Alle  organizzazioni  nazionali di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                  Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  Alle regioni a statuto speciale  ed
                                  a  statuto  ordinario - Assessorati
                                  agricoltura e foreste
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano - Assessorati agricoltura e
                                  foreste
                                  Agli  istituti ed enti esercenti il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
PREMESSA
1. Com'e' noto, con la legge 10 luglio 1991 N. 201 e' stato  disposto
il  differimento  puro  e  semplice  delle disposizioni della legge 8
novembre 1986, n. 752, scaduta il 31 dicembre 1990, fino  all'entrata
in  vigore  del  "nuovo  programma  di  interventi  in agricoltura" e
comunque non oltre il 31 dicembre 1992.
1.1. La proroga concessa per l'anzidetto biennio 1991/1992  non  puo'
indurre  la  Amministrazione  ad un'applicazione meramente ripetitiva
degli interventi sinora concessi a favore delle cooperative  agricole
e  loro  Consorzi  di rilevanza nazionale nel quadro delle istruzioni
diramate  a  livello  nazionale   con   le   circolari   ministeriali
succedutesi  nel  quinquennio  di  attuazione  della  citata  legge 8
novembre 1986, n. 752.
1.2. L'esperienza acquisita nel suddetto quinquennio  (1986-1990)  ha
impegnato l'Amministrazione in costanti azioni di innovazioni sia sul
piano   degli   adempimenti   richiesti  agli  organismi  cooperativi
interessati ad accedere alle provvidenze contributive  e  creditizie,
sia  sul  piano  della  documentazione  di  base  ed  integrativa  da
trasmettere in allegato alle domande dei soggetti richiedenti o nella
fase preventiva alla  liquidazione  e  al  pagamento  dei  contributi
riconosciuti  ammissibili,  sia  infine  sul  piano piu' strettamente
procedimentale per contenere al massimo  i  tempi  tecnici  necessari
alla conclusione delle operazioni istruttorie e degli accertamenti di
rito.
1.3.  Con  il  differimento  puro e semplice delle disposizioni della
legge 8 novembre 1986, n. 752 si e'  ritenuto  necessario  introdurre
con  la presente circolare ulteriori innovazioni non soltanto in tema
di tipologia degli interventi, ma anche  in  ordine  ai  criteri  che
debbono  presiedere  alla  selezione  delle  richieste  allo scopo di
canalizzare gli aiuti verso quella attivita' di impresa proiettate  a
sicuri sviluppi nel mercato nazionale, comunitario ed internazionale.
 
PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI PREGRESSI
 
2.  Con  l'entrata in vigore della citata legge 10 luglio 1991 n. 201
le  richieste  di  contributo  che,  presentate  da  vari   organismi
cooperativi,   non   hanno   trovato   possibilita'  di  accoglimento
nell'ambito  degli  stanziamenti  relativi  ai  precedenti   esercizi
potranno  essere  prese  in  esame soltanto nel caso in cui le stesse
richieste, in  quanto  relative  all'ottenimento  di  contributi  per
l'attivita'  di  investimento  e  riequilibrio  finanziario,  saranno
rappresentate con l'osservanza delle  nuove  procedure  e  dei  nuovi
criteri dettati con la presente circolare.
2.1.  Correlativamente, tenuto conto dei ristretti tempi previsti per
gli impegni di spesa dall'art. 6 - comma 5 - della  legge  26  aprile
1989  n.  155,  si  ritiene  di  dare definizione anche a determinate
pregresse situazioni, per le quali si stabilisce di non  tener  conto
degli  affidamenti  di  cui  a  precedenti  lettere  ministeriali nei
seguenti casi:
A.  -  per  i  programmi  di  investimento  allorche'  gli  organismi
interessati:
a) hanno rinunciato agli investimenti mediante comunicazione formale;
b)  non  hanno presentato il progetto ne' alcuna documentazione o non
hanno completato la richiesta documentazione nei termini assegnati  e
comunque entro 12 mesi dalla data di affidamento;
c) hanno presentato varianti al progetto originario dopo 6 mesi dalla
data  di affidamento e le varianti stesse pur essendo state approvate
non sono state corredate dalla relativa perizia nei termini stabiliti
con lettera ministeriale;
d) hanno ottenuto l'autorizzazione provvisoria e  nel  termine  di  6
mesi  dalla  concessione dell'autorizzazione non hanno presentato gli
atti relativi all'acquisizione o all'avvenuto inizio dei lavori.
Sono esclusi i casi in cui gli organismi autorizzati  dimostrino  che
anteriormente  alla  data della presente circolare, l'acquisizione e'
gia' avvenuta e la costruzione delle opere  risulti  avviata  con  il
rilascio   della  concessione  edilizia  e  la  certificazione  della
Direzione lavori.
Ai fini  dell'esclusione  delle  conseguenze  sopra  previste  dovra'
essere  prodotta a questo Ministero, entro 30 giorni dalla data della
presente circolare, la relativa documentazione probatoria;
e) nel termine di 12 mesi dalla data di affidamento non hanno rimosso
le cause ostative al prosieguo della istruttoria.
B. - Per le spese di gestione quando gli  organismi  destinatari  del
contributo  dopo  oltre  6 mesi dalla data dell'affidamento non hanno
completato  la  prescritta  documentazione,  nonche'  quando,  avendo
usufruito  di  contributi allo stesso titolo nei tre anni precedenti,
non   hanno    prodotto    alcuna    documentazione    giustificativa
dell'ulteriore  aiuto,  come  previsto  dalla circolare n. 236 del 20
aprile 1990.
Sono esclusi gli organismi che, pur  avendo  ottenuto  nei  tre  anni
precedenti siffatti contributi hanno dimostrato che i soci hanno gia'
provveduto,  alla  data  della  presente  circolare;  ai versamenti a
capitale sociale, superando in tal modo le condizioni  poste  con  la
sopra citata circolare n. 236.
Si  ritiene,  inoltre, di stabilire, allo scopo di accelerare i tempi
di erogazione del contributo, senza ulteriori  ritardi,  qualora  non
siano  stati  effettuati  gli  accertamenti in loco delle commissioni
ministeriali,  che,  previ  riscontri  amministrativi   e   contabili
sull'ammissibilita'  delle  spese,  la  relativa  liquidazione  sara'
disposta in tutti i casi in cui  risultera'  comprovato  che  i  soci
hanno  gia'  adempiuto  ai  previsti  versamenti  a capitale sociale,
considerata  sia  la  finalita'  di  detto  versamento  che l'effetto
positivo da esso prodotto sulle condizioni economiche  e  finanziarie
della   cooperativa   unitamente   al   particolare  rilievo  che  la
partecipazione finanziaria dei soci assume per essere dimensionata al
complesso delle spese di gestione  su  cui  e'  stato  rapportato  il
contributo dello Stato.
C. - per le operazioni di risanamento, allorche' dopo l'emissione del
nulla  osta ministeriale sono state infruttuosamente concesse piu' di
due proroghe senza pervenire alla stipula del contratto definitivo di
mutuo,  nonche'  quando  dalla  data  di  affidamento  sono   decorsi
inutilmente   oltre   sei   mesi   senza   la   presentazione   delle
certificazioni bancarie per la emissione del prescritto nulla osta.
2.2.  Si  ritiene,  poi,  di  stabilire  che   nuove   richieste   di
trasferimenti di contributi, sia tra diversi soggetti beneficiari che
tra  le  diverse  tipologie  di aiuto, anche nell'ambito dello stesso
soggetto, non saranno accolte e gli affidamenti concessi al  soggetto
richiedente il trasferimento non potranno sortire alcun effetto.
2.3.  Con  l'occasione  si  ritiene  di  precisare,  in riferimento a
quesiti  formulati  da  soggetti  interessati,  che   nei   casi   di
acquisizione  di  uno  stesso  impianto  da  parte  di piu' organismi
cooperativi  mediante  il  rilevamento  di   singole   partecipazioni
azionarie  o quote societarie, questo Ministero considera rispondente
alle finalita' di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1983, n. 72 la
circostanza che  l'insieme  dei  soggetti  acquirenti  assicurino  il
possesso  della  maggioranza  del  pacchetto  azionario o delle quote
societarie,  sottoscrivendo  un  apposito  accordo  per  la  gestione
unitaria  dell'impianto  da  sottoporre  ad  approvazione  di  questa
Amministrazione.
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI SELEZIONE
 
3. Coerentemente con quanto stabilito dalla  delibera  CIPE  e  ferma
restando   la   concedibilita'  di  contributi  alle  sole  spese  di
informazione, formazione e di aggiornamento dei quadri dirigenti, nei
limiti del 2%  dello  stanziamento  previsto  per  il  settore  della
cooperazione,  saranno  ammessi al finanziamento progetti di sviluppo
che consentano alle cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere
equilibri finanziari e redditivita' tali da renderle competitive  sul
mercato nazionale, comunitario ed internazionale.
3.1.  I progetti, per essere presi in esame, devono essere presentati
da organismi cooperativi che:
a) si caratterizzano per la loro rilevanza nazionale, da  documentare
con  la consistenza della base sociale, la strategicita' del prodotto
e la sua tipicita', le specializzazioni acquisite e l'ampiezza  della
rete di commercializzazione (interregionale, nazionale, estera);
b)   possiedono   tutti  i  requisiti  dell'impresa  cooperativa,  da
documentare  idoneamente,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la
finalita'  mutualistica  e  la percentuale del prodotto conferito dai
soci  rispetto  al  totale  del   prodotto   lavorato,   trasformato,
conservato e commercializzato.
3.2.   Particolare   preferenza   sara'   riservata   agli  organismi
cooperativi che utilizzano per la loro attivita' di trasformazione  e
di commercializzazione oltre il 75% dei prodotti conferiti dai soci e
dei  servizi  resi a questi, fermo restando che il 50% costituisce la
soglia minima per poter accedere ai benefici.
Si  ribadisce  che, in relazione alla disposizione dell'art. 7, comma
3, della legge n. 752/86, la percentuale di conferimento inferiore al
50% non e' causa di esclusione delle provvidenze, allorche' il minore
conferimento dei soci sia da correlare:
a) alla eccezionalita' di eventi calamitosi naturali;
b)  a  cause  comunque  di  carattere  eccezionale   da   documentare
adeguatamente, ivi compresi i casi di acquisizione di nuovi impianti,
purche'  risulti  comprovato,  nell'arco  temporale  di  un  triennio
dall'inizio dell'attivita', il  tendenziale,  effettivo  aumento  dei
conferimenti.
3.3.  L'esame  di  detti progetti, ai fini della concedibilita' delle
provvidenze contributive, sara' effettuato sulla base di parametri di
riferimento economici e patrimoniali -  finanziari  della  situazione
delle  cooperative  o  dei  consorzi  interessati  al  finanziamento,
compresi gli  organismi  operanti  nel  settore  zootecnico  che  non
beneficiano   degli  interventi  previsti  dalla  legge  n.  87/90  e
successiva di modifica.
Cio'  al  fine  di  verificare  la   sussistenza   delle   condizioni
indispensabili   all'effettivo   potenziamento  e  valorizzazione  di
imprese che gia' posseggono il minimo  dei  requisiti  di  efficienza
economico-finanziaria  e  che, nel riquadro programmatico di sviluppo
del settore dell'agroalimentare  italiano,  possono  fronteggiare  il
peso della concorrenza interna ed internazionale.
3.4.  I  principali parametri, che saranno valutati singolarmente nel
contesto dell'attivita' aziendale e  del  comparto  di  appartenenza,
sono:
a)  il  rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento a medio e lungo
termine  rispetto  alle  attivita'  immobilizzate  nette.  Alla  data
dell'ultimo bilancio approvato, tale rapporto deve essere superiore a
1.
Per mezzi propri s'intende il patrimonio netto risultante dalla somma
delle seguenti voci:
- capitale sociale versato;
- riserve di utili;
- riserve di rivalutazione monetaria;
-  contributi a fondo perduto per investimenti incassati o deliberati
(esclusi i contributi su spese di gestione);
- utili o perdite di esercizi precedenti.
Per indebitamento a medio e lungo termine, si intendono i prestiti da
soci nonche' i mutui e i finanziamenti da  Istituti  di  credito  con
scadenza oltre l'anno.
Per attivita' immobilizzate si intendono le seguenti voci:
- immobilizzazioni tecniche, al netto dei fondi di ammortamento;
-   immobilizzazioni   finanziarie   nette  (partecipazione,  crediti
finanziari a medio e lungo termine).
b) L'utile operativo desumibile dal  modello  885  per  i  consuntivi
degli ultimi due esercizi ed i preventivi dei tre successivi non deve
tendenzialmente  essere inferiore al 3% dei ricavi netti, ivi inclusi
i premi AIMA, in quanto si presume che tale livello  di  redditivita'
sia  il  minimo  indispensabile  per  assicurare l'economicita' della
gestione caratteristica dell'impresa.
Dall'utile operativo sono esclusi:
- gli oneri e proventi finanziari ed i proventi diversi tra i quali i
proventi  degli immobili civili; i dividendi delle partecipazioni, le
plusvalenze derivanti da alienazione dei cespiti e da alienazione dei
titoli;
- gli oneri  diversi,  tra  i  quali  l'ammortamento  degli  immobili
civili,  le  spese di gestione degli immobili civili, le minusvalenze
derivanti da realizzo e/o svalutazione titoli, da perdite da realizzo
e/o  svalutazione  partecipazioni,  da  perdite   da   realizzo   e/o
svalutazione cespiti patrimoniali;
- i contributi su spese di gestione.
Per  le  cooperative  che non raggiungono tale minima percentuale del
3%, il parametro dell'utile operativo puo' essere calcolato valutando
l'andamento tendenziale dei cinque anni, esposti nel modello 885,  da
cui  trarre il convincimento di una ripresa sostanzialmente crescente
e comunque il medesimo parametro dovra' essere confrontato con quelli
di cui alla lettera a) e alla lettera c) cosi'  che  si  dimostri  la
capacita' delle cooperative di far fronte agli oneri finanziari.
Nel  caso  in  cui  la  cooperativa  determini  la  remunerazione del
prodotto o dei servizi conferiti dai soci sulla base della differenza
tra i costi e i ricavi, i bilanci approvati ed attesi  dovranno,  con
tutta evidenza, presentarsi in pareggio.
c)   Il   rapporto  tra  indebitamento  oneroso  a  breve  successivo
all'eventuale riequilibrio finanziario di cui al punto 4 ovvero  alla
data   dell'ultimo   bilancio   approvato   e   il   fatturato.  Tale
indebitamento deve essere inferiore al 30% del fatturato.
Qualora il rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento  a  medio  e
lungo  termine, nonche' la percentuale dell'indebitamento a breve sul
fatturato si avvicinino ai lavori limite il beneficio sara'  concesso
a condizione che:
-  la percentuale dell'utile operativo sul fatturato attesa per i tre
esercizi successivi all'ultimo bilancio approvato sia tale da coprire
gli oneri finanziari;
- l'impegno finanziario dei soci di  cui  al  successivo  punto  4.1.
lettera a) non sia inferiore al 30%.
 
        AZIONI FINANZIABILI MISURA DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI
 
4. Le azioni finanziabili comprendono, in linea indicativa:
a)  gli  investimenti  materiali, quali gli impianti tecnologici e le
strutture a corollario;
b) gli investimenti immateriali, esclusa l'attivita'  promozionale  e
la pubblicita';
c)  il  riequilibrio  della  struttura  finanziaria,  in  misura  non
superiore al 40% degli importi di cui alle lett. a) e b).
L'intervento dello Stato puo' riguardare:
- la concessione di  contributi  a  fondo  perduto  e/o  il  concorso
attualizzato  sugli  interessi,  comunque commisurati all'impegno dei
soci delle societa' beneficiarie nel finanziamento del progetto;
- la concessione del concorso negli interessi sui mutui integrativi.
4.1. Il progetto deve contenere tutti gli elementi che assicurino  la
copertura  totale  del  fabbisogno  finanziario  (azioni  a  + b + c)
necessario per la sua  realizzazione.  Con  chiarezza  dovra'  essere
messo  in  debita  evidenza  il  fabbisogno  finanziario  legato alle
azioni, ovvero la quantita' di risorse necessariamente da fornirsi da
parte dei soci o dei terzi.
In particolare, si stabilisce che:
a)  l'impegno finanziario dei soci non potra' essere inferiore al 20%
del fabbisogno finanziario espresso nel progetto;
b) il contributo dello Stato potra' essere  pari  fino  a  2,5  volte
l'impegno  finanziario dei soci (3,25 volte nel Mezzogiorno). In ogni
caso il contributo  dello  stato  non  potra'  eccedere  il  50%  del
fabbisogno finanziario (65% nel Mezzogiorno);
c)   l'impegno  da  parte  di  una  banca  a  coprire  il  fabbisogno
finanziario non coperto dall'intervento dei  soci  e  dal  contributo
dello  Stato  con  un  finanziamento  almeno  di durata quinquennale,
vincolato alla finalita' per la quale e' stato richiesto il  sostegno
pubblico.
Analogamente  nel  caso  che il contributo dello Stato si concretizza
nel  concorso  attualizzato  sugli  interessi  di  mutui  bancari  e'
richiesto l'impegno da parte di una banca all'erogazione del mutuo.
4.2.  La  partecipazione  finanziaria dei soci deve, preferibilmente,
consistere in  versamenti  di  capitale  sociale,  non  computandosi,
ovviamente,  quelli  effettuati  da  enti  pubblici (Regioni, Enti di
sviluppo regionale, altri).
Tuttavia, considerata la particolare natura giuridica  delle  cooper-
ative,  i vincoli legislativi alla sottoscrizione di capitale sociale
e  le  limitazioni  alla   remunerazione   del   capitale   ed   alla
distribuzione  di riserve ed utili, l'intervento finanziario dei soci
potra' effettuarsi, in tutto o in parte, con il metodo  del  prestito
dai  soci  alla  cooperativa, di durata decennale, prevedendosi per i
primi cinque anni di preammortamento una remunerazione  del  prestito
non  superiore  al  tasso  legale  e  per i successivi cinque anni di
ammortamento fino al tasso di mercato, tenendo tuttavia  presente  la
normativa  fiscale  prevista  per  i finanziamenti dei soci - persone
fisiche.
4.3. Qualora l'impegno finanziario dei soci  sia  incrementativo  del
minimo precedentemente fissato il relativo progetto potra' costituire
titolo  di  priorita'  sia  per  l'ammissibilita' a contributo per il
finanziamento.
 
               PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
 
5.  I  contributi  saranno  impegnati,  previa  presentazione   della
documentazione  dell'avvenuto  incasso da parte delle cooperative del
capitale  o  dei  prestiti  da  parte   dei   soci   nonche'   previa
presentazione del contratto stipulato con l'Istituto di Credito.
I  contributi  relativi  al riequilibrio finanziario saranno, invece,
impegnati  e  liquidati  previa  presentazione  della  documentazione
innanzi richiesta.
5.1.  La  dimostrazione  dell'avvenuto  versamento dovra' essere data
attraverso la presentazione di apposite quietanze nonche',  nel  caso
di  prestito dai soci, dei contratti di finanziamento. La cooperativa
dovra', inoltre, presentare apposita polizza  fidejussoria,  come  da
fac-simile  allegato  a  garanzia  che  il progetto di sviluppo venga
realizzato nei termini e in esso previsti e che il capitale versato o
il prestito da soci non venga rimborsato prima di 5 anni.
Questo  Ministero  si  riserva  da  richiedere  ogni utile notizia in
ordine all'osservanza delle disposizioni innanzi  riportate,  nonche'
di  disporre  opportune indagini, con la conseguenza che, nei casi di
accertato rimborso anticipato, il  contributo  sara'  revocato  e  la
relativa fidejussione escussa.
5.2.  Restano  ferme  le  disposizioni  impartite  con  le precedenti
circolari circa la liquidazione dei contributi sugli investimenti che
sara' disposta sulla base degli stati di avanzamento  dei  lavori,  e
cioe'   mediante   provvedimenti   di   liquidazione   parziale   che
consentiranno di ridurre proporzionalmente e  gradualmente  l'importo
garantito con la polizza fidejussoria sino alla totale liberazione ad
intervenuta  ed  accertata  esecuzione dell'opera e decorsi i termini
relativi al capitale e ai prestiti (v. punto 5.1.)
 
                       INNOVAZIONI PROCEDURALI
 
6.  I  progetti  di  sviluppo,  corredati  dalle  relazioni  tecnico-
estimatorie  e  di  compatibilita'  ambientale ed igienico-sanitaria,
nonche' dalle certificazioni di coerenza con i programmi regionali di
sviluppo, saranno esaminati  dall'apposita  Commissione  ministeriale
per  il  parere  di  fattibilita' dell'iniziativa e di ammissibilita'
all'agevolazione contributiva,  previ  riscontri  che  gli  organismi
presentatori  siano  in  possesso  dei  requisiti richiesti di ordine
soggettivo  ed  oggettivo,  da  documentarsi  a  cura  degli   stessi
organismi  sulla  base  degli  atti elencati negli allegati A) e B) -
parte investimenti - alla circolare n. 236 del 20 aprile 1990.
6.1. La fase istruttoria comprende anche  l'acquisizione  del  parere
delle Regioni, territorialmente competenti, sia per il rilievo che la
realizzazione  del progetto puo' assumere nell'economia regionale sia
per l'accertamento della compatibilita' dell'iniziativa con  i  piani
di sviluppo regionali.
Pertanto  le  domande sfornite del parere delle Regioni o delle Prov-
ince autonome competenti non potranno essere prese in  considerazione
e non potranno comunque formare oggetto di affidamento.
Inoltre  questo  Ministero,  al  fine di superare eventuali, motivati
ritardi che incidono, a volte notevolmente, sui tempi occorrenti alla
conclusione  della  fase  istruttoria  preliminare  all'adozione  del
provvedimento  di  erogazione  del  contributo,  ritiene  che vengano
acquisiti,  successivamente   al   provvedimento   di   impegno   del
contributo,  e  quindi,  nella  fase  di  chiusura degli accertamenti
definitivi per la liquidazione ed  il  pagamento  del  contributo,  i
seguenti pareri e autorizzazioni:
1)  concessione  edilizia  rilasciata  dal  Comune sul cui territorio
viene localizzata l'opera finanziata;
2) parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (definitivo);
3) parere dell'Ufficio del  Genio  Civile  Regionale  concernente  in
particolare   la   congruita'  dei  prezzi  esposti  negli  elaborati
riguardanti le opere civili ed affini;
4) parere dell'Ufficio Tecnico Erariale sulla congruita'  dei  prezzi
dei  preventivi  di  spesa,  ovvero  delle  fatture  di  acquisto  di
macchinari ed attrezzature mobili previsti in progetto, nonche' sulla
congruita'  del  valore  da  attribuirsi  agli  impianti  oggetto  di
acquisizione descritti nell'apposita perizia giurata di stima;
5)  certificato  di  agibilita'  ed  uso  degli  impianti, oggetto di
finanziamento, rilasciato dal Comune territorialmente competente, dal
quale  possa  rilevarsi,  tra  l'altro,  il  rispetto  delle  vigenti
normative in materia sanitaria;
6)  parere  conclusivo  da parte di apposita Commissione che all'uopo
sara' incaricata dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere
finanziate in conformita' al progetto  approvato  ed  alle  eventuali
varianti  ammesse,  nonche' della verifica e della acquisizione della
prescritta documentazione amministrativa e di spesa.
6.2. Le disposizioni innanzi riportate  per  i  pareri  demandati  ai
competenti  organi territoriali e per le parti procedimentali che non
risultano gia' esaurite, si applicano anche agli affidamenti concessi
in forza delle precedenti circolari.
6.3.  Questo  Ministero  si  riserva,  comunque,  di  poter  disporre
interventi    di   monitoraggio,   sia   preventivi   e/o   succesivi
all'accoglimento delle domande, che per verificare il rispetto o meno
nelle condizioni previste per quanto attiene al rimborso del capitale
sociale e/o dei prestiti dei soci.
6.4. Per tutto quanto non innovato con le presenti istruzioni valgono
i criteri e le procedure descritti nelle precedenti circolari.
 
            VINCOLI DI DESTINAZIONE E DI NON ALIENAZIONE
 
7. In riferimento a quesiti posti circa il dies a quo  di  decorrenza
dei   termini   di   5   o   10  anni  dei  vincoli  di  destinazione
rispettivamente per  i  beni  mobili  ed  immobili  per  i  quali  la
cooperativa   o   il  consorzio  di  cooperative  ha  beneficiato  di
interventi agevolati, si precisa che  i  relativi  termini  decorrono
dalla  data  del  provvedimento  di liquidazione del contributo dello
Stato, tenuto conto che con detto provvedimento si  chiude  il  ciclo
della  procedura  istruttoria  e degli accertamenti di verifica delle
compiute operazioni d'investimento.
7.1. Fermo  restando  quanto  stabilito  in  precedenti  disposizioni
ministeriali  a  proposito  della  revoca  dei  benefici  in  caso di
dimissioni effettuate  nel  periodo  vincolativo,  salvo  i  casi  di
espressa  autorizzazione ministeriale, questo Ministero, nell'intento
di  favorire  le  operazioni  di  ristrutturazione  aziendale  aventi
l'obiettivo  di assicurare all'impresa cooperativa le dimensioni ed i
partners adeguati per il suo sviluppo, ritiene di stabilire che,  nei
casi  di  fusioni,  concentrazioni, scorpori, etc. i vincoli gravanti
sui cespiti e/o azioni o quote di societa' di capitale possano essere
rimossi solo sulla parte del patrimonio che, oggetto di operazioni di
ristrutturazione non abbia incidenza  direttamente  sull'impianto  di
trasformazione di prodotti agricoli conferiti da soci.
 
                     PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
                      PER IL FINANZIAMENTO DEI
          PROGETTI DI SVILUPPO E DI RIEQULIBRIO FINANZIARIO
 
8. La domanda di richiesta del finanziamento del progetto di sviluppo
e  di  riequilibrio  finanziario  a valere sull'assegnazione del 1991
dovra' pervenire a questo Ministero - Gabinetto del Ministro -  entro
e  non  oltre  il  15  novembre 1991. Entro il suddetto termine copie
della domanda e del relativo progetto dovranno  essere  trasmessi  ai
competenti organi delle Regioni e delle Province Autonome.
8.1. Nella domanda dovranno essere riportati la descrizione sintetica
del  progetto,  il  fabbisogno e per la totale copertura della spesa,
distinta tra investimenti e riequlibrio finanziario,  e  le  relative
modalita'  di  copertura, nonche' l'elencazione dei benefici pubblici
ricevuti o in corso di definizione da parte  dello  Stato  e/o  delle
Regioni,  della Comunita' Economica Europea o di altri Enti erogatori
negli ultimi cinque anni.
8.2.  Alla  domanda,  come  sopra  compilata  e  firmata  dal  legale
rappresentante, dovranno esere allegati, in duplice copia:
1) il progetto di sviluppo e di riequilibrio finanziario;
2) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile;
3)  il  certificato  del Tribunale, in data non anteriore a tre mesi,
dal quale risulti che l'Ente si trova nel pieno  e  libero  esercizio
dei propri diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante;
4)  il  certificato  prefettizio di iscrizione nell'apposito registro
delle cooperative;
5) lo schema normalizzato (modello 885);
6) il bilancio  dell'ultimo  esercizio  deliberato  e  depositato  in
Tribunale, accompagnato dalla relazione e dal verbale di approvazione
dell'Assemblea, in copia autenticata.
7)  Il  parere della Regione e della Provincia autonoma competente di
cui al precedente punto 6.1.
La domanda non completa della documentazione di cui sopra non  potra'
comunque   essere   esaminata   per   il   finanziamento   a   valere
sull'assegnazione dei fondi per il 1991. Limitatamente  al  documento
di  cui  al  precedente punto 7) si consente la esibizione del parere
entro  e  non  oltre  90  giorni  dalla  scadenza  del   termine   di
presentazione della domanda.
Per  le  richieste  di  contributo  per la informazione, formazione e
aggiornamento  dei  quadri  manageriali   puo'   essere   omessa   la
presentazione della documentazione di cui ai punti 5 e 6.
8.3.  Al fine di rendere piu' rapida la procedura di acquisizione dei
dati, si ritiene opportuno che gli organismi richiedenti trasmettano,
a corredo della domanda,  le  allegate  schede,  firmate  dal  legale
rappresentante
relative  ai  dati  anagrafici  ed informativi, all'attivita' svolta,
alla domanda di finanziamento richiesto.
Poiche' i dati di cui sopra  saranno  memorizzati  e  successivamente
utilizzati    per    la    stesura   dei   provvedimenti   concessivi
dell'intervento statale. gli organismi interessati  sono  pregati  di
porre particolare cura nella compilazione della predetta modulistica,
inserendo correttamente ed in modo chiaro tutti i dati richiesti.
Si  pregano  le Regioni, le Province Autonome e gli Enti in indirizzo
di dare la massima diffusione alla presente circolare, con  invito  a
prestare la piu' ampia collaborazione nella fase attuativa delle rel-
ative  disposizioni,  in particolare per quanto concerne il sollecito
rilascio del parere di cui al paragrafo 8.2. n. 7.
                                                   Il Ministro: GORIA