IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa; Tenuto conto che le norme di cui al capitolo VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato; Tenuta presente l'esigenza di uniformita' di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali; Ritenuto pertanto necessario ed urgente aggiornare la normativa nazionale sopra richiamata per allinearla alle citate istruzioni internazionali; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Decreta: Art. 1. I seguenti prodotti chimici sono classificati, ai fini del trasporto marittimo in colli, secondo quanto qui di seguito prescritto: 1) nella classe 3 (liquidi infiammabili) - Sottoclasse A - deve essere inserito il seguente nuovo prodotto: Sigla: 3-A.32 Denominazione: Dimetilammina in soluzione Formula: (CH3)2 NH Punto di infiammabilita': inferiore a -18C Limiti di esplosivita': 2,8% - 14,4% Caratteristiche: soluzione acquosa di un gas infiammabile avente odore di pesce e di ammoniaca. Punto di infiammabilita' per una soluzione al 60% in acqua: -32C (vaso chiuso). Miscibile con l'acqua. Imballaggi ammessi: a) recipienti di vetro chiuso ermeticamente, di capacita' non superiore a 5 litri, imballati con adatta materia assorbente di imbottitura in casse di legno o in fusti di metallo. Quantita' massima per ogni collo: 75 litri; b) recipienti metallici chiusi ermeticamente, di capacita' non superiore a 25 litri, imballati in casse di legno o in fusti di metallo. Quantita' massima per ogni collo: 45 litri; c)fusti metallici di capacita' non superiore a 450 litri. Etichetta: Mod. C Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco. Stivaggio su navi da passaggeri: vietato; 2) nella classe 3 (liquidi infiammabili) - Sottoclasse B - la tabella Sigla 3-B.50 e' sostituita dalla seguente: Sigla: 3-B.50 Denominazione: Dimetilammina in soluzione Formula: (CH3)2 NH Punto di infiammabilita': inferiore a 23C ma superiore a -18C (incluso) Limiti di esplosivita': 2,8% - 14,4% Caratteristiche: soluzione acquosa di un gas infiammabile avente odore di pesce e di ammoniaca. Punto di infiammabilita' per una soluzione al 25% in acqua: 0C (vaso chiuso). Miscibile con l'acqua. Imballaggi ammessi: vedere art. 18 delle norme particolari rela- tive alla classe 3 Etichetta: Mod. C Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte in luogo fresco. Stivaggio su navi da passaggeri: soltanto sul ponte; 3) il "Copolimero acetato di vinile/alcol vinilico in solventi organici alifatici" e' un liquido infiammabile della classe 3, appartenente alle "soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose" (tabella Sigla 3-B.106 bis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1991 Il Ministro: FACCHIANO