IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Considerata    l'opportunita'    di    procedere   alla   revisione
dell'ordinamento didattico del corso di laurea in astronomia  di  cui
alla tabella XXII- bis, dell'ordinamento didattico universitario;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ordinamento  didattico  del  corso di laurea in astronomia di cui
alla tabella XXII-  bis,  dell'ordinamento  didattico  universitario,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' soppresso e
sostituito  da  quello  stabilito  dalla  nuova  tabella  XXII-  bis,
allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.