IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la domanda in data 11 gennaio 1990, presentata dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione   ad   elevare   il  limite  di  eta'  del  capitale
assicurabile, senza visita  medica  dell'assicurazione  complementare
d'invalidita' intesa come esonero dal pagamento dei premi;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  021519  del  20  aprile  1990, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi  alla  emanazione del provvedimento richiesto con la domanda
anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto nazionale delle assicurazioni,  con  sede  in  Roma,  e'
autorizzato a:
   elevare  a 60 anni l'eta' massima assicurabile senza visita medica
nell'assicurazione complementare d'invalidita'  intesa  come  esonero
dal pagamento dei premi;
   portare  il  capitale  massimo  assicurabile  per il caso di morte
senza visita medica, abbinata l'assicurazione complementare di cui al
precedente punto, al limite autorizzato per il capitale  assicurabile
per il solo caso di morte;
   far pari ad un decimo del limite stabilito per le assicurazioni di
capitale,  il  limite  di  rendita  per  le  assicurazioni di rendita
vitalizia differita.