IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, recante attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi nonche' n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina; Vista la decisione della Commissione CEE numero 89/469/CEE del 28 luglio 1989 come modificata dalla decisione del 7 febbraio 1990, recante misure di protezione contro la B.S.E. nel Regno Unito; Vista la decisione della Commissione CEE del 6 marzo 1990 con cui la denuncia di tale malattia e' stata resa obbligatoria in tutto il territorio della Comunita'; Vista la decisione della Commissione CEE del 9 aprile 1990 che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla B.S.E.; Vista la decisione della Commissione CEE dell'8 giugno 1990 recante ulteriori misure di protezione nei confronti della B.S.E. nel Regno Unito; Vista l'assenza di armonizzazione a livello comunitario nei confronti delle importazioni di animali vivi, carni e prodotti di origine animale provenienti dai Paesi terzi ai fini della profilassi della B.S.E.; Vista l'assenza di interventi a livello comunitario per adottare misure di tutela della salute animale nella fabbricazione delle farine di carne e di ossa della specie bovina; Ritenuto necessario ed urgente dettare disposizioni in merito ai settori non armonizzati a livello della CEE; Ordina: Art. 1. 1. L'introduzione nel territorio italiano di animali vivi della specie bovina provenienti dagli Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea e' subordinata alla condizione che il previsto certificato veterinario di scorta venga integrato dalla seguente dichiarazione: "Gli animali vivi di cui al presente certificato: provengono da aziende nelle quali non sono stati mai riscontrati casi di B.S.E. (*); sono stati importati dal Regno Unito ma sono di eta' inferiore ai sei mesi e non sono nati da bovine nelle quali sia stata accertata o sia sospettata la B.S.E." (*). 2. Gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto, nel caso di partite importate conformemente al secondo trattino della precedente dichiarazione integrativa, interverranno sulle stesse adottando tutte le misure di controllo previste dalle disposizioni in vigore.
(*) Cancellare l'indicazione inutile.