IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che reca norme per l'edilizia residenziale, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che proroga fino al 31 dicembre 1922 l'obbligo del pagamento dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dispone che di tali contributi sia versata in entrata al bilancio dello Stato, per il 1988, la quota di lire 1.250 miliardi e, per il periodo 1989-92, la quota di lire 1.000 miliardi in ragione di anno, assegnando le quote residue all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70% a favore del Mezzogiorno; Visto l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 67/1988 che stanzia 150 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988-89-90 in materia di edilizia agevolata; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 13 aprile 1989, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 22, comma 2, della legge n. 67/1988 nella parte in cui non destina l'intero gettito dei citati contributi all'edilizia residenziale; Visto l'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che riserva lire 50 miliardi, a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1990, per un programma straordinario di edilizia agevolata e lire 600 miliardi dei contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 60/1963 relativi agli anni 1990-91 per un programma straordinario di edilizia sovvenzionata, richiamandosi, per quanto concerne il riparto dei restanti proventi, alla riserva a favore del Mezzogiorno posta dall'art. 2, comma 1, lettera e), della menzionata legge n. 457/78; Vista la proposta redatta, su mandato del CER, dal comitato esecutivo e trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato CER, con foglio n. 102 del 4 luglio 1991, proposta con la quale viene presentato un piano di riparto dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per il biennio 1990-91, al netto delle cifre riservate al programma straordinario di cui al comma 1 del menzionato art. 18 del decreto-legge n. 152/1991; Considerato che, per il riparto suddetto, sono stati adottati i parametri utilizzati per il riparto dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica nel biennio precedente, confermandone quindi la validita', e considerato che gia' nella propria delibera del 27 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1988, veniva sottolineato come alcuni indici assunti a base di detti parametri avessero subi'to, in questi ultimi anni, "scarti contenuti"; Considerato che comunque il CER si e' impegnato a ridefinire entro il corrente anno gli indicatori finalizzati alla ripartizione dei fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica da applicarsi a partire dal 1992; Considerato che il comitato esecutivo del CER, nel redigere il pi- ano di riparto di cui sopra, si e' richiamato a circostanze eccezionali per prospettare l'opportunita' di assegnare 30 miliardi di lire al comune di Ancona per il completamento del programma di cui alla legge 15 febbraio 1975, n. 7; Visto il parere favorevole formulato, nella seduta dell'11 luglio c.a., dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici; Delibera: 1. E' approvato un programma di: 1.1. edilizia sovvenzionata per gli anni 1990-91, alla cui copertura si provvede con lire 5.400 miliardi derivanti dai proventi relativi ai contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (proventi pari a complessive lire 6.000 miliardi, di cui 2.951 versati nel 1990 e 3.049 stimati per il 1991) al netto dei 600 miliardi di lire che l'art. 18 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, destina ad un programma straordinario; 1.2. edilizia agevolata convenzionata per l'anno 1990, alla cui realizzazione si provvedera' a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e ridotto a lire 100 miliardi per effetto dell'art. 18 del decreto-legge citato al punto precedente; 2. Il programma e' finalizzato: 2.1. alla realizzazione di programmi edilizi ed urbanistici integrati come definiti al punto 2 dalla propria delibera 27 ottobre 1988, menzionata in premessa; 2.2. all'incremento del parco abitativo, utilizzando sia lo strumento delle nuove costruzioni sia lo strumento, da parte degli IACP e dei comuni, dell'acquisto di immobili di nuova costruzione o da recuperare, nonche' alla realizzazione di opere di adeguamento alla normativa vigente in tema di impianti, barriere architettoniche e parcheggi nella misura non superiore al 15% del finanziamento assegnato (edilizia sovvenzionata); 2.3. alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio esistente da parte di imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi (edilizia agevolata convenzionata); 2.4. ad opere di urbanizzazione necessarie agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica; 2.5. al completamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica avviati e non portati a termine per carenza di finanziamenti anche per sopravvenuti maggiori oneri di esproprio. Gli interventi di edilizia agevolata-sovvenzionata sono realizzati con i mutui di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che saranno concessi anche per il preammortamento con le modalita' defi- nite dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92, del 20 aprile 1989, e nei limiti dei massimali consentiti. 3. Sui finanziamenti di cui al punto 1.1 sono accantonate: una quota del 2% per i fini previsti dall'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/78; altra quota dell'1% destinata ai fini previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed una cifra di 30 miliardi di lire da assegnare al comune di Ancona per il completamento del programma di cui alla legge 15 febbraio 1975, n. 7. La restante disponibilita' e' ripartita, secondo il piano di cui all'allegata tabella A, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Sulla somma indicata al punto 1.2 sono accantonate due quote pari, rispettivamente, al 2% ed al 3% da destinare alle finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457/78 ed all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 9/1982 richiamato al punto precedente. La restante disponibilita' e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto indicato nell'allegata tabella B. 5. Tutte le quote annuali dei limiti di impegno assegnate ai sensi della legge n. 457/78 e successive a favore di ciascuna regione e provincia autonoma per gli interventi di edilizia agevolata che, per qualsiasi causa, non risultino necessarie alla erogazione delle rate semestrali dei contributi a suo tempo concessi restano attribuite alle rispettive regioni e province autonome. Tali disponibilita' possono essere destinate, oltre che alla copertura di eventuali maggiori oneri dei programmi avviati, all'attivazione di nuovi interventi indicati al punto 2 della presente delibera. Invita le regioni ad adeguarsi alle indicazioni di cui alla propria delibera del 28 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990 ed in particolare: a procedere alla formulazione dei programmi regionali ed alle rel- ative localizzazioni entro novanta giorni dalla comunicazione della presente delibera, dandone immediata notizia ai comuni interessati ed ai soggetti destinatari dei finanziamenti: il CER provvedera' a segnalare tempestivamente i casi in cui il termine predetto non venga rispettato, in modo che possa essere dato sollecito avvio alla procedura prevista, per fattispecie del genere, dall'art. 11 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modifiche, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e successive modifiche; a sollecitare i comuni al rigoroso rispetto dei termini di legge per gli adempimenti di loro competenza. Roma, 30 luglio 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO