IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  in  particolare  l'art.  19  che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  di  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge  20  aprile  1976,  n.  195, ed in particolare gli
articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta'
di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante orticole;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio delle Comunita' europee del 29
settembre  1970,  n.  70/458/CEE,  relativa  alla commercializzazione
delle sementi di ortaggi, modificata da ultimo dalla direttiva del 13
giugno  1988,  n.  88/380/CEE, dello stesso Consiglio, in particolare
l'art. 10, paragrafo 2;
  Considerato  che l'allegato alla decisione del 12 dicembre 1988, n.
89/7/CEE, della Commissione delle Comunita' europee, modificata dalla
decisione   del   10  febbraio  1989,  n.  89/138/CEE,  della  stessa
Commissione,  nella versione modificata, elenca le varieta' di specie
vegetali ufficialmente ammesse;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della citata
direttiva   n.  70/458/CEE,  sono  state  adottate  misure  ufficiali
organizzate    a    livello    comunitario   che   hanno   consentito
l'identificazione   di  un  certo  numero  di  varieta'  derivate  da
varieta', ufficialmente ammesse;
  Considerato  che  a  seguito  delle  misure ufficiali organizzate a
livello  comunitario  e'  risultato  che talune delle varieta' di cui
sopra,  o delle varieta' da esse derivate, non possono essere consid-
erate distinte da altre varieta' ufficialmente ammesse;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 12
novembre  1990,  n. 90/639/CEE, che stabilisce le denominazioni delle
varieta'  derivate  da varieta' di specie di piante orticole elencate
nella citata decisione n. 89/7/CEE della Commissione stessa;
  Considerato  che e' necessario adeguare sia le denominazioni sia le
descrizioni  delle  caratteristiche  delle  varieta'  elencate  nella
citata  decisione  n.  89/7/CEE  della  Commissione  delle  Comunita'
europee  ed  iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie
di piante orticole;
  Considerato   che  alcune  delle  varieta'  elencate  nella  citata
decisione  n.  89/7/CEE  della  Commissione  delle Comunita' europee,
iscritte  nei  registri  nazionali delle varieta' di specie di piante
orticole,  non  rivestono  piu'  interesse  da  parte dei richiedenti
l'iscrizione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le denominazioni varietali, ed i relativi sinonimi segnalati con un
trattino  sotto  le  denominazioni  medesime,  elencate  nella  prima
colonna,  reiscritte  nel registro nazionale delle varieta' di specie
di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto
in  quanto  "sementi  standard" con decreto ministeriale del 2 giugno
1988,  sono sostituite dalle corrispondenti denominazioni varietali e
dai relativi sinonimi a fianco di ciascuna di esse indicate.
  Le   descrizioni   delle   varieta'   corrispondenti   alle   nuove
denominazioni,   risultanti  dalle  misure  ufficiali  organizzate  a
livello comunitario citate in premessa, sono depositate presso questo
Ministero.
  La responsabilita' della conservazione in purezza di dette varieta'
e'  affidata  ai nominativi a fianco di ciascuna di esse elencati. Le
ragioni sociali e gli indirizzi dei suddetti nominativi sono
  riportati,  in  ordine  alfabetico,  nell'allegato  1  al  presente
  decreto.
Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino, le
denominazioni varietali, ed i relativi sinonimi, elencate nella prima
colonna potranno essere usate fino alla data del 30 giugno 1993.


     ---->  Vedere Elenco da Pag. 19 a Pag. 25 della G.U.  <----