IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 11 gennaio 1990, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite di eta' del capitale assicurabile, senza visita medica dell'assicurazione complementare d'invalidita' intesa come esonero dal pagamento dei premi; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 021519 del 20 aprile 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, e' autorizzato a: elevare a 60 anni l'eta' massima assicurabile senza visita medica nell'assicurazione complementare d'invalidita' intesa come esonero dal pagamento dei premi; portare il capitale massimo assicurabile per il caso di morte senza visita medica, abbinata l'assicurazione complementare di cui al precedente punto, al limite autorizzato per il capitale assicurabile per il solo caso di morte; far pari ad un decimo del limite stabilito per le assicurazioni di capitale, il limite di rendita per le assicurazioni di rendita vitalizia differita.