Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata  "Piave"  o  "Vini  del  Piave",
riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica 11 agosto
1971  (Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del   24   settembre   1971)   e
successivamente   modificata   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 5 novembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del  1›  giugno
1982),  propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il
testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
       PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C.
                     "PIAVE" O "VINI DEL PIAVE"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave"
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.