IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, di registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante orticole e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante orticole; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 29 settembre 1970, n. 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, modificata da ultimo dalla direttiva del 13 giugno 1988, n. 88/380/CEE, dello stesso Consiglio, in particolare l'art. 10, paragrafo 2; Considerato che l'allegato alla decisione del 12 dicembre 1988, n. 89/7/CEE, della Commissione delle Comunita' europee, modificata dalla decisione del 10 febbraio 1989, n. 89/138/CEE, della stessa Commissione, nella versione modificata, elenca le varieta' di specie vegetali ufficialmente ammesse; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della citata direttiva n. 70/458/CEE, sono state adottate misure ufficiali organizzate a livello comunitario che hanno consentito l'identificazione di un certo numero di varieta' derivate da varieta', ufficialmente ammesse; Considerato che a seguito delle misure ufficiali organizzate a livello comunitario e' risultato che talune delle varieta' di cui sopra, o delle varieta' da esse derivate, non possono essere consid- erate distinte da altre varieta' ufficialmente ammesse; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 12 novembre 1990, n. 90/639/CEE, che stabilisce le denominazioni delle varieta' derivate da varieta' di specie di piante orticole elencate nella citata decisione n. 89/7/CEE della Commissione stessa; Considerato che e' necessario adeguare sia le denominazioni sia le descrizioni delle caratteristiche delle varieta' elencate nella citata decisione n. 89/7/CEE della Commissione delle Comunita' europee ed iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole; Considerato che alcune delle varieta' elencate nella citata decisione n. 89/7/CEE della Commissione delle Comunita' europee, iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole, non rivestono piu' interesse da parte dei richiedenti l'iscrizione; Decreta: Art. 1. Le denominazioni varietali, ed i relativi sinonimi segnalati con un trattino sotto le denominazioni medesime, elencate nella prima colonna, reiscritte nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto in quanto "sementi standard" con decreto ministeriale del 2 giugno 1988, sono sostituite dalle corrispondenti denominazioni varietali e dai relativi sinonimi a fianco di ciascuna di esse indicate. Le descrizioni delle varieta' corrispondenti alle nuove denominazioni, risultanti dalle misure ufficiali organizzate a livello comunitario citate in premessa, sono depositate presso questo Ministero. La responsabilita' della conservazione in purezza di dette varieta' e' affidata ai nominativi a fianco di ciascuna di esse elencati. Le ragioni sociali e gli indirizzi dei suddetti nominativi sono riportati, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente decreto. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino, le denominazioni varietali, ed i relativi sinonimi, elencate nella prima colonna potranno essere usate fino alla data del 30 giugno 1993. ----> Vedere Elenco da Pag. 19 a Pag. 25 della G.U. <----