Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Piave" o "Vini del Piave", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 24 settembre 1971) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1982), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C. "PIAVE" O "VINI DEL PIAVE" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Vini del Piave" o "Piave" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.