IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in data 7 febbraio e 4 dicembre 1990 presentate
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese
ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla  vita  e
di condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere n. 021729 dell'11 maggio 1990 e n. 121267 del 20
marzo  1991  con  le  quali  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative   condizioni  speciali  di  polizza,  presentate  dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:
   1) tassi di premio dell'assicurazione temporanea di gruppo per  il
caso  di  morte,  relativi  ad  eta'  comprese  fra 71 e 103 anni, da
applicare alla polizza collettiva emessa  a  favore  degli  onorevoli
Senatori  della Repubblica, in estensione della tariffa approvata con
decreto ministeriale 20 aprile 1990;
   2) condizioni speciali di polizza, da applicare  alla  tariffa  di
cui al precedente punto 1);
   3)  tariffa  di  assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte, da utilizzare per l'emissione  di  contratti  a  favore  degli
onorevoli Deputati della Repubblica;
   4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui
al precedente punto 3).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1› agosto 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO