IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2052/88 del Consiglio dei Ministri
delle Comunita' europee in data 24 giugno 1988 relativo alle missioni
dei  Fondi  a  finalita'  strutturali,  alla  loro  efficacia  ed  al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per
gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visti  i regolamenti CEE numeri 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88
del Consiglio  dei  Ministri  delle  Comunita'  europee  in  data  19
dicembre 1988 e n. 4042/89 del Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europea  in  data  19  dicembre  1989,  concernenti  disposizioni per
l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 2052/88;
  Vista la propria delibera  del  21  dicembre  1988  concernente  la
direttiva sui fondi comunitari a finalita' strutturali;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari ed in particolare la lettera c) del comma  1  dell'art.  2
che  impegna  il  CIPE ad adottare direttive per il proficuo utilizzo
dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali;
  Vista la legge 1› marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la legge 9 marzo 1989,  n.  86,  concernente  norme  generali
sulla  partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
   Visto il  decreto  ministeriale  18  febbraio  1989  e  successive
modificazioni,   con   il   quale  e'  stato  istituito  il  Comitato
interministeriale  (poi  definito  interamministrativo)   avente   il
compito  di  coordinare  gli  interventi  dei fondi strutturali della
Comunita' europea e degli altri programmi comunitari;
  Visti i regolamenti e le altre iniziative della  Commissione  delle
Comunita'  europee, con le quali sono stati definiti taluni programmi
ritenuti di particolare interesse comunitario;
  Considerato che appare opportuno prevedere interventi  accelerativi
dell'iter  di  attuazione,  da  parte  delle regioni e delle province
autonome nonche' da parte delle  amministrazioni  interessate,  delle
iniziative comunitarie sopra indicate;
  Considerato   che  l'attuazione  delle  predette  iniziative  e  la
conseguente utilizzazione  dei  fondi  nazionali  e  del  correlativo
cofinanziamento  comunitario  rappresentano  esigenze  unitarie  e di
interesse generale che non possono essere derogate dai singoli  Stati
membri  destinatari  della  normativa  comunitaria  e che rientra nel
primario interesse nazionale  la  compiuta  e  tempestiva  attuazione
delle iniziative in parola;
  Ritenuto, altresi', che tale scopo e' piu' agevolmente conseguibile
anche  tramite  opportune  intese  con la Commissione delle Comunita'
europee in ordine a ritardi o carenze nell'attuazione  dei  programmi
stessi da parte delle autorita' nazionali e regionali competenti;
  Ritenuto,  inoltre,  che le finalita' sopra indicate possono essere
raggiunte - previa intesa, da  perfezionare  in  sede  di  conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  per  la  procedura  da  seguire  -
attraverso  la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le
regioni interessate che contemplino anche l'adozione, se del caso, di
specifiche misure di carattere sostitutivo, allo  scopo  di  superare
gli  ostacoli  che intralciano o ritardano l'attuazione dei programmi
stessi;
  Ritenuto che, per l'effettivo superamento delle  difficolta'  sopra
indicate,  appare  necessario,  fra l'altro, ricorrere alle procedure
previste dal secondo comma, lettera a), dell'art. 5  della  legge  23
agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente  nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il verbale della propria seduta del 30 maggio 1991;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera 2 dicembre 1987;
  Vista  l'intesa espressa dalla gia' citata conferenza Stato-regioni
nella seduta del 1› agosto 1991;
  Udita  la  relazione  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
politiche comunitarie;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  della  concreta  attuazione  da  parte  delle regioni
interessate,  dei  programmi  e  delle  azioni   cofinanziate   dalla
Comunita'  europea,  il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie,   d'intesa   con   il   Ministro    dell'amministrazione
competente,   e'  autorizzato  -  sulla  base  dell'accordo  tipo  di
programma definito nella conferenza Stato-regioni citata in  premessa
- a sottoscrivere,' con i presidenti delle regioni interessate e pre-
via   istruttoria   sui   singoli  casi,  anche  su  richiesta  delle
amministrazioni  capofila,  da  parte  del  gruppo  di  lavoro   CIPE
anch'esso   citato   in  premessa,  accordi  di  programma  volti  ad
accelerare l'attuazione delle sopra citate iniziative.
  2. Gli accordi di programma  stabiliscono  l'adozione,  entro  date
certe,   degli   atti  e  procedure  necessari  all'esecuzione  delle
iniziative nonche', nel caso di ritardi od inadempienze, le procedure
per la nomina di commissari ad acta.
  3. Ai fini della concreta attuazione da parte delle amministrazioni
centrali dei programmi e delle azioni  cofinanziate  dalla  Comunita'
europea,   il   Ministro   per   il   coordinamento  delle  politiche
comunitarie,   d'intesa   con   il   Ministro    dell'amministrazione
competente,   previa   istruttoria  del  gruppo  CIPE  sopra  citato,
promuove, sui casi di specie, segnalati dallo stesso Ministro per  il
coordinamento delle politiche comunitarie, anche su indicazione della
Commissione  delle  Comunita'  europee  o  da  altre  amministrazioni
interessate, la conferenza di servizi  di  cui  agli  articoli  14  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  4.  In  caso  di  ritardi  o  inadempienze  nell'applicazione delle
deliberazioni della predetta conferenza di servizi il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con  il  Ministro
dell'amministrazione  competente,  sottopone al CIPE la questione per
l'adozione delle misure ritenute necessarie.
  5. Gli accordi di programma e la conferenza di servizi sopra citati
potranno altresi' prevedere la  tempestivita'  delle  erogazioni  dei
flussi   finanziari   necessari   all'attuazione   degli   interventi
cofinanziati dalla Comunita'.
  6.  Il  Ministro  per  il coordinamento delle politiche comunitarie
relaziona al CIPE, con cadenza semestrale, sull'attivita' di cui alla
presente delibera.
   Roma, 2 agosto 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO