IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento del Consiglio delle comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto in particolare l'art. 1 del predetto regolamento che prevede il conseguimento dell'obiettivo dell'obiettivo 2 di riconversione delle regioni colpite da declino industriale; Vista la decisione della Commissione delle comunita' europee in data 21 marzo 1989, che stabilisce un primo elenco di dette regioni; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visti in particolre l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutivo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo di rotazione, e l'art. 11 della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle proce- dure amministrative del predetto fondo di rotazione; Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari finalita' strutturale; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 18 febbraio 1989 che individua nel Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'Amministrazione centrale capofila per i piani connessi all'attuazione del programma comunitario di intervento nelle zone colpite da declino industriale; Vista la delibera CIPE 12 settembre 1989 con la quale e' stata approvata la proposta italiana relativa al programma per le regioni colpite da declino industriale; Viste le decisioni della Commissione delle comunita' europee in data 20 dicembre 1989, con le quali sono stati adottati i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane, di cui alla citata decisione del 21 marzo 1989; Considerato che le predette decisioni istituiscono un regime di aiuto per le piccole e medie imprese in alcune zone delle regioni italiane interessate all'obiettivo 2 e che i relativi programmi operativi prevedono specifiche forme di intervento perlo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali nelle predette zone regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Marche; Considerato che per l'attuazione dell'intervento comunitario e' necessario attivare uno specifico regime di cofinanziamento nazionale per il triennio 1989-1991; Considerati gli orientamenti in merito agli interventi consentiti agli Stati membri per la realizzazioni di tale tipologia di azioni a favore delle piccole e medie imprese; Considerato che le misure da cofinanziare per effetto delle richiamate decisioni della Commissione 20 dicembre 1989 rientrano in detta previsione; Considerato che e' necessario il ricorso al Fondo di rotazione per finanziare la quota parte nazionale derivante dall'attuazione delle citate decisioni 20 dicembre 1989 relativamente agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, e che la quantificazione del relativo fabbisogno finanziario e' demandata al CIPE; Vista la delibera CIPE 4 dicembre 1990 che ha individuato in lire 278,387 miliardi il fabbisogno finanziario di parte nazionale relativo al programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1990 e 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni colpite da declino industriale, di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2); Decreta: Art. 1. Finalita' dell'intervento agevolato e regime di cofinanziamento Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento del Consiglio delle comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle zone colpite da declino industriale (obiettivo 2), nonche' delle decisioni CEE 20 dicembre 1989, di approvazione dei relativi quadri comunitari di sostegno, nonche' dei conseguenti programmi operativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali secondo i criteri e le modalita' indicati nel presente decreto. Il regime di cofinanziamento del contributo pubblico complessivo per la realizzazione degli interventi, di cui al successivo art. 3, e' determinato nel seguenti modo: 25% a carico della CEE; 75% a carico dello Stato italiano.