IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile"; Considerato che in molte province, per la carenza di strutture di accoglienza, per situazioni sociali, economiche ed igieniche, diversi gruppi di popolazione, sia italiani che stranieri, interessati a fenomeni internazionali migratori, di asilo e di profuganza, prospettano situazioni particolarmente gravi di emergenza che non e' possibile fronteggiare con gli strumenti assistenziali previsti dalla normativa vigente; Considerato che le situazioni sopra richiamate determinano gravi problemi di ordine pubblico; Ritenuto che dette situazioni, come rappresentato dal Ministero dell'interno con lettera n. 4347/50 in data 30 luglio 1991, richiedono un intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile che, con apposita ordinanza, provveda all'utilizzazione di fondi messi a sua disposizione dallo stesso Ministero dell'interno, analogamente a quanto fatto con le ordinanze n. 2013 del 19 settembre 1990, n. 2058 del 28 dicembre 1990 e n. 2102 del 13 marzo 1991; Vista la citata lettera n. 4347/50 in data 30 luglio 1991 con la quale il Ministero dell'interno, allo scopo di fronteggiare tali situazioni, ha assicurato la disponibilita' della somma di lire 18 miliardi a valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione per il corrente anno, da far affluire al "Fondo per la protezione civile"; Vista la lettera n. 572 in data 30 luglio 1991 con la quale il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, nel condividere le esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno con la suindicata nota n. 4347/50, concorda sulla proposta dallo stesso formulata di far affluire sul "Fondo per la protezione civile" la somma di lire 18 miliardi; Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 2 agosto 1991, ha preso atto della necessita' di fronteggiare la prospettata situazione mediante l'adozione di apposita ordinanza da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, cosi' come richiesto dal Ministero dell'interno; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per far fronte alle gravi situazioni di emergenza nelle quali si trovano o potranno trovarsi i gruppi di popolazione in premessa, sono disposti interventi straordinari a carico del "Fondo per la protezione civile" di cui agli articoli seguenti, anche a richiesta del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.