IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il quale prevede che quando le condizioni climatiche in
talune  zone  viticole  lo  rendano  necessario  gli   Stati   membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale)  delle  uve  fresche,  del
mosto  di  uve,  del  mosto  di uve parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui  all'art.
7  del  regolamento  medesimo,  gli  Stati membri interessati possono
autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo  o  parziale)  dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n.  358/79  del  5
febbraio   1979   il   quale  prevede  che  ogni  Stato  membro  puo'
autorizzare, quando le condizioni climatiche nel  suo  territorio  lo
abbiano  reso  necessario,  l'arricchimento  delle  partite destinate
all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato
1› del regolamento CEE n. 822/87;
  Tenuto conto che sussistono le condizioni perche' le operazioni  di
aumento del titolo alcolometrico possano essere effettuate nella zona
viticola  C/I/b  nonche'  nelle  zone  C/II  e  C/III/B ricadenti nel
territorio nazionale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella zona vitivinicola C/I/b nonche' nelle zone vitivinicole  C/II
e  C/III/B ricadenti nel territorio nazionale e' consentito aumentare
il  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei   prodotti   della
vendemmia dell'anno 1991.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  ed  entro il limite massimo di due gradi come previsto dai
regolamenti comunitari sopracitati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione.
   Roma, 7 agosto 1991
                                                   Il Ministro: GORIA