IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  13  della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente
modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari  dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Considerato  che  in molte province, per la carenza di strutture di
accoglienza, per situazioni sociali, economiche ed igieniche, diversi
gruppi di popolazione, sia  italiani  che  stranieri,  interessati  a
fenomeni   internazionali   migratori,  di  asilo  e  di  profuganza,
prospettano situazioni particolarmente gravi di emergenza che non  e'
possibile fronteggiare con gli strumenti assistenziali previsti dalla
normativa vigente;
  Considerato  che  le  situazioni sopra richiamate determinano gravi
problemi di ordine pubblico;
  Ritenuto che dette situazioni,  come  rappresentato  dal  Ministero
dell'interno   con  lettera  n.  4347/50  in  data  30  luglio  1991,
richiedono un intervento del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione    civile    che,   con   apposita   ordinanza,   provveda
all'utilizzazione di fondi messi  a  sua  disposizione  dallo  stesso
Ministero  dell'interno, analogamente a quanto fatto con le ordinanze
n. 2013 del 19 settembre 1990, n. 2058 del 28 dicembre 1990 e n. 2102
del 13 marzo 1991;
  Vista la citata lettera n. 4347/50 in data 30 luglio  1991  con  la
quale  il  Ministero  dell'interno,  allo  scopo di fronteggiare tali
situazioni, ha assicurato la disponibilita' della somma  di  lire  18
miliardi  a  valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione per
il corrente anno,  da  far  affluire  al  "Fondo  per  la  protezione
civile";
  Vista  la  lettera  n.  572  in data 30 luglio 1991 con la quale il
Ministro  per  gli  italiani   all'estero   e   l'immigrazione,   nel
condividere  le esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno con
la suindicata nota n. 4347/50, concorda sulla proposta  dallo  stesso
formulata  di  far  affluire  sul "Fondo per la protezione civile" la
somma di lire 18 miliardi;
  Considerato che il Consiglio dei Ministri,  nella  riunione  del  2
agosto  1991,  ha  preso  atto  della  necessita'  di fronteggiare la
prospettata situazione mediante l'adozione di apposita  ordinanza  da
parte  del  Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile,
cosi' come richiesto dal Ministero dell'interno;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  far  fronte  alle gravi situazioni di emergenza nelle quali si
trovano o potranno trovarsi i gruppi di popolazione in premessa, sono
disposti  interventi  straordinari  a  carico  del  "Fondo   per   la
protezione  civile"  di cui agli articoli seguenti, anche a richiesta
del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.