IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1988; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1989; Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico commerciale addotte dagli enti ed organizzazioni interessati a sostegno della opportunita' che venga concessa l'autorizzazione ministeriale alla visita sanitaria presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Gorizia); Vista la nota n. org./4/10 del 23 gennaio 1991 con la quale il direttore dell'ufficio veterinario di confine di Gorizia esprime parere favorevole al rilascio di predetta autorizzazione; Ritenuto, tuttavia, ancora necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, stabilire un altro periodo sperimentale di mesi ventiquattro; Decreta: Art. 1. E' autorizzata in via continuativa e a titolo sperimentale per un periodo di mesi ventiquattro la visita sanitaria, presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, sui prodotti di origine animale in importazione, con esclusione delle carni fresche e degli animali vivi. E' consentita, altresi', la visita sanitaria su animali di affezione di piccola taglia e selvaggina al seguito di cacciatori.