IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 7 giugno 1991 ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' causato da un grave dissesto idrogeologico in localita' Colle Fionda nel comune di Cervaro; Vista la nota n. 0175 SP in data 15 maggio 1991 con la quale la regione Lazio, nel segnalare la gravita' del fenomeno franoso che coinvolge diverse abitazioni, chiede il sopralluogo del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, indica in L. 1.000.000.000 la somma necessaria per l'intervento e indica, per l'urgenza, il comune come ente destinatario del finanziamento; Vista la nota n. 2675 in data 26 giugno 1991 con la quale il prefetto di Frosinone sollecita l'intervento del Dipartimento della protezione civile sussistendo le condizioni di incombente pericolo; Ravvisata la necessita' di consentire, con urgenza, l'intervento di consolidamento del suolo in localita' Colle Fionda al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, il comune di Cervaro e' autorizzato all'esecuzione delle opere tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la localita' Colle Fionda.