IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1988;
  Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1989;
  Ritenute  valide  le argomentazioni di ordine economico commerciale
addotte dagli enti ed organizzazioni  interessati  a  sostegno  della
opportunita'  che  venga  concessa l'autorizzazione ministeriale alla
visita  sanitaria  presso  l'aeroporto  di   Ronchi   dei   Legionari
(Gorizia);
  Vista  la  nota  n.  org./4/10  del 23 gennaio 1991 con la quale il
direttore dell'ufficio veterinario  di  confine  di  Gorizia  esprime
parere favorevole al rilascio di predetta autorizzazione;
  Ritenuto,  tuttavia,  ancora  necessario,  allo  scopo di acquisire
sulla questione ulteriori elementi di giudizio,  stabilire  un  altro
periodo sperimentale di mesi ventiquattro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  in via continuativa e a titolo sperimentale per un
periodo di mesi ventiquattro la visita sanitaria, presso  l'aeroporto
di   Ronchi  dei  Legionari,  sui  prodotti  di  origine  animale  in
importazione, con esclusione delle  carni  fresche  e  degli  animali
vivi.
  E'   consentita,  altresi',  la  visita  sanitaria  su  animali  di
affezione di piccola taglia e selvaggina al seguito di cacciatori.