IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del suaccennato decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Viste  le  risultanze  del verbale di sopralluogo, effettuato il 10
maggio 1988 ai sensi  dell'art.  1  del  succitato  decreto-legge  26
gennaio  1987,  n.  8, dal quale si rileva una situazione di pericolo
incombente per  la  pubblica  incolumita'  causato  da  un  movimento
franoso in zona "Tinari" che interessa il centro dell'abitato;
  Viste  le risultanze del verbale di altro sopralluogo effettuato il
18  giugno  1990,  col  quale  si  evidenzia   l'aggravamento   della
situazione constatata col precedente verbale;
  Visto  lo  studio  fatto  eseguire  dal  sindaco  di  Caulonia  per
l'intervento di stabilizzazione del centro urbano che definisce in L.
12.897.500.000 la somma globale necessaria;
  Vista la nota n. 7100 in data  27  giugno  1990  con  la  quale  il
sindaco  di  Caulonia  sollecita  l'intervento  urgente  degli organi
regionali e statali;
  Vista la nota n. 421 in data 5 luglio 1990 con la quale il prefetto
di Reggio Calabria rappresenta l'inderogabile necessita'  di  urgenti
interventi  tesi  al risanamento ed al ricupero del centro storico di
Caulonia che corre il rischio della totale evacuazione;
  Vista la nota n. 4620/260 in data 5 giugno 1991  con  la  quale  il
sindaco   di   Caulonia   sollecita   nuovamente   l'intervento   del
Dipartimento della protezione civile, diventando la situazione sempre
piu' preoccupante;
  Ravvisata la  necessita',  in  considerazione  dei  limitati  fondi
disponibili,   di   consentire,   con  urgenza,  un  primo  immediato
intervento sul movimento franoso succitato,  teso  alla  eliminazione
del  piu'  incombente  pericolo  per  la pubblica incolumita', per un
importo valutato in lire 3.000 milioni;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di cui in  premessa,  il  comune  di  Caulonia  e'
autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle opere piu' urgenti
tese   all'eliminazione   del   pericolo   incombente   per  dissesto
idrogeologico interessante la  zona  "Tinari"  e  il  centro  storico
dell'abitato.