IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 889, recante attuazione delle direttive comunitarie n.  72/462/CEE
relativa  a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione
di animali vivi della specie bovina e suina e  di  carni  fresche  in
provenienza  dai  Paesi  terzi nonche' n. 77/96 relativa alla ricerca
delle trichine all'importazione  da  Paesi  terzi  di  carni  fresche
provenienti da animali domestici della specie suina;
  Vista  la  decisione della Commissione CEE numero 89/469/CEE del 28
luglio 1989 come modificata dalla  decisione  del  7  febbraio  1990,
recante misure di protezione contro la B.S.E. nel Regno Unito;
  Vista  la  decisione della Commissione CEE del 6 marzo 1990 con cui
la denuncia di tale malattia e' stata resa obbligatoria in  tutto  il
territorio della Comunita';
  Vista  la  decisione  della  Commissione  CEE del 9 aprile 1990 che
stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti  ed  organi  in
relazione alla B.S.E.;
  Vista la decisione della Commissione CEE dell'8 giugno 1990 recante
ulteriori  misure  di protezione nei confronti della B.S.E. nel Regno
Unito;
  Vista  l'assenza  di  armonizzazione  a  livello  comunitario   nei
confronti  delle  importazioni  di  animali vivi, carni e prodotti di
origine animale provenienti dai Paesi terzi ai fini della  profilassi
della B.S.E.;
  Vista  l'assenza  di  interventi a livello comunitario per adottare
misure di tutela  della  salute  animale  nella  fabbricazione  delle
farine di carne e di ossa della specie bovina;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente dettare disposizioni in merito ai
settori non armonizzati a livello della CEE;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'introduzione nel territorio italiano  di  animali  vivi  della
specie bovina provenienti dagli Stati non appartenenti alla Comunita'
economica  europea  e'  subordinata  alla  condizione che il previsto
certificato veterinario di  scorta  venga  integrato  dalla  seguente
dichiarazione:
  "Gli animali vivi di cui al presente certificato:
   provengono  da  aziende nelle quali non sono stati mai riscontrati
casi di B.S.E. (*);
   sono stati importati dal Regno Unito ma sono di eta' inferiore  ai
sei  mesi e non sono nati da bovine nelle quali sia stata accertata o
sia sospettata la B.S.E." (*).
  2. Gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto,  nel  caso
di   partite   importate  conformemente  al  secondo  trattino  della
precedente  dichiarazione  integrativa,  interverranno  sulle  stesse
adottando tutte le misure di controllo previste dalle disposizioni in
vigore.
 
             (*) Cancellare l'indicazione inutile.