IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, e la tabella XXVI ad esso allegata pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1989; Vista la circolare ministeriale n. 2428 del 3 agosto 1990 contenente osservazioni e rilievi in merito all'adeguamento alla tabella XXVI corso di laurea in scienze geologiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 10 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' soppresso e sostituito come segue: