IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia
residenziale, e le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
proroga  fino  al  31  dicembre  1922  l'obbligo  del  pagamento  dei
contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) e c), della  legge
14 febbraio 1963, n. 60, e dispone che di tali contributi sia versata
in  entrata  al  bilancio  dello Stato, per il 1988, la quota di lire
1.250 miliardi e, per il periodo 1989-92,  la  quota  di  lire  1.000
miliardi in ragione di anno, assegnando le quote residue all'edilizia
residenziale   pubblica  per  la  costruzione  di  abitazioni  per  i
lavoratori  dipendenti,  con  una  riserva  del  70%  a  favore   del
Mezzogiorno;
  Visto l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 67/1988 che stanzia
150  miliardi  per  ciascuno  degli esercizi 1988-89-90 in materia di
edilizia agevolata;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del  13  aprile
1989,  che  ha  dichiarato incostituzionale l'art. 22, comma 2, della
legge n. 67/1988 nella parte in cui non destina l'intero gettito  dei
citati contributi all'edilizia residenziale;
  Visto   l'art.  18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991,  n.  203,  che
riserva  lire  50  miliardi,  a  valere  sul limite di impegno di 150
miliardi relativo al 1990, per un programma straordinario di edilizia
agevolata e lire 600 miliardi dei  contributi  di  cui  all'art.  10,
comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 60/1963 relativi agli
anni   1990-91   per   un   programma   straordinario   di   edilizia
sovvenzionata, richiamandosi, per  quanto  concerne  il  riparto  dei
restanti  proventi,  alla  riserva  a  favore  del  Mezzogiorno posta
dall'art. 2, comma 1, lettera e), della menzionata legge n. 457/78;
  Vista la  proposta  redatta,  su  mandato  del  CER,  dal  comitato
esecutivo   e   trasmessa   dal   Ministero  dei  lavori  pubblici  -
Segretariato CER, con foglio n. 102 del 4 luglio 1991,  proposta  con
la  quale  viene  presentato  un piano di riparto dei fondi destinati
all'edilizia residenziale pubblica per il biennio 1990-91,  al  netto
delle  cifre  riservate  al programma straordinario di cui al comma 1
del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 152/1991;
  Considerato che, per il riparto suddetto,  sono  stati  adottati  i
parametri  utilizzati per il riparto dei fondi destinati all'edilizia
residenziale pubblica nel biennio precedente, confermandone quindi la
validita', e considerato che  gia'  nella  propria  delibera  del  27
ottobre  1988,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  284 del 3
dicembre 1988, veniva sottolineato come alcuni indici assunti a  base
di  detti  parametri avessero subi'to, in questi ultimi anni, "scarti
contenuti";
  Considerato che comunque il CER si e' impegnato a ridefinire  entro
il  corrente  anno  gli  indicatori finalizzati alla ripartizione dei
fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica  da  applicarsi  a
partire dal 1992;
  Considerato  che il comitato esecutivo del CER, nel redigere il pi-
ano  di  riparto  di  cui  sopra,  si  e'  richiamato  a  circostanze
eccezionali  per  prospettare l'opportunita' di assegnare 30 miliardi
di lire al comune di Ancona per il completamento del programma di cui
alla legge 15 febbraio 1975, n. 7;
  Visto  il  parere favorevole formulato, nella seduta dell'11 luglio
c.a., dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome;
  Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;
                              Delibera:
  1. E' approvato un programma di:
   1.1.  edilizia  sovvenzionata  per  gli  anni  1990-91,  alla  cui
copertura si provvede con lire 5.400 miliardi derivanti dai  proventi
relativi  ai contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c),
della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (proventi pari a complessive lire
6.000 miliardi, di cui 2.951 versati nel 1990 e 3.049 stimati per  il
1991)  al  netto  dei 600 miliardi di lire che l'art. 18 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio  1991,
n. 203, destina ad un programma straordinario;
   1.2.  edilizia  agevolata  convenzionata per l'anno 1990, alla cui
realizzazione si provvedera' a valere sul limite di impegno  di  lire
150  miliardi  relativo al 1990 previsto dall'art. 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e ridotto a lire 100 miliardi per effetto
dell'art. 18 del decreto-legge citato al punto precedente;
  2. Il programma e' finalizzato:
   2.1.  alla  realizzazione  di  programmi  edilizi  ed  urbanistici
integrati  come definiti al punto 2 dalla propria delibera 27 ottobre
1988, menzionata in premessa;
   2.2.  all'incremento  del  parco  abitativo,  utilizzando  sia  lo
strumento  delle  nuove  costruzioni sia lo strumento, da parte degli
IACP e dei comuni, dell'acquisto di immobili di nuova  costruzione  o
da  recuperare,  nonche'  alla  realizzazione di opere di adeguamento
alla normativa vigente in tema di impianti, barriere  architettoniche
e  parcheggi  nella  misura  non  superiore  al 15% del finanziamento
assegnato (edilizia sovvenzionata);
   2.3. alla costruzione di abitazioni ed al recupero del  patrimonio
esistente  da  parte  di  imprese  edilizie,  cooperative  e relativi
consorzi (edilizia agevolata convenzionata);
   2.4. ad opere di urbanizzazione necessarie  agli  insediamenti  di
edilizia residenziale pubblica;
   2.5.  al  completamento  dei  programmi  di  edilizia residenziale
pubblica avviati e non portati a termine per carenza di finanziamenti
anche per sopravvenuti maggiori oneri di esproprio.
  Gli interventi di edilizia agevolata-sovvenzionata sono  realizzati
con i mutui di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che
saranno  concessi anche per il preammortamento con le modalita' defi-
nite dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 92, del 20 aprile  1989,  e  nei  limiti  dei  massimali
consentiti.
  3.  Sui  finanziamenti  di  cui  al punto 1.1 sono accantonate: una
quota del 2% per i fini previsti dall'art. 3, comma  1,  lettera  q),
della legge n. 457/78; altra quota dell'1% destinata ai fini previsti
dall'art.  4,  comma  8,  del  decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94,  ed  una
cifra  di 30 miliardi di lire da assegnare al comune di Ancona per il
completamento del programma di cui alla legge 15 febbraio 1975, n. 7.
La restante disponibilita' e' ripartita,  secondo  il  piano  di  cui
all'allegata  tabella  A,  tra  le  regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
  4. Sulla somma indicata al punto 1.2  sono  accantonate  due  quote
pari,  rispettivamente, al 2% ed al 3% da destinare alle finalita' di
cui all'art. 3, comma  1,  lettera  q),  della  legge  n.  457/78  ed
all'art.  4, comma 8, del decreto-legge n. 9/1982 richiamato al punto
precedente. La restante disponibilita' e' ripartita tra le regioni  e
le  province  autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato
nell'allegata tabella B.
  5. Tutte le quote annuali dei limiti di impegno assegnate ai  sensi
della  legge  n.  457/78  e successive a favore di ciascuna regione e
provincia autonoma per gli interventi di edilizia agevolata che,  per
qualsiasi  causa, non risultino necessarie alla erogazione delle rate
semestrali dei contributi a suo  tempo  concessi  restano  attribuite
alle rispettive regioni e province autonome.
  Tali  disponibilita'  possono  essere  destinate,  oltre  che  alla
copertura  di  eventuali  maggiori  oneri  dei   programmi   avviati,
all'attivazione  di  nuovi  interventi  indicati  al  punto  2  della
presente delibera.
 Invita le regioni ad adeguarsi alle indicazioni di cui alla  propria
delibera  del  28 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
201 del 29 agosto 1990 ed in particolare:
   a procedere alla formulazione dei programmi regionali ed alle rel-
ative localizzazioni entro novanta giorni dalla  comunicazione  della
presente delibera, dandone immediata notizia ai comuni interessati ed
ai  soggetti  destinatari  dei  finanziamenti:  il  CER provvedera' a
segnalare tempestivamente i casi in cui il termine predetto non venga
rispettato, in modo  che  possa  essere  dato  sollecito  avvio  alla
procedura  prevista,  per  fattispecie  del  genere, dall'art. 11 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,  convertito,  con  modifiche,
nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche;
   a  sollecitare  i comuni al rigoroso rispetto dei termini di legge
per gli adempimenti di loro competenza.
    Roma, 30 luglio 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO