IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il regolamento sui fitofarmaci approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979), con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come presidi sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili; Viste le ordinanze ministeriali 6 giugno 1985 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985) e 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 30 agosto 1990), che fissano le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, "Attuazione delle direttive CEE n. 78/631, n. 81/187 e n. 84/291, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)", emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva del Consiglio CEE del 24 luglio 1986, n. 86/362/CEE, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali; Vista la direttiva del Consiglio CEE del 24 luglio 1986, n. 86/363/CEE, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale; Vista la direttiva del Consiglio CEE del 16 maggio 1988, n. 88/298/CEE, recante modifica dell'allegato II delle direttive n. 76/895/CEE e n. 86/362/CEE che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e sui e nei cereali; Vista la direttiva del Consiglio CEE del 6 marzo 1989, n. 89/186/CEE, recante modifica dell'allegato II della direttiva n. 76/385, che fissa le quantita' massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli; Viste le richieste di chiarimento intervenute in merito alle quantita' massime tollerate di residui di ditiocarbammati nel tabacco, nonche' i livelli effettivamente riscontrati; Ritenuto di fornire le precisazioni di carattere interpretativo ed applicativo di cui nelle premesse dell'ordinanza ministeriale del 18 luglio 1990; Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sopracitato; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Dispone: Art. 1. 1. L'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 e' modificata, come appresso specificato: all'art. 1, comma 1, penultimo rigo, dopo la parola "degradazione" sono aggiunte le parole "o reazione"; all'art. 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4. Ai sensi della presente ordinanza per immissione nel circuito di distribuzione per il consumo si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti destinati all'alimentazione di cui al comma 1."; all'art. 4, comma 2, dopo le parole "si riferiscono" sono aggiunte le parole "salvo indicazione contraria"; nell'allegato 4 dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 relativo alla classificazione convenzionale delle colture e dei prodotti agrari (A) e delle derrate immagazzinate (B), nella parte B, categoria B.1, alla voce Cereali in granella, dopo le parole "Grano Saraceno", sono aggiunte le parole "e altri cereali minori"; all'art. 6, comma 1, dopo le parole "sono effettuati" sono aggiunte le parole "almeno a sondaggio". 2. L'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 e' integrata con l'aggiunta di quanto segue all'allegato 1, pag. 18 e pag. 19: Quantita' massime in mg/kg (=ppm) Note - - Ditiocarbammati Tabacco 2 Il fattore di conversione convenzionale dal peso del tabacco fresco al peso del tabacco essiccato e' pari a 5. Ditiocarbammati, Tabacco 2 etilenbis; Ditiocarbammati, propilenbis Il fattore di conversione convenzionale dal peso del tabacco fresco al peso del tabacco essiccato e' pari a 5. La verifica della conformita' dei prodotti a base di tabacco avviene al momento della immissione nel circuito di distribuzione per il consumo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985. 3. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, nonche' quelle di cui all'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 non modificate dalla predetta ordinanza e dalla presente. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1991 Il Ministro: DE LORENZO