IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
   Vista la legge 5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
   Visto  l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare,
sbarco e trasbordo delle merci pericolose  in  colli,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;
   Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e
successivi  emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai
sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
   Tenuto conto che le norme di cui  al  capitolo  VII  della  citata
Convenzione  del  1974,  come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti
tecnici,  alle  istruzioni  contenute   nel   Codice   internazionale
marittimo   sulle   merci  pericolose  (IMDG  Code),  adottato  dalla
Organizzazione internazionale marittima (IMO)  con  risoluzione  A.81
(IV) del 27 settembre 1965, come modificato;
   Tenuta  presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia  per  motivi  di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
   Ritenuto  pertanto  necessario  ed urgente aggiornare la normativa
nazionale sopra richiamata  per  allinearla  alle  citate  istruzioni
internazionali;
   Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I  seguenti  prodotti  chimici  sono  classificati,  ai  fini  del
trasporto  marittimo  in  colli,  secondo  quanto  qui   di   seguito
prescritto:
    1)  nella  classe 3 (liquidi infiammabili) - Sottoclasse A - deve
essere inserito il seguente nuovo prodotto:
  Sigla: 3-A.32
   Denominazione: Dimetilammina in soluzione
   Formula: (CH3)2 NH
   Punto di infiammabilita': inferiore a -18›C
  Limiti di esplosivita': 2,8% - 14,4%
   Caratteristiche: soluzione acquosa di un gas  infiammabile  avente
odore  di  pesce  e  di  ammoniaca.  Punto di infiammabilita' per una
soluzione al  60%  in  acqua:  -32›C  (vaso  chiuso).  Miscibile  con
l'acqua.
   Imballaggi ammessi:
     a)  recipienti  di  vetro chiuso ermeticamente, di capacita' non
superiore a 5 litri,  imballati  con  adatta  materia  assorbente  di
imbottitura  in  casse  di  legno  o  in  fusti di metallo. Quantita'
massima per ogni collo: 75 litri;
     b) recipienti metallici chiusi ermeticamente, di  capacita'  non
superiore  a  25  litri,  imballati  in  casse di legno o in fusti di
metallo. Quantita' massima per ogni collo: 45 litri;
     c)fusti metallici di capacita' non superiore a 450 litri.
   Etichetta: Mod. C
   Stivaggio su navi da carico: sopra  o  sotto  il  ponte  in  luogo
fresco.
   Stivaggio su navi da passaggeri: vietato;
    2)  nella  classe  3  (liquidi infiammabili) - Sottoclasse B - la
tabella Sigla 3-B.50 e' sostituita dalla seguente:
  Sigla: 3-B.50
   Denominazione: Dimetilammina in soluzione
   Formula: (CH3)2 NH
   Punto di infiammabilita': inferiore a 23›C ma  superiore  a  -18›C
(incluso)
  Limiti di esplosivita': 2,8% - 14,4%
   Caratteristiche:  soluzione  acquosa di un gas infiammabile avente
odore di pesce e di  ammoniaca.  Punto  di  infiammabilita'  per  una
soluzione al 25% in acqua: 0›C (vaso chiuso). Miscibile con l'acqua.
   Imballaggi  ammessi:  vedere art. 18 delle norme particolari rela-
tive alla classe 3
   Etichetta: Mod. C
   Stivaggio su navi da carico: sopra  o  sotto  il  ponte  in  luogo
fresco.
   Stivaggio su navi da passaggeri: soltanto sul ponte;
    3)  il  "Copolimero  acetato di vinile/alcol vinilico in solventi
organici alifatici"  e'  un  liquido  infiammabile  della  classe  3,
appartenente  alle  "soluzioni,  miscele,  formulati  e  preparazioni
commerciali liquide o anche pastose" (tabella Sigla 3-B.106 bis).
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO