda di richiesta del finanziamento del progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario a valere sull'assegnazione del 1991 dovra' pervenire a questo Ministero - Gabinetto del Ministro - entro e non oltre il 15 novembre 1991. Entro il suddetto termine copie della domanda e del relativo progetto dovranno essere trasmessi ai competenti organi delle Regioni e delle Province Autonome. 8.1. Nella domanda dovranno essere riportati la descrizione sintetica del progetto, il fabbisogno e per la totale copertura della spesa, distinta tra investimenti e riequlibrio finanziario, e le relative modalita' di copertura, nonche' l'elencazione dei benefici pubblici ricevuti o in corso di definizione da parte dello Stato e/o delle Regioni, della Comunita' Economica Europea o di altri Enti erogatori negli ultimi cinque anni. 8.2. Alla domanda, come sopra compilata e firmata dal legale rappresentante, dovranno esere allegati, in duplice copia: 1) il progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario; 2) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile; 3) il certificato del Tribunale, in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'Ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante; 4) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro delle cooperative; 5) lo schema normalizzato (modello 885); 6) il bilancio dell'ultimo esercizio deliberato e depositato in Tribunale, accompagnato dalla relazione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, in copia autenticata. 7) Il parere della Regione e della Provincia autonoma competente di cui al precedente punto 6.1. La domanda non completa della documentazione di cui sopra non potra' comunque essere esaminata per il finanziamento a valere sull'assegnazione dei fondi per il 1991. Limitatamente al documento di cui al precedente punto 7) si consente la esibizione del parere entro e non oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Per le richieste di contributo per la informazione, formazione e aggiornamento dei quadri manageriali puo' essere omessa la presentazione della documentazione di cui ai punti 5 e 6. 8.3. Al fine di rendere piu' rapida la procedura di acquisizione dei dati, si ritiene opportuno che gli organismi richiedenti trasmettano, a corredo della domanda, le allegate schede, firmate dal legale rappresentante relative ai dati anagrafici ed informativi, all'attivita' svolta, alla domanda di finanziamento richiesto. Poiche' i dati di cui sopra saranno memorizzati e successivamente utilizzati per la stesura dei provvedimenti concessivi dell'intervento statale. gli organismi interessati sono pregati di porre particolare cura nella compilazione della predetta modulistica, inserendo correttamente ed in modo chiaro tutti i dati richiesti. Si pregano le Regioni, le Province Autonome e gli Enti in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare, con invito a prestare la piu' ampia collaborazione nella fase attuativa delle rel- ative disposizioni, in particolare per quanto concerne il sollecito rilascio del parere di cui al paragrafo 8.2. n. 7. Il Ministro: GORIA