IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura, che  si  propone  il  fine  di
assicurare  continuita'  pluriennale  e  coerenza  programmatica alla
spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;
  Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare  l'art.  1
che  differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla
data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale
per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il
1992;
  Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/1986 ed in particolare  il
comma   1   che  attribuisce  al  CIPE  le  funzioni  precedentemente
esercitate dal  CIPAA,  di  programmazione  in  materia  di  politica
agricola, agroalimentare e forestale;
  Visti  in  particolare,  della  stessa legge n. 752/1986, l'art. 3,
relativo all'attribuzione dei fondi alle  regioni  ed  alle  province
autonome;  l'art.  4,  concernente  il  finanziamento  delle azioni a
carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;  l'art.  5,  relativo  al  finanziamento   dei   regolamenti
comunitari  in  materia  di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al
finanziamento delle azioni nel campo della  forestazione  produttiva,
protettiva e conservativa;
  Visto l'art. 1 della citata legge n. 201/91 che prevede che il CIPE
ripartisca  i  fondi  per  l'anno  1991 entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge;
  Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la
revisione  del  programma  quadro  del   Piano   agricolo   nazionale
1986-1990,   predisposto   dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 28 novembre 1989;
  Vista la delibera CIPE in data 2  dicembre  1987  che  approva  tra
l'altro  il  Piano  forestale  nazionale  predisposto  dal  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,   pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1988;
  Vista  la  legge  16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento
delle politiche connesse nell'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  ed  all'adeguamento  dell'ordinamento  interno   agli   atti
normativi comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, concernente il regolamento sulla organizzazione e sulle  pro-
cedure  amministrative  del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie;
  Vista la legge 18  maggio  1989,  n.  183,  relativa  al  riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12,
che  istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
  Visto il decreto legislativo n. 418 del 16  dicembre  1989,  ed  in
particolare  l'art.  3,  il quale conferisce alla suddetta Conferenza
Stato-regioni   le   attribuzioni   della    soppressa    commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria per il
1991) e la legge 29 dicembre 1990, n. 406, che approva il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  1991  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 1991-93;
  Visti i piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario,
ovino-caprino approvati con delibera CIPE del 28 giugno 1990;
  Vista  la  delibera  CIPE  21  dicembre  1988: "Direttive sui fondi
comunitari a finalita' strutturali";
  Vista la delibera CIPE in data 30 luglio 1991 relativa al programma
degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1991 con  il
concorso comunitario per il settore agricoltura;
  Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano
anche  attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge n. 183/87 e che pertanto gli  stanziamenti
recati  dall'art. 5 della legge n. 752/86 sono trasferiti al predetto
fondo;
  Visto il comma 1, lettera b),  dell'art.  20  del  decretolegge  28
dicembre  1989,  n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e
di  rapporti  finanziari  fra  lo  Stato  e   le   regioni,   nonche'
disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Considerato  che  il decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28
febbraio 1990, n. 38 (Norme in materia di finanza locale ecc.) ha tra
l'altro stabilito che le regioni a statuto  speciale  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  escluse dal riparto dei fondi
dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello  stesso
art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/1986;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
gennaio  1991 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli
enti del settore pubblico allargato per il 1991 ed in particolare  le
disposizioni  relative alle spese in conto capitale previste da leggi
pluriennali;
  Vista la proposta presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con le note n. 24287/1081 del 15 luglio 1991, n. 10650 del 18
luglio 1991, n. 18547/10673 del 26 luglio 1991  e  n.  10707  del  1›
agosto  1991,  concernente  sia la ripartizione dei fondi di cui agli
articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti,  sia  le  linee  di  intervento  delle
azioni  orizzontali  di cui al citato art. 4, nonche' quelle relative
all'attuazione dell'art. 6;
  Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di  delega  in
materia  di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni,
ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), il quale prevede che
il fondo regionale di  sviluppo,  ex  art.  9  legge  n.  281/70,  e'
costituito,  fra  l'altro,  da  una  quota variabile, determinata con
legge finanziaria su base triennale, comprensiva  degli  stanziamenti
annuali previsti dalle vigenti leggi di settore;
  Considerato  che  non  si  e'  ancora  proceduto  per  il  corrente
esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge  n.
158/90,  all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti
debbono costituire la quota variabile di cui  al  succitato  art.  3,
comma 1;
  Ritenuto  pertanto, nelle more di detta individuazione di procedere
al riparto  dei  fondi  di  cui  alla  citata  legge  n.  201/91  per
l'esercizio 1991 secondo le procedure della legge n. 752/86;
  Considerato   che   sulla   detta   proposta  il  comitato  tecnico
interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della  legge  suddetta,
ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;
  Considerato  altresi'  che  sulla  medesima proposta si e' espressa
favorevolmente in data 1› agosto 1991 la Conferenza Stato regioni  di
cui all'art. 12 della legge n. 400/88;
  Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
                              Delibera:
  1.  Lo  stanziamento  previsto  dal secondo comma dell'art. 1 della
legge n. 201/91  per  l'esercizio  finanziario  1991,  pari  a  2.675
miliardi di lire, e' ripartito secondo quanto indicato negli allegati
A, B, C/1, C/2, D, E e E/1.
