IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli  articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e  i),  e  7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  regolamento sui fitofarmaci approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (Gazzetta Ufficiale n.
257 del 19 settembre 1979), con il quale sono stati  compresi  fra  i
prodotti  disciplinati  e  sottoposti  a  registrazione, come presidi
sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o
destinati ad usi diversi, che hanno  composizione  analoga  a  quelli
impiegati  in  agricoltura  e  che  possono, sia pure indirettamente,
contaminare le colture edibili;
  Viste  le  ordinanze  ministeriali  6  giugno   1985   (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985) e 18
luglio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57  del
30  agosto  1990),  che fissano le quantita' massime di residui delle
sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223, "Attuazione delle direttive  CEE  n.  78/631,  n.  81/187  e  n.
84/291,  concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura   dei   preparati   pericolosi  (antiparassitari)",
emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista la direttiva  del  Consiglio  CEE  del  24  luglio  1986,  n.
86/362/CEE,   che   fissa   le   quantita'   massime  di  residui  di
antiparassitari sui e nei cereali;
  Vista la direttiva  del  Consiglio  CEE  del  24  luglio  1986,  n.
86/363/CEE,   che   fissa   le   quantita'   massime  di  residui  di
antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale;
  Vista la direttiva  del  Consiglio  CEE  del  16  maggio  1988,  n.
88/298/CEE,  recante  modifica  dell'allegato  II  delle direttive n.
76/895/CEE e n.  86/362/CEE  che  fissano  le  quantita'  massime  di
residui    di   antiparassitari   rispettivamente   sugli   e   negli
ortofrutticoli e sui e nei cereali;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  CEE  del  6  marzo  1989,  n.
89/186/CEE,  recante  modifica  dell'allegato  II  della direttiva n.
76/385, che fissa le quantita' massime di residui di  antiparassitari
consentite sugli e negli ortofrutticoli;
  Viste  le  richieste  di  chiarimento  intervenute  in  merito alle
quantita'  massime  tollerate  di  residui  di  ditiocarbammati   nel
tabacco, nonche' i livelli effettivamente riscontrati;
  Ritenuto  di fornire le precisazioni di carattere interpretativo ed
applicativo di cui nelle premesse dell'ordinanza ministeriale del  18
luglio 1990;
  Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sopracitato;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'ordinanza  ministeriale  6  giugno  1985  e' modificata, come
appresso specificato:
   all'art. 1, comma 1, penultimo rigo, dopo la parola "degradazione"
sono aggiunte le parole "o reazione";
   all'art. 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4. Ai sensi della presente ordinanza per immissione  nel  circuito
di  distribuzione  per  il  consumo  si  intende qualsiasi consegna a
titolo oneroso o gratuito dei prodotti destinati all'alimentazione di
cui al comma 1.";
   all'art. 4, comma 2, dopo le parole "si riferiscono" sono aggiunte
le parole "salvo indicazione contraria";
   nell'allegato 4 dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 relativo
alla classificazione  convenzionale  delle  colture  e  dei  prodotti
agrari  (A)  e  delle  derrate  immagazzinate  (B),  nella  parte  B,
categoria B.1, alla voce Cereali in granella, dopo le  parole  "Grano
Saraceno", sono aggiunte le parole "e altri cereali minori";
   all'art.  6,  comma  1,  dopo  le  parole  "sono  effettuati" sono
aggiunte le parole "almeno a sondaggio".
  2.  L'ordinanza  ministeriale  18  luglio  1990  e'  integrata  con
l'aggiunta di quanto segue all'allegato 1, pag. 18 e pag. 19:
 
                          Quantita'
                          massime
                          in mg/kg
                          (=ppm)                 Note
                             -                     -
Ditiocarbammati Tabacco      2        Il fattore di conversione
                                       convenzionale dal peso del
                                       tabacco fresco al peso del
                                       tabacco essiccato e' pari a 5.
Ditiocarbammati, Tabacco     2
 etilenbis;
Ditiocarbammati,
 propilenbis                          Il fattore di conversione
                                       convenzionale dal peso del
                                       tabacco fresco al peso del
                                       tabacco essiccato e' pari a 5.
 
  La  verifica  della  conformita'  dei  prodotti  a  base di tabacco
avviene al momento della immissione nel circuito di distribuzione per
il consumo, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c),
dell'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985.
  3. Restano ferme tutte le altre disposizioni di  cui  all'ordinanza
ministeriale  18  luglio  1990,  nonche'  quelle di cui all'ordinanza
ministeriale 6 giugno 1985 non modificate dalla predetta ordinanza  e
dalla presente.
  La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO