IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della  predetta  legge  n.  990,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di  pericolosita'  sociale  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Vista l'istanza in data 29 agosto 1990 con  la  quale  la  Giuliana
assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,  ha chiesto di essere
autorizzata    all'esercizio    dell'attivita'     assicurativa     e
riassicurativa   in   tutti   i  rami  danni,  con  esclusione  della
riassicurazione per i rami credito e cauzione;
  Vista la lettera in data 26 marzo 1991, n.  100473,  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole in ordine all'istanza presentata dalla citata impresa;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione  consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;
  Considerato  che  il  Lloyd Adriatico S.p.a. ha assunto l'impegno a
mantenere il controllo della Giuliana assicurazioni  S.p.a.  con  una
quota  non inferiore al 51% per il periodo di cinque anni a decorrere
dalla data del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   Giuliana   assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Trieste,  e'
autorizzata ad esercitare nel territorio  della  Repubblica  italiana
l'attivita'  assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, con
esclusione della riassicurazione per i rami credito e cauzione.