IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Viste le risultanze del verbale di  sopralluogo,  effettuato  il  5
aprile  1991  ai  sensi  dell'art.  1  del su citato decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una  situazione  di  pericolo
incombente   per  la  pubblica  incolumita'  causato  da  un  diffuso
movimento franoso che interessa varie zone del centro abitato;
  Vista la nota n. 949 in data 26 aprile 1991 del comune  di  Pioraco
con  la  quale  si  sollecita  un  primo  immediato intervento per la
frantumazione di  massi  pericolanti  per  un  importo  di  lire  500
milioni;
  Vista  la  nota  n.  2731  in  data  11  luglio  1991  con la quale
l'assessore alla protezione civile della regione Marche trasmette  un
progetto fatto elaborare dal comune al Pioraco, per il consolidamento
delle pareti rocciose sovrastanti l'abitato per l'importo di lire 500
milioni;
  Ravvisata  la  necessita'  di consentire, con urgenza, l'intervento
richiesto;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa,  il  comune di Pioraco e
autorizzato   all'esecuzione   delle   opere   piu'   urgenti    tese
all'eliminazione  del  pericolo incombente per dissesto idrogeologico
interessante il centro abitato.