IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, concernente integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Vista l'istanza in data 29 agosto 1990 con la quale la Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione della riassicurazione per i rami credito e cauzione; Vista la lettera in data 26 marzo 1991, n. 100473, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'istanza presentata dalla citata impresa; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991; Considerato che il Lloyd Adriatico S.p.a. ha assunto l'impegno a mantenere il controllo della Giuliana assicurazioni S.p.a. con una quota non inferiore al 51% per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto; Decreta: Art. 1. La Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione della riassicurazione per i rami credito e cauzione.