  2.  Del  predetto  stanziamento  di lire 2.675 miliardi la somma di
lire 1.252 miliardi e' destinata al finanziamento  dei  programmi  di
cui  all'art.  3,  comma  4  della  legge  n. 752/86, delle regioni a
statuto ordinario e la somma di lire 50 miliardi al finanziamento dei
mutui di miglioramento fondiario ex art. 18 legge n.  984/77  di  cui
all'art. 3, comma 2 della medesima legge n. 752/86.
  3.  Le  somme  destinate  all'attuazione  delle azioni previste dai
commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/86,  determinate  in  lire
1.040  miliardi,  sono  attribuite cosi' come indicato negli allegati
C/1 e C/2. Degli  stessi  allegati  ne  sono  parimenti  approvati  i
contenuti. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui
ai commi 2 e 3, del citato art. 4, possa essere affidata ad organismi
specializzati,   sara'   data   priorita'  agli  organismi  che  sono
espressione delle organizzazioni agricole.
  4. Per quanto  concerne  le  azioni  da  realizzare  in  regime  di
cofinanziamento,  la  partecipazione  finanziaria  dello Stato dovra'
essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli  interventi
da svolgere interessano piu' regioni, il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste  e  le  stesse  regioni  o province autonome stipulano
appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e
gli  obiettivi  da  conseguire  sono  definiti  attraverso  specifici
programmi nazionali.
  5.  Al fine di consentire l'attuazione di programmi pluriennali nel
quadro delle azioni di cui all'art. 4, il Ministero  dell'agricoltura
potra'  approvare  programmi  pluriennali,  tuttavia  di  durata  non
superiore  a  quella  della  legge  di   rilancio   programmatico   e
finanziario  di  cui alla legge n. 201/91, il cui finanziamento sara'
assicurato  attraverso  stanziamenti  annuali  nell'ambito   di   una
programmazione pluriennale della spesa.
  6. La realizzazione dei progetti di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 4
della  legge  n.  752  citata  puo'  essere  assicurata attraverso il
finanziamento di lotti funzionali nel quadro  di  una  programmazione
pluriennale  della  spesa, di durata comunque, non superiore a quella
della citata legge n. 201/91.
  7. Nel quadro degli interventi  di  cui  al  comma  3,  lettera  c)
dell'art.  4 della legge n. 752/86, sono previsti contributi in conto
capitale  e/o  concorsi   attualizzati   sugli   interessi   per   la
realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle Cooperative
di   rilevanza   nazionale  di  raggiungere  equilibri  finanziari  e
redditivita' per la loro competitivita' sui mercati.
  8.  Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale,
di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 4 della legge n.  752/86,  su
richiesta  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni
esprimono il proprio parere sulla compatibilita' delle iniziative con
i progetti regionali di sviluppo.
  9. I fondi recati dalla legge n. 201/91, quando  sono  destinati  a
realizzare  iniziative  a favore del Mezzogiorno, sono da considerare
quale quota parte di intervento ordinario per  la  realizzazione  dei
programmi  di  attivita'  derivanti  dagli  accordi  di programma che
saranno  sottoscritti  tra  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  e l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno o tra il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
l'ufficio   del   Ministro   per   gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno e le regioni.
  10.  Lo  stanziamento  destinato  all'attuazione  dei   regolamenti
comunitari agricoli strutturali, determinato in lire 233 miliardi, e'
ripartito  secondo  quanto  previsto  dall'allegato  D.  Il  Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge  n.  183/87,  provvedera'  ai
relativi  trasferimenti  secondo le modalita' e le indicazioni di cui
alla delibera CIPE del 30 luglio 1991 citata in premessa.
  11. Lo stanziamento destinato all'attuazione  del  Piano  forestale
nazionale  approvato del CIPE il 2 dicembre 1987, pari a 100 miliardi
di lire, e' destinato al  finanziamento  delle  azioni  di  cui  agli
allegati E ed E/1.
  12.  Nell'attuazione  della  presente  delibera  le amministrazioni
interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri  del  12  gennaio  1991  citata  in  premessa,
nonche' di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori
pubblici,  dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per  quanto
concerne le finalita' della legge n. 183/89 (difesa del suolo) citata
in premessa.
  13.  Gli  allegati  sopra  indicati  fanno  parte  integrante della
presente delibera.
   Roma, 2 agosto 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO