IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 12 aprile 1991 ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' causato da un movimento franoso che ha interessato la strada comunale di via Brigata Maiella e la scuola elementare e materna S. Andrea nella zona di Filippone; Vista la nota n. 17081/1268 in data 30 aprile 1991 con la quale il comune di Chieti trasmette un programma preliminare di intervento per il risanamento dei versanti instabili del fosso Filippone per un importo di L. 4.518.430.000, chiedendone l'urgente finanziamento; Ravvisata la necessita', in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, l'effettuazione delle indagini e dei rilievi, a premessa della progettazione esecutiva, nonche' delle piu' immediate opere di regimazione idraulica per un importo valutato in lire 1.500 milioni, al fine di eliminare il piu' incombente pericolo e permettere al piu' presto la riapertura della scuola S. Andrea; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, il comune di Chieti e' autorizzato all'esecuzione delle opere piu' urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico in zona Filippone con particolare riguardo al tratto corrispondente alla scuola S. Andrea ed alla strada comunale di via Brigata Maiella.