IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale; Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992; Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA, di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale; Visti in particolare, della stessa legge n. 752/1986, l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa; Visto l'art. 1 della citata legge n. 201/91 che prevede che il CIPE ripartisca i fondi per l'anno 1991 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge; Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1989; Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche connesse nell'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente il regolamento sulla organizzazione e sulle pro- cedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta Conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria per il 1991) e la legge 29 dicembre 1990, n. 406, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e il bilancio pluriennale per il triennio 1991-93; Visti i piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino approvati con delibera CIPE del 28 giugno 1990; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988: "Direttive sui fondi comunitari a finalita' strutturali"; Vista la delibera CIPE in data 30 luglio 1991 relativa al programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1991 con il concorso comunitario per il settore agricoltura; Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano anche attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87 e che pertanto gli stanziamenti recati dall'art. 5 della legge n. 752/86 sono trasferiti al predetto fondo; Visto il comma 1, lettera b), dell'art. 20 del decretolegge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38; Considerato che il decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38 (Norme in materia di finanza locale ecc.) ha tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali; Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le note n. 24287/1081 del 15 luglio 1991, n. 10650 del 18 luglio 1991, n. 18547/10673 del 26 luglio 1991 e n. 10707 del 1 agosto 1991, concernente sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti, sia le linee di intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonche' quelle relative all'attuazione dell'art. 6; Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), il quale prevede che il fondo regionale di sviluppo, ex art. 9 legge n. 281/70, e' costituito, fra l'altro, da una quota variabile, determinata con legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore; Considerato che non si e' ancora proceduto per il corrente esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 158/90, all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti debbono costituire la quota variabile di cui al succitato art. 3, comma 1; Ritenuto pertanto, nelle more di detta individuazione di procedere al riparto dei fondi di cui alla citata legge n. 201/91 per l'esercizio 1991 secondo le procedure della legge n. 752/86; Considerato che sulla detta proposta il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa; Considerato altresi' che sulla medesima proposta si e' espressa favorevolmente in data 1 agosto 1991 la Conferenza Stato regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88; Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Delibera: 1. Lo stanziamento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 201/91 per l'esercizio finanziario 1991, pari a 2.675 miliardi di lire, e' ripartito secondo quanto indicato negli allegati A, B, C/1, C/2, D, E e E/1. 2. Del predetto stanziamento di lire 2.675 miliardi la somma di lire 1.252 miliardi e' destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4 della legge n. 752/86, delle regioni a statuto ordinario e la somma di lire 50 miliardi al finanziamento dei mutui di miglioramento fondiario ex art. 18 legge n. 984/77 di cui all'art. 3, comma 2 della medesima legge n. 752/86. 3. Le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/86, determinate in lire 1.040 miliardi, sono attribuite cosi' come indicato negli allegati C/1 e C/2. Degli stessi allegati ne sono parimenti approvati i contenuti. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3, del citato art. 4, possa essere affidata ad organismi specializzati, sara' data priorita' agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole. 4. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovra' essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano piu' regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali. 5. Al fine di consentire l'attuazione di programmi pluriennali nel quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero dell'agricoltura potra' approvare programmi pluriennali, tuttavia di durata non superiore a quella della legge di rilancio programmatico e finanziario di cui alla legge n. 201/91, il cui finanziamento sara' assicurato attraverso stanziamenti annuali nell'ambito di una programmazione pluriennale della spesa. 6. La realizzazione dei progetti di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 4 della legge n. 752 citata puo' essere assicurata attraverso il finanziamento di lotti funzionali nel quadro di una programmazione pluriennale della spesa, di durata comunque, non superiore a quella della citata legge n. 201/91. 7. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 4 della legge n. 752/86, sono previsti contributi in conto capitale e/o concorsi attualizzati sugli interessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle Cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditivita' per la loro competitivita' sui mercati. 8. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 4 della legge n. 752/86, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni esprimono il proprio parere sulla compatibilita' delle iniziative con i progetti regionali di sviluppo. 9. I fondi recati dalla legge n. 201/91, quando sono destinati a realizzare iniziative a favore del Mezzogiorno, sono da considerare quale quota parte di intervento ordinario per la realizzazione dei programmi di attivita' derivanti dagli accordi di programma che saranno sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le regioni. 10. Lo stanziamento destinato all'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali, determinato in lire 233 miliardi, e' ripartito secondo quanto previsto dall'allegato D. Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87, provvedera' ai relativi trasferimenti secondo le modalita' e le indicazioni di cui alla delibera CIPE del 30 luglio 1991 citata in premessa. 11. Lo stanziamento destinato all'attuazione del Piano forestale nazionale approvato del CIPE il 2 dicembre 1987, pari a 100 miliardi di lire, e' destinato al finanziamento delle azioni di cui agli allegati E ed E/1. 12. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1991 citata in premessa, nonche' di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per quanto concerne le finalita' della legge n. 183/89 (difesa del suolo) citata in premessa. 13. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera. Roma, 2 agosto 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO