IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 5 aprile 1991 ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' causato da un diffuso movimento franoso che interessa varie zone del centro abitato; Vista la nota n. 949 in data 26 aprile 1991 del comune di Pioraco con la quale si sollecita un primo immediato intervento per la frantumazione di massi pericolanti per un importo di lire 500 milioni; Vista la nota n. 2731 in data 11 luglio 1991 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Marche trasmette un progetto fatto elaborare dal comune al Pioraco, per il consolidamento delle pareti rocciose sovrastanti l'abitato per l'importo di lire 500 milioni; Ravvisata la necessita' di consentire, con urgenza, l'intervento richiesto; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, il comune di Pioraco e autorizzato all'esecuzione delle opere piu' urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante il centro abitato.