IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
concernente,   tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su  accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20   maggio  1987  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo,  effettuato  il  12
aprile  1991  ai  sensi  dell'art.  1  del su citato decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una  situazione  di  pericolo
incombente  per  la  pubblica  incolumita'  causato  da  un movimento
franoso che ha interessato la strada comunale di via Brigata  Maiella
e la scuola elementare e materna S. Andrea nella zona di Filippone;
  Vista  la nota n. 17081/1268 in data 30 aprile 1991 con la quale il
comune di Chieti trasmette un programma preliminare di intervento per
il risanamento dei versanti instabili  del  fosso  Filippone  per  un
importo di L. 4.518.430.000, chiedendone l'urgente finanziamento;
  Ravvisata  la  necessita',  in  considerazione  dei  limitati fondi
disponibili,  di  consentire,  con  urgenza,  l'effettuazione   delle
indagini  e  dei  rilievi,  a premessa della progettazione esecutiva,
nonche' delle piu' immediate opere di regimazione  idraulica  per  un
importo  valutato in lire 1.500 milioni, al fine di eliminare il piu'
incombente pericolo e permettere al piu' presto la  riapertura  della
scuola S. Andrea;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di  cui  in  premessa,  il  comune  di  Chieti  e'
autorizzato    all'esecuzione   delle   opere   piu'   urgenti   tese
all'eliminazione del pericolo incombente per  dissesto  idrogeologico
in  zona  Filippone con particolare riguardo al tratto corrispondente
alla scuola S. Andrea ed alla strada comunale di via Brigata Maiella.