IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1978, n. 833, sulla istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,  n.
503,  recante  norme  di  attuazione  delle  direttive CEE relative a
problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche  di  volatili
da cortile;
  Vista  la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente le misure per la
lotta contro l'afta epizootica ed altre  malattie  epizootiche  degli
animali;
  Tenuto conto della modificata patologia infettiva del pollame anche
in relazione alle nuove tecniche di allevamento;
  Considerato  il  carattere  infettivo  e  diffusivo della influenza
aviare e della  pseudo-peste  aviare  sostenute  da  ceppi  altamente
virulenti  e ritenuto quindi necessario estendere a dette malattie le
norme del regolamento di polizia  veterinaria  nonche'  altre  misure
particolari;
  Ritenuto  pertanto  opportuno  porre  in  atto  misure  di  polizia
veterinaria   per   le   predette   malattie   in   relazione    alle
caratteristiche,  alla  natura  e modo di trasmissione delle malattie
stesse, nonche' alla attuale tipologia dell'allevamento avicolo;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E' riconosciuto  il  carattere  infettivo  e  diffusivo,  ai  sensi
dell'art.  1  del  regolamento  di polizia veterinaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320,
alle seguenti malattie:
    a)  influenza  aviare  sostenuta  da  ceppi  di  virus  altamente
virulenti;
    b)  pseudo-peste  aviare  sostenuta  da  ceppi di virus altamente
virulenti.
  I ceppi di virus, di cui alle malattie indicate alle lettere  a)  e
b)  del  precedente  comma,  sono quelli identificati con i metodi di
laboratorio, riconosciuti con apposito  provvedimento  del  Ministero
della sanita'.