IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, recante norme di attuazione delle direttive CEE relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente le misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; Tenuto conto della modificata patologia infettiva del pollame anche in relazione alle nuove tecniche di allevamento; Considerato il carattere infettivo e diffusivo della influenza aviare e della pseudo-peste aviare sostenute da ceppi altamente virulenti e ritenuto quindi necessario estendere a dette malattie le norme del regolamento di polizia veterinaria nonche' altre misure particolari; Ritenuto pertanto opportuno porre in atto misure di polizia veterinaria per le predette malattie in relazione alle caratteristiche, alla natura e modo di trasmissione delle malattie stesse, nonche' alla attuale tipologia dell'allevamento avicolo; Ordina: Art. 1. E' riconosciuto il carattere infettivo e diffusivo, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, alle seguenti malattie: a) influenza aviare sostenuta da ceppi di virus altamente virulenti; b) pseudo-peste aviare sostenuta da ceppi di virus altamente virulenti. I ceppi di virus, di cui alle malattie indicate alle lettere a) e b) del precedente comma, sono quelli identificati con i metodi di laboratorio, riconosciuti con apposito provvedimento del Ministero della sanita'.