IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visti gli articoli 3, 4, 36 e 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il proprio decreto 11 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1984, recante modificazioni ai vari modi per la separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave; Visto il proprio decreto 12 gennaio 1984, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 24, recante modificazioni alle norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili, relative alle varie classi di merci pericolose; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato; Considerato che, con le ultime modifiche sopra accennate (Emendamento 25-89), l'IMO ha elaborato nuove istruzioni sulla separazione delle merci pericolose incompatibili; Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali; Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Decreta: Art. 1. I decreti ministeriali 11 gennaio 1984 e 12 gennaio 1984, citati nelle premesse, sono abrogati e sostituiti dal presente decreto.