IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  1989,  e
la  tabella XXVI ad esso allegata pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 230 del 2 ottobre 1989;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  2428  del  3  agosto   1990
contenente  osservazioni  e  rilievi  in  merito all'adeguamento alla
tabella XXVI corso di laurea in scienze  geologiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella adunanza del 10 ottobre 1990;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 71, relativo al corso di laurea in  scienze  geologiche,  e'
soppresso e sostituito come segue: