IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
 
  Visto  il regolamento del Consiglio delle comunita' europee n. 2052
del 24 giugno 1988, relativo ai compiti  dei  fondi  strutturali,  al
rafforzamento  della  loro  efficacia e all'attuazione di un migliore
coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto in particolare l'art. 1 del predetto regolamento che  prevede
il  conseguimento  dell'obiettivo  dell'obiettivo  2 di riconversione
delle regioni colpite da declino industriale;
  Vista la decisione della Commissione  delle  comunita'  europee  in
data 21 marzo 1989, che stabilisce un primo elenco di dette regioni;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visti in particolre l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987,  n.
183,  istitutivo  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo  di  rotazione,  e
l'art.  11  della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa
degli atti normativi comunitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.    568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle proce-
dure amministrative del predetto fondo di rotazione;
  Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui  fondi  comunitari
finalita' strutturale;
  Visto  il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie   18   febbraio   1989   che   individua   nel   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato l'Amministrazione
centrale capofila per i piani connessi all'attuazione  del  programma
comunitario di intervento nelle zone colpite da declino industriale;
  Vista  la  delibera  CIPE  12  settembre 1989 con la quale e' stata
approvata la proposta italiana relativa al programma per  le  regioni
colpite da declino industriale;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione delle comunita' europee in
data 20 dicembre 1989, con le quali  sono  stati  adottati  i  quadri
comunitari  di  sostegno  per  gli  interventi strutturali comunitari
nelle zone italiane, di cui alla citata decisione del 21 marzo 1989;
  Considerato che le predette decisioni  istituiscono  un  regime  di
aiuto  per  le  piccole  e medie imprese in alcune zone delle regioni
italiane interessate all'obiettivo  2  e  che  i  relativi  programmi
operativi  prevedono  specifiche  forme  di intervento perlo sviluppo
delle piccole e medie imprese industriali nelle predette zone regioni
Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Marche;
  Considerato che per  l'attuazione  dell'intervento  comunitario  e'
necessario attivare uno specifico regime di cofinanziamento nazionale
per il triennio 1989-1991;
  Considerati  gli  orientamenti in merito agli interventi consentiti
agli Stati membri per la realizzazioni di tale tipologia di azioni  a
favore delle piccole e medie imprese;
  Considerato  che  le  misure  da  cofinanziare  per  effetto  delle
richiamate decisioni della Commissione 20 dicembre 1989 rientrano  in
detta previsione;
  Considerato  che e' necessario il ricorso al Fondo di rotazione per
finanziare la quota parte nazionale derivante  dall'attuazione  delle
citate  decisioni  20  dicembre  1989 relativamente agli interventi a
favore delle piccole e medie imprese, e che  la  quantificazione  del
relativo fabbisogno finanziario e' demandata al CIPE;
  Vista  la  delibera CIPE 4 dicembre 1990 che ha individuato in lire
278,387  miliardi  il  fabbisogno  finanziario  di  parte   nazionale
relativo  al  programma  degli  interventi  finanziari da effettuarsi
negli anni 1990 e 1991 in relazione ai  programmi  operativi  per  le
regioni  colpite  da  declino  industriale,  di  cui  all'art.  9 del
regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 2);
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Finalita' dell'intervento agevolato e regime di cofinanziamento
 
  Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del
regolamento del Consiglio delle comunita'  europee  n.  2052  del  24
giugno  1988  a  favore  delle  zone  colpite  da declino industriale
(obiettivo 2), nonche' delle  decisioni  CEE  20  dicembre  1989,  di
approvazione  dei relativi quadri comunitari di sostegno, nonche' dei
conseguenti programmi  operativi,  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  puo'  concedere  contributi  in conto
capitale alle piccole e medie imprese industriali secondo i criteri e
le modalita' indicati nel presente decreto.
  Il regime di cofinanziamento del  contributo  pubblico  complessivo
per  la  realizzazione degli interventi, di cui al successivo art. 3,
e' determinato nel seguenti modo:
    25% a carico della CEE;
    75% a carico dello Stato italiano